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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
RE ON, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1232/2020 depositato il 06/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1.r.l. - Partita Iva Resistente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1004/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 14/11/2019
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072899 CATASTO-ALTRO
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072410 CATASTO-ALTRO
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072402 CATASTO-ALTRO
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072404 CATASTO-ALTRO
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072407 CATASTO-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Foggia, proponeva appello avverso la sentenza n. 1004/04/19 del 18/02/2019, depositata in segreteria il 14/11/2019, con cui la CTP di Foggia aveva accolto i ricorsi riuniti della Soc. Resistente_1 Srl. presentati avverso gli avvisi di accertamento FG0072899/2017, FG0072410/2017, FG0072402/2017, FG0072404/2017, FG0072407/2017, recanti la rendita catastale rettificata di 15 aerogeneratori di proprietà della società.
La questione principale riguardava l'inclusione o meno della torre eolica nella stima catastale. La società sosteneva che la torre era solo un supporto tecnico e non incideva sulla rendita. L'Agenzia, al contrario, riteneva che la torre, con le sue fondazioni, costituisse un'opera edilizia stabile e quindi da includere nel calcolo catastale.
La CTP, rigettato il motivo pregiudiziale relativo al difetto di sottoscrizione, accoglieva i ricorsi ritenendo che la torre eolica in quanto priva delle caratteristiche di autonomia funzionale, andava esclusa dal calcolo della rendita catastale. Ciò anche secondo le argomentazioni dei pareri pro-veritate allegati dalla difesa.
L'Agenzia nel proprio appello, notificato il 5/5/2020, censurava la sentenza in quanto priva di motivazione e non basata su criteri catastali oggettivi. Le norme e circolari (Legge 208/2015, circolari 2/E e 27/E del 2016, nota prot. 60244/2016) precisavano che dovevano essere escluse dalla rendita solo le parti impiantistiche funzionali alla produzione (rotore, navicella, inverter, ecc.) mentre le torri con fondazioni e opere accessorie rientravano tra le costruzioni accatastabili. Anche la Giurisprudenza (Cassazione 3166/2015, Corte costituzionale 162/2008, numerose sentenze tributarie) confermava che componenti strutturali come le torri eoliche concorrevano alla rendita catastale. Precisava di aver rettificato la rendita nei termini e che la stessa si applicava dalla data di presentazione del DOC.FA. Non sussisteva alcun difetto di motivazione e di sottoscrizione degli atti per tutte le ragioni ampiamente esposte. Nel merito, aveva calcolato la rendita rettificata tenendo conto solo del 38,9% del valore originario (calcolato sul valore già in atti con riferimento ai criteri previgenti la legge n. 208/15, pari ad € 196.000,00 -valore già rideterminato con sentenza definitiva), escludendo correttamente le componenti non più valutabili, secondo il metodo indicato nell'atto di appello.
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata e di riconoscere la legittimità delle rendite catastali accertate, con vittoria di spese.
La società con proprie controdeduzioni riteneva l'appello destituito di fondamento e articolava i motivi con cui chiedeva di respingere l'appello dell'Agenzia delle Entrate e di confermare l'esclusione della torre dal calcolo della rendita catastale. In subordine, riproponeva i motivi di ricorso non affrontati in primo grado, ossia:
Il difetto di sottoscrizione degli avvisi;
In via gradata, l'erronea valutazione dell'Ufficio in merito alla torre;
-
In relazione alla presunta efficacia “retroattiva" dell'accertamento, la violazione art. 74, comma 1, legge
-
342/2000.
Chiedeva quanto richiesto nel ricorso e le spese giudiziali.
La società depositava memorie in data 24/11/2025 con cui ribadiva la richiesta di confermare la sentenza di primo grado (che aveva annullato gli avvisi di accertamento) e di stabilire che le rendite catastali corrette per ciascun aerogeneratore andavano determinate in € 537,07 (valore ottenuto seguendo proprio il metodo indicato dall'Ufficio: escludendo la torre, la percentuale di incidenza delle componenti valutabili si attestava al 13,7%; applicando tale percentuale al valore fondiario determinato nel periodo precedente alla L. 208/2015, pari ad € 196.000,00, e il saggio di fruttuosità del 2%), la rendita catastale corretta per ciascun aerogeneratore risultava essere pari a € 537,04. Veniva richiesta anche la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese e degli onorari per i due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo principale oggetto del contendere riguarda l'inclusione della "torre" dell'aerogeneratore nella stima diretta catastale.
In recepimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale, L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, di recente, con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 che la "torre eolica" di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una “componente impiantistica” della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo, non rientrante nella determinazione della rendita catastale, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
L'appellante, nel merito, ha calcolato la rendita rettificata tenendo conto del 38,9% del valore originario
(calcolato sul valore già in atti con riferimento ai criteri previgenti la legge n. 208/15, pari ad € 196.000,00 - valore già rideterminato con sentenza definitiva), escludendo le componenti non più valutabili.
