Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 116
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inclusione della torre eolica nel calcolo catastale

    La Corte ha ritenuto che la 'torre eolica' di sostegno debba essere considerata una 'componente impiantistica' della centrale eolica, in rapporto strumentale rispetto al processo produttivo, e quindi non rientrante nella determinazione della rendita catastale, in base alla legge n. 208/2015 e alla circolare n. 28/2023. Il calcolo della rendita catastale, basato sull'incidenza del 13,7% delle componenti ancora valutabili e sull'indice di fruttuosità del 2%, è stato confermato.

  • Accolto
    Esclusione della torre eolica dal calcolo della rendita catastale

    La Corte ha confermato il criterio di calcolo della rendita catastale proposto dalla società, basato sull'esclusione della torre eolica e sull'incidenza del 13,7% delle componenti ancora valutabili, applicando l'indice di fruttuosità del 2%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 116
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo