Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la formazione di una missiva falsa su carta intestata "Agenzia di Assicurazione Ina Assitalia di Roma", formata mediante un "collage" di parti dell'elenco telefonico e con in calce una falsa sottoscrizione, con la quale si comunichi, alla banca erogatrice del finanziamento ed allo stesso assicurato, che è in corso l'istruttoria preliminare relativa alla polizza assicurativa; nè sussiste, in tale ipotesi, l'estremo del falso grossolano poichè nessuno dei destinatari della lettera in questione è stato in grado di rilevare che la firma in calce alla lettera non apparteneva ad alcuno dei titolari dell'Agenzia di assicurazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2004, n. 32467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32467 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 12/07/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 1247
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 022142/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR NN N. IL 08/12/1935;
avverso SENTENZA del 12/02/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. Antonio Iuvara.
Con sentenza 12.02.2004 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna del 27.3.2001 di condanna di RI OV alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 485 e 56, 640 c.p. per aver formato una missiva falsa su carta intestata "Agenzia di Assicurazione Ina Assitalia di Roma" con la quale veniva comunicato che era in corso l'istruttoria preliminare relativa alla polizza SIAC Meccanica IO e per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, tramite l'invio per fax a IO OB del documento falso cosi formato, a trarre ingiusto profitto con danno per la parte lesa.
Ha proposto ricorso il RI deducendo:
1) nullità dell'ordinanza 12.2.04 della Corte d'appello con cui veniva disattesa l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 420 quater, 178 lett. e), 179 e 438 c.p.p.. La Corte avrebbe respinto la richiesta di rinvio riconoscendo giustificato l'impedimento del difensore in quanto impegnato in altro processo, ma asserendo che questi non aveva detto nulla in ordine alla possibilità di farsi sostituire da altro difensore. Con ciò la Corte di merito avrebbe ignorato la giurisprudenza che afferma che non esiste alcun obbligo del difensore nominare un sostituto. Afferma inoltre il RI che sarebbe stato leso il suo diritto di accedere al rito abbreviato, come domandato con la richiesta di rinvio presentata il 26.4.2001 al Tribunale di Ravenna, alla vigilia dell'udienza del 27.4.2001. Il Tribunale rinviò ad altra udienza, senza però che ne' il ricorrente ne' il difensore fossero avvertiti. Le nullità conseguenti avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio dalla Corte d'appello.
2) violazione di legge in relazione agli artt. 485 e 640 c.p. Mancata assunzione di una prova decisiva. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Violazione degli artt. 187,192, 546 lett. e), 530 c.p.p.. La lettera falsa è stata formata mediante collage di parti dell'elenco telefonico, sì che non potrebbe parlarsi di atto falso. La Corte inoltre ha ritenuto indimostrato che il ricorrente avrebbe percepito soltanto al momento del perfezionamento della pratica assicurativa, il profitto rappresentato dalla provvigione pattuita per il caso in cui riuscisse ad ottenere per conto del IO la fideiussione assicurativa di cui questi aveva bisogno per la concessione di finanziamento bancario. Tuttavia essa non ha disposto la rinnovazione del dibattimento per l'audizione del titolare dell'agenzia assicurativa che avrebbe deposto su tale circostanza. Vi sarebbe travisamento del fatto perché non si trattava di richiesta da parte del IO di un finanziamento, come ritenuto in sentenza, ma di garanzia, che non comportava diritto ad alcuna provvigione. La Corte avrebbe errato nel non riconoscere il danno lieve ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. perché la norma parla di danno "cagionato", non di danno eventuale.
