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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2488/2025
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Claudia Manconi Giudice Rel.
Dott.ssa Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 17 luglio 2025 avente per oggetto "separazione personale" da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 () con domicilio eletto in Alghero, viale C.F. 2Giovanni XXIII n. 41, presso e nello studio dell'avv. Manuela Orgiu (C.F. che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica
E
Parte_2 (C.F. C.F. 3 1) elettivamente domiciliato in Alghero, Via
La Marmora n.57, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Patta, del Foro di Sassari (C.F.
1) che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato C.F._4
del quale è estratta copia informatica
RICORRENTI
nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 17 luglio 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
A. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda. La casa coniugale sita in Alghero (SS) via Vittorio
Emanuele Secondo n.37 di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità esclusiva di ciascun coniuge secondo la ripartizione meglio identificata e specificata in premessa, nonché nell'allegata planimetria (all.A) da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto. Pertanto, ciascun coniuge manterrà la disponibilità esclusiva, rispettivamente, la signora Pt 1 della porzione al primo piano (foglio 71, mapp. 136, sub. 1, cat
A/4 cl. 2, vani 3,5) e il signor Pt 2 della porzione al piano superiore mansardato (foglio 71, mapp.
136, sub. 2, cat A/4 cl. 1, vani 1,5).
B. La signora Pt_1 conviene ed accetta che il signor Pt 2 possa continuare ad abitare nella porzione di immobile del primo piano a lui già in uso (camera da letto e uso cucina) onde consentire allo stesso di portare a termine i predetti lavori. Ciò fino alla data del 1/11/2026, data ultima entro la quale il sig. _2 dovrà, comunque, rilasciare la porzione di immobile assegnata alla Pt_1 .
C. Durante il periodo necessario all'esecuzione dei lavori le spese relative ai consumi e alle utenze domestiche verranno sostenuti dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e ciò fino alla data di rilascio dell'immobile da parte del _2 .
D. Il signor _2 si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt_1, a titolo di contributo per il Suo mantenimento, l'importo mensile di € 200,00 (duecentoeuro/00), importo da rivalutarsi annualmente - solo in aumento in base alle variazioni degli indici Istat.
E. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto nascente in ragione del rapporto di coniugio impegnandosi al rispetto delle condizioni come sopra riportate.
F. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio".
All'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi, Parte 1 e Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero (SS) l'11.06.1978, poi trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del
Comune di Alghero (SS) al n.66, Parte 2, Serie A, Anno 1978, all'iniziale regime della comunione legale dei beni, successivamente hanno optato per quello della separazione con atto di convenzione matrimoniale del 18/12/1992 a rogito del dott. notaio in Alghero (rep. 114.294 / racc. Per_1
18.274).
Dall'unione sono nati quattro figli: Per_2 Persona_3 Per_4 e Per_5 , oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi 1. Parte_1 (C.F. C.F._1 cittadina italiana, nata ad
Alghero (SS), il 09.09.1960 e ivi residente in [...] e Parte_2
1) cittadino italiano nato a [...] il [...],[...] (C.F. C.F. 3 ed residente in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario ad Alghero (SS) in data 11.06.1978, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n. 66, Parte II, anno 1978 alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente riportate, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari del 25 novembre 2025.
Il Presidente Giudice rel.
dott.ssa Manconi dott.ssa Stefania Deiana
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Claudia Manconi Giudice Rel.
Dott.ssa Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 17 luglio 2025 avente per oggetto "separazione personale" da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 () con domicilio eletto in Alghero, viale C.F. 2Giovanni XXIII n. 41, presso e nello studio dell'avv. Manuela Orgiu (C.F. che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica
E
Parte_2 (C.F. C.F. 3 1) elettivamente domiciliato in Alghero, Via
La Marmora n.57, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Patta, del Foro di Sassari (C.F.
1) che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato C.F._4
del quale è estratta copia informatica
RICORRENTI
nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 17 luglio 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
A. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda. La casa coniugale sita in Alghero (SS) via Vittorio
Emanuele Secondo n.37 di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità esclusiva di ciascun coniuge secondo la ripartizione meglio identificata e specificata in premessa, nonché nell'allegata planimetria (all.A) da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto. Pertanto, ciascun coniuge manterrà la disponibilità esclusiva, rispettivamente, la signora Pt 1 della porzione al primo piano (foglio 71, mapp. 136, sub. 1, cat
A/4 cl. 2, vani 3,5) e il signor Pt 2 della porzione al piano superiore mansardato (foglio 71, mapp.
136, sub. 2, cat A/4 cl. 1, vani 1,5).
B. La signora Pt_1 conviene ed accetta che il signor Pt 2 possa continuare ad abitare nella porzione di immobile del primo piano a lui già in uso (camera da letto e uso cucina) onde consentire allo stesso di portare a termine i predetti lavori. Ciò fino alla data del 1/11/2026, data ultima entro la quale il sig. _2 dovrà, comunque, rilasciare la porzione di immobile assegnata alla Pt_1 .
C. Durante il periodo necessario all'esecuzione dei lavori le spese relative ai consumi e alle utenze domestiche verranno sostenuti dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e ciò fino alla data di rilascio dell'immobile da parte del _2 .
D. Il signor _2 si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt_1, a titolo di contributo per il Suo mantenimento, l'importo mensile di € 200,00 (duecentoeuro/00), importo da rivalutarsi annualmente - solo in aumento in base alle variazioni degli indici Istat.
E. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto nascente in ragione del rapporto di coniugio impegnandosi al rispetto delle condizioni come sopra riportate.
F. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio".
All'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi, Parte 1 e Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero (SS) l'11.06.1978, poi trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del
Comune di Alghero (SS) al n.66, Parte 2, Serie A, Anno 1978, all'iniziale regime della comunione legale dei beni, successivamente hanno optato per quello della separazione con atto di convenzione matrimoniale del 18/12/1992 a rogito del dott. notaio in Alghero (rep. 114.294 / racc. Per_1
18.274).
Dall'unione sono nati quattro figli: Per_2 Persona_3 Per_4 e Per_5 , oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi 1. Parte_1 (C.F. C.F._1 cittadina italiana, nata ad
Alghero (SS), il 09.09.1960 e ivi residente in [...] e Parte_2
1) cittadino italiano nato a [...] il [...],[...] (C.F. C.F. 3 ed residente in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario ad Alghero (SS) in data 11.06.1978, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n. 66, Parte II, anno 1978 alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente riportate, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari del 25 novembre 2025.
Il Presidente Giudice rel.
dott.ssa Manconi dott.ssa Stefania Deiana