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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3270 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. CROCCO MAIRA e
[...] P.IVA_1
FLACCAVENTO ANGELO;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO Controparte_1 P.IVA_2
MANLIO; resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002682275 notificatagli dall' il CP_1
12.11.2024 per € 20.285,00 a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti dell'anno 2021 oltre spese di notifica sulla base dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
6500.23/11/2023.0221472 del 23.11.2023 eccependo, tra l'altro,
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
L' , costituendosi in giudizio, ha rappresentato l'intervenuto CP_1
annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta non potendo documentare la tempestiva notifica dell'accertamento ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate. La ricorrente ha invece chiesto la liquidazione delle spese.
***
L'annullamento in autotutela comporta la cessazione della materia del contendere essendo pacifica di fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Essendo il ricorso pacificamente fondato le spese vanno poste a carico dell' dovendosi però liquidare le sole fasi di studio ed introduttiva CP_1
essendo ogni controversia è venuta meno ancor prima della prima trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e AN
l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 1000 CP_1
oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
06/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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