Alla luce della circolare sopracitata e tenuto conto del metodo estimativo seguito dall'Ufficio, illustrato anche nell'atto di appello, l'incidenza percentuale va rideterminata nella misura del 13,7% delle componenti ancora valutabili (Acquisizione dei terreni e sistemazioni varie 1,0%, Fondazioni 8,8%, Consulenza tecnica e sviluppo del progetto 3,9%) da applicare sul valore fondiario definitivo. La renditata catastale è il risultato di tale operazione a cui si applica l'indice di fruttuosità del 2%.
L'odierna Corte ha già avuto modo di condividere tale criterio di calcolo in numerose pronunce (ex pluribus Sentenze: 1791/2024, 1788/2024, 2021/2022, 1267/2022).
Nella memoria da ultimo presentata dal resistente tale modalità di calcolo è riproposta con la determinazione della rendita catastale per ciascuno degli aerogeneratori nella misura di € 537,07 ottenuta dal calcolo del valore fondiario ante legge 208/2015 in precedenza definito (€ 196.000,00), dall'incidenza del 13,7% degli elementi ancora valutabili e dall'applicazione dell'indice di fruttuosità nella misura del 2%.
Tale calcolo è conforme alla metodologia seguita dall'Ufficio e, pertanto, va confermato.
Per quanto innanzi l'appello va rigettato con la rideterminazione della rendita catastale nella misura sopra indicata per ciascuno dei 15 aerogeneratori.
Restano assorbiti i motivi non affrontati in primo grado e riproposti in appello.
Le spese vengono compensate in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale e di prassi in materia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
RE ON, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1232/2020 depositato il 06/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1.r.l. - Partita Iva Resistente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1004/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 14/11/2019
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072899 CATASTO-ALTRO
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072410 CATASTO-ALTRO
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072402 CATASTO-ALTRO
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072404 CATASTO-ALTRO
-ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2017FG0072407 CATASTO-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Foggia, proponeva appello avverso la sentenza n. 1004/04/19 del 18/02/2019, depositata in segreteria il 14/11/2019, con cui la CTP di Foggia aveva accolto i ricorsi riuniti della Soc. Resistente_1 Srl. presentati avverso gli avvisi di accertamento FG0072899/2017, FG0072410/2017, FG0072402/2017, FG0072404/2017, FG0072407/2017, recanti la rendita catastale rettificata di 15 aerogeneratori di proprietà della società.
La questione principale riguardava l'inclusione o meno della torre eolica nella stima catastale. La società sosteneva che la torre era solo un supporto tecnico e non incideva sulla rendita. L'Agenzia, al contrario, riteneva che la torre, con le sue fondazioni, costituisse un'opera edilizia stabile e quindi da includere nel calcolo catastale.
La CTP, rigettato il motivo pregiudiziale relativo al difetto di sottoscrizione, accoglieva i ricorsi ritenendo che la torre eolica in quanto priva delle caratteristiche di autonomia funzionale, andava esclusa dal calcolo della rendita catastale. Ciò anche secondo le argomentazioni dei pareri pro-veritate allegati dalla difesa.
L'Agenzia nel proprio appello, notificato il 5/5/2020, censurava la sentenza in quanto priva di motivazione e non basata su criteri catastali oggettivi. Le norme e circolari (Legge 208/2015, circolari 2/E e 27/E del 2016, nota prot. 60244/2016) precisavano che dovevano essere escluse dalla rendita solo le parti impiantistiche funzionali alla produzione (rotore, navicella, inverter, ecc.) mentre le torri con fondazioni e opere accessorie rientravano tra le costruzioni accatastabili. Anche la Giurisprudenza (Cassazione 3166/2015, Corte costituzionale 162/2008, numerose sentenze tributarie) confermava che componenti strutturali come le torri eoliche concorrevano alla rendita catastale. Precisava di aver rettificato la rendita nei termini e che la stessa si applicava dalla data di presentazione del DOC.FA. Non sussisteva alcun difetto di motivazione e di sottoscrizione degli atti per tutte le ragioni ampiamente esposte. Nel merito, aveva calcolato la rendita rettificata tenendo conto solo del 38,9% del valore originario (calcolato sul valore già in atti con riferimento ai criteri previgenti la legge n. 208/15, pari ad € 196.000,00 -valore già rideterminato con sentenza definitiva), escludendo correttamente le componenti non più valutabili, secondo il metodo indicato nell'atto di appello.
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata e di riconoscere la legittimità delle rendite catastali accertate, con vittoria di spese.
La società con proprie controdeduzioni riteneva l'appello destituito di fondamento e articolava i motivi con cui chiedeva di respingere l'appello dell'Agenzia delle Entrate e di confermare l'esclusione della torre dal calcolo della rendita catastale. In subordine, riproponeva i motivi di ricorso non affrontati in primo grado, ossia:
Il difetto di sottoscrizione degli avvisi;
In via gradata, l'erronea valutazione dell'Ufficio in merito alla torre;
-
In relazione alla presunta efficacia “retroattiva" dell'accertamento, la violazione art. 74, comma 1, legge
-
342/2000.
Chiedