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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2003/2023 R.G. vertente
TRA parte rappresentata e difesa dall'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA Pt_1
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SPERATI PIETRO Controparte_1
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2783/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
17.3.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di , tendente all'accertamento del proprio diritto Controparte_1
alla maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, della legge 388/2000. La sentenza appellata, in proposito, ha rilevato che la ricorrente odierna appellata era stata collocata in pensione da agosto 2022, circostanza dalla quale, evidentemente (anche se non esplicitato in motivazione), il primo giudice ha tratto la conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale, “facendosi riferimento al principio della soccombenza”, ha compensato le spese del grado.
L' ha proposto appello, lamentando, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe incorso il Pt_1
primo giudice nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, per non avere il Tribunale correttamente rilevato che, essendo la domanda oggetto di giudizio afferente al beneficio della pensione anticipata di cui all'art. 80, coma 3 del d.lgs. 504/1992, in realtà l'istanza presentata in via amministrativa era inammissibile, perché presentata il 27.6.2020, ossia quando la ricorrente odierna appellata era già invalida ultrasessantacinquenne e, pertanto, non più in possesso del requisito anagrafico per poter ottenere la prestazione oggetto di domanda.
Sul medesimo presupposto, l'appellante si duole, con il secondo motivo, del mancato esame delle condizioni sanitarie (invalidità all'80%) e, con la terza censura, della mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio medico legale per
L' si è costituito domandando dichiararsi inammissibile e, in subordine, respingersi il gravame. Pt_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
L'appello deve essere respinto.
Come correttamente osservato dall'appellata e, del resto, come si evince chiaramente dalla lettura del ricorso ex art. 442 c.p.c., la non aveva agito per il beneficio di cui all'art. 80 del d.lgs. CP_1
504/1992, al quale fa riferimento l'atto di appello, beneficio che presupporrebbe un'incapacità lavorativa all'80% e il requisito anagrafico di un'età inferiore a quella per il collocamento in pensione
(all'epoca dell'istanza, 27.6.2020, pari a 67 anni).
L'odierna appellata, aveva domandato il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80 della legge
388/2000, ossia la maggiorazione contributiva di due mesi all'anno (nel limite massimo di 5 anni) che compete agli invalidi al 74% o agli affetti da sordità.
Tale maggiorazione ben poteva essere richiesta a prescindere dal requisito anagrafico previsto, invece, per il beneficio di cui all'art. 80 d.lgs. 504/1992, cosicché il primo motivo di appello non è fondato. Inoltre, collocata la in pensione ad agosto 2022, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della CP_1 materia del contendere, come se, con il pensionamento, ella avesse perso l'interesse all'accoglimento del diritto.
Poiché tale statuizione è lesiva della sfera dell'appellata e non dell'appellante, ma la prima non ha proposto appello incidentale sul punto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere incisa con la presente sentenza.
L'appello, quindi, deve essere rigettato.
Spese del grado secondo soccombenza, con liquidazione che tiene conto necessariamente del valore indeterminabile della lite e che, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni esaminate, è disposta ai minimi, con lieve approssimazione.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2003/2023 R.G. vertente
TRA parte rappresentata e difesa dall'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA Pt_1
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SPERATI PIETRO Controparte_1
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2783/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
17.3.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di , tendente all'accertamento del proprio diritto Controparte_1
alla maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, della legge 388/2000. La sentenza appellata, in proposito, ha rilevato che la ricorrente odierna appellata era stata collocata in pensione da agosto 2022, circostanza dalla quale, evidentemente (anche se non esplicitato in motivazione), il primo giudice ha tratto la conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale, “facendosi riferimento al principio della soccombenza”, ha compensato le spese del grado.
L' ha proposto appello, lamentando, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe incorso il Pt_1
primo giudice nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, per non avere il Tribunale correttamente rilevato che, essendo la domanda oggetto di giudizio afferente al beneficio della pensione anticipata di cui all'art. 80, coma 3 del d.lgs. 504/1992, in realtà l'istanza presentata in via amministrativa era inammissibile, perché presentata il 27.6.2020, ossia quando la ricorrente odierna appellata era già invalida ultrasessantacinquenne e, pertanto, non più in possesso del requisito anagrafico per poter ottenere la prestazione oggetto di domanda.
Sul medesimo presupposto, l'appellante si duole, con il secondo motivo, del mancato esame delle condizioni sanitarie (invalidità all'80%) e, con la terza censura, della mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio medico legale per
L' si è costituito domandando dichiararsi inammissibile e, in subordine, respingersi il gravame. Pt_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
L'appello deve essere respinto.
Come correttamente osservato dall'appellata e, del resto, come si evince chiaramente dalla lettura del ricorso ex art. 442 c.p.c., la non aveva agito per il beneficio di cui all'art. 80 del d.lgs. CP_1
504/1992, al quale fa riferimento l'atto di appello, beneficio che presupporrebbe un'incapacità lavorativa all'80% e il requisito anagrafico di un'età inferiore a quella per il collocamento in pensione
(all'epoca dell'istanza, 27.6.2020, pari a 67 anni).
L'odierna appellata, aveva domandato il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80 della legge
388/2000, ossia la maggiorazione contributiva di due mesi all'anno (nel limite massimo di 5 anni) che compete agli invalidi al 74% o agli affetti da sordità.
Tale maggiorazione ben poteva essere richiesta a prescindere dal requisito anagrafico previsto, invece, per il beneficio di cui all'art. 80 d.lgs. 504/1992, cosicché il primo motivo di appello non è fondato. Inoltre, collocata la in pensione ad agosto 2022, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della CP_1 materia del contendere, come se, con il pensionamento, ella avesse perso l'interesse all'accoglimento del diritto.
Poiché tale statuizione è lesiva della sfera dell'appellata e non dell'appellante, ma la prima non ha proposto appello incidentale sul punto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere incisa con la presente sentenza.
L'appello, quindi, deve essere rigettato.
Spese del grado secondo soccombenza, con liquidazione che tiene conto necessariamente del valore indeterminabile della lite e che, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni esaminate, è disposta ai minimi, con lieve approssimazione.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi