Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, Questura Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di silenzio rigetto ai sensi dell''art. 6 D.P.R. nr. 1199/71 emesso dalla Prefettura di Firenze, Area I – Ordine e sicurezza pubblica, in merito provvedimento nr. -OMISSIS- emesso dal Sig. Questore di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- dal Commissariato P.S. San Giovanni, Sez. Anticrimine, che vieta l''accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze del locale -OMISSIS- sito in via Sant''-OMISSIS- a Firenze e dei locali di pubblico intrattenimento, ubicati e compresi in Piazza Unità d''Italia, via Faenza e via Sant''-OMISSIS- a Firenze per la durata di anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Firenze e di Questura Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento -OMISSIS-, n. -OMISSIS--DACUR (notificato all’interessato il -OMISSIS-), il Questore di Firenze faceva divieto al ricorrente, ai sensi dell’art. 13- bis del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48, di accedere, per tre anni, al pubblico esercizio denominato “-OMISSIS-” sito in Firenze, via Sant’-OMISSIS- ed ai “locali di pubblico trattenimento, ubicati e compresi in Piazza Unità d’Italia, via Faenza e Via Sant’-OMISSIS- a Firenze, divieto da estendersi alle immediate vicinanze dei detti luoghi”, avvertendolo, allo stesso tempo, della possibilità di avvalersi, per eventuali esigenze di mobilità, salute o lavoro, di “tragitti alternativi, che non prevedano l’accesso e il transito nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è inibito l’accesso, anche tenute in considerazione le esigenze di mobilità del soggetto che non risulta domiciliato nel quadrilatero sopra individuato”.
Il provvedimento sopra descritto (cd. DACUR o DASPO urbano) traeva origine dall’episodio verificatosi il 19 gennaio 2024 nei pressi del bar “-OMISSIS-” sito in Firenze, via Sant’-OMISSIS-, che aveva portato al deferimento del ricorrente all’Autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali dolose e porto di armi o oggetti atti ad offendere per aver ferito con un coltello una persona con cui aveva avuto un diverbio (a suo dire, perché la stessa aveva cercato di derubarlo, mentre, a dire del ferito, si tratterebbe di un diverbio legato a questioni di droga).
Il provvedimento costituiva oggetto di un ricorso gerarchico presentato alla Prefettura di Firenze in data -OMISSIS-, su cui maturava il silenzio rigetto di cui all’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 (come da comunicazione -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Firenze).
Dopo la maturazione del silenzio rigetto sul gravame gerarchico, il provvedimento di DACUR era impugnato dal ricorrente, che articolava censure di: 1) ineseguibilità della misura in quanto disposta nel luogo di dimora e lavoro dell'odierno ricorrente; in ogni caso, difetto dell'onore motivazionale e mancata valutazione dell'esigenze di mobilità e di lavoro di parte ricorrente; 2) illegttimità della prescrizione inflitta per carenza dei presupposti costitutivi per l'applicazione della misura.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 25 luglio 2024, n. 436, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso e condannava il ricorrente alle spese del procedimento incidentale, sulla base della seguente motivazione: “ad un primo sommario esame, risultano comprovati i presupposti per l’adozione del provvedimento gravato, ai sensi dell’art. 13 bis del decreto-legge n. 14 del 2017, che non richiede la sentenza di condanna per i reati ivi contemplati; in ogni caso, fermo il divieto di accesso e stazionamento nei locali indicati nel provvedimento impugnato, al ricorrente non è inibito il tragitto da e per il luogo di residenza e lavoro, che potrà avvenire attraverso percorsi che non implichino il passaggio per la strade considerate nell’atto impugnato, o alternativamente dovrà essere autorizzato dalla competente autorità, stante la previsione di cui all’art. 13 bis cit , comma 2, che prevede modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto”.
Il ricorso era quindi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 marzo 2026.
2. Il ricorso è assolutamente infondato e deve pertanto essere respinto.
Con riferimento alla prima censura (relativa all’omessa considerazione delle esigenze lavorative del ricorrente che gli imporrebbero di entrare nel “quadrilatero” interdetto dall’atto impugnato), risulta del tutto sufficiente, vista anche l’assoluta assenza di ulteriori difese dell’interessato in proposito, quanto già rilevato nell’ordinanza cautelare 25 luglio 2024, n. 436 in ordine alla sicura considerazione di tali esigenze alla luce della stessa possibilità prevista dall’atto impugnato di utilizzare “tragitti alternativi, che non prevedano l’accesso e il transito nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è inibito l’accesso”.
Risulta pertanto necessitato concludere che “in ogni caso, fermo il divieto di accesso e stazionamento nei locali indicati nel provvedimento impugnato, al ricorrente non è inibito il tragitto da e per il luogo di residenza e lavoro, che potrà avvenire attraverso percorsi che non implichino il passaggio per la strade considerate nell’atto impugnato”, ferma restando la possibilità di essere eccezionalmente autorizzato a modificazioni del percorso “dalla competente autorità, stante la previsione di cui all’art. 13 bis cit , comma 2, che prevede modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto” (T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 25 luglio 2024, n. 436).
2.1. Con riferimento alla prima parte del secondo motivo di ricorso (relativa alla necessità di applicare il DACUR ai soli “soggett(i) condannat(i) e/o sottopost(i) ad arresto o fermo convalidato dall'Autorità Giudiziaria per fattispecie di reato tipizzate”), deve poi essere confermato quanto già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. IV ord. 25 luglio 2024, n. 436) in ordine al fatto stesso che la previsione di cui all’art. 13- bis , 1° comma del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48) non preveda il riferimento esclusivo alle sentenze di condanna o ai provvedimenti di fermo prospettato da parte ricorrente, risultando sufficiente che si tratti anche solo di “persone denunciate, negli ultimi tre anni, per (determinati) reati” (come è nel caso di specie).
Del pari assolutamente infondata risulta poi la parte finale del secondo motivo di ricorso che prospetta la necessità della convalida da parte del G.I.P. del provvedimento, quando tale adempimento è richiesto, a simiglianza della sistematica del D.A.S.P.O., solo nelle ipotesi di applicazione della prescrizione aggiuntiva (nel caso di specie, non contemplata dal provvedimento) dell’obbligo di “comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato” (art. 13- bis , 4° e 5° comma del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48).
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione alle Amministrazioni resistenti della somma di € 3.000,00 (tremila/00), a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC IA, Presidente
UI LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | CC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.