Il falso era inidoneo a trarre in inganno, come si sarebbe potuto evincere dalla denuncia querela ove si precisava che la firma in calce non apparteneva ad alcuno dei titolari dell'agenzia. Il ricorrente ha depositato memoria con cui sostiene che i reati si sono perfezionati non il 21.1.1997, data indicata nel capo d'imputazione, ma il 21.12.1996, data d'invio del fax, con la conseguenza che alla data del 21.6.2004 sarebbe maturata la prescrizione. Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo è giurisprudenza di questa Corte che il legittimo impedimento del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve comportare l'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo delle scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi a una richiesta di rinvio motivata dalla contemporaneità di altri impegni professionali, il giudice ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della difesa con quelle di affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come l'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato (come nel caso di specie) o di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e altre (Sez. 1^, 13/03/2000, n. 5978, Sgobba, Cass. Pen., 2001, 2127; Sez. 4^, 28.11.2003, n. 46044, Padello, rv. 226725;
Sez. 6^, 31.12.2003, n. 49540, Amoruso, rv. 227824). Quanto alla richiesta di rinvio presentata nel corso del giudizio di primo grado, è sufficiente osservare che l'udienza dibattimentale si tenne il 27.3.2001 (ed in tale udienza il giudizio fu definito con sentenza), mentre l'istanza di rinvio reca la data del 29.3.2001 e si riferiva ad un'inesistente udienza del 27.4.2001. Nè nel testo di tale istanza di rinvio ne' altrove risulta formulata dal ricorrente una rituale richiesta di ammissione al rito abbreviato. Quanto agli ulteriori motivi va detto che la Corte di merito ha osservato che la scrittura falsa era stata sì formata mediante un collage di parti dell'elenco telefonico, ma che tale assemblaggio per le denominazioni usate e per il fatto di recare in calce una sottoscrizione ben poteva apparire come un documento autentico proveniente da un'Agenzia INA. La falsa sottoscrizione comporta che il documento rientri nella nozione di scrittura privata di cui all'art. 485 c.p., intesa come documento apparentemente riferibile ad un soggetto determinato, potenzialmente produttivo di effetti giuridicamente rilevanti. D'altra parte la sentenza impugnata ha ritenuto che il falso fosse idoneo a trarre in inganno e non potesse pertanto essere definito grossolano, perché in esso si spendeva il nome dell'Agenzia INA e perché il destinatario del fax, vale a dire la banca che doveva concedere il finanziamento al IO e lo stesso IO, non erano in grado di rilevare che la firma in calce alla lettera non era di nessuno dei titolari dell'Agenzia. Correttamente la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento stante il carattere eccezionale della stessa ai sensi dell'art. 603 c.p.p. sottolineando che la richiesta di sentire il titolare di un'agenzia INA diversa da quella indicata nella falsa scrittura, che avrebbe dovuto deporre sull'esistenza di una pratica assicurativa relativa alla concessione della garanzia, non era stata avanzata in primo grado e che in ogni caso la scrittura falsa recava l'indicazione di altra Agenzia INA, sì che anche l'eventuale esistenza di una pratica assicurativa presso l'agenzia presso cui operava il teste sarebbe stata irrilevante. Non risponde poi a verità che la sentenza impugnata abbia confuso il finanziamento con la garanzia. Risulta infatti che la pratica di finanziamento era stata avviata dal IO con la Banca Popolare dell'Adriatico, sede di Russi, e che la banca aveva chiesto la garanzia assicurativa, garanzia alla cui concessione si riferiva la scrittura falsa. E la sentenza ha precisato che la provvigione presupponeva il buon fine della pratica, ma che l'invio della falsa lettera aveva lo scopo di dimostrare che le cose erano avviate e di tranquillizzare il IO, sì che in definitiva la provvigione avrebbe potuto essere richiesta in un secondo tempo. L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non spetta, come correttamente ritenuto la Corte territoriale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che ritiene con riferimento ai delitti tentati (nella specie si tratta di tentata truffa) che occorra guardare alle concrete modalità dell'azione rimasta, incompiuta o improduttiva di evento ed a tutte le circostanze del fatto, desumibili dalle risultanze processuali per accertare se il reato, ove fosse stato consumato, avrebbe cagionato in modo diretto ed immediato un danno, di speciale tenuità (Cass. 12.1.1994, Galvanico, rv. 197273; Cass. 4.6.1992, Leo, rv. 191491), situazione che il giudice di secondo grado con motivazione logicamente argomentata ha escluso sussistere.
Nella memoria in atti il ricorrente ha sostenuto che i reati si sono perfezionati non il 21.1.1997, data indicata nel capo d'imputazione, ma il 21.12.1996, data d'invio del fax al IO, con la conseguenza che alla data del 21.6.2004 sarebbe maturata la prescrizione. Anche tale conclusione non può trovare accoglimento. Dall'esame degli atti risulta che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente formulò, in data 10.10.2000, in ragione di un proprio impedimento a comparire istanza di rinvio del dibattimento, che fu di conseguenza differito dal 10 ottobre al 16 novembre 2000. Com'è noto le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. un., 28/11/2001, n. 1021, Cremonese, Cass. Pen., 2002, 1308, 2798). Ne deriva che anche considerando quale data del commesso reato quella dell'invio del fax (21.12.1996), ad oggi non sarebbe maturata la prescrizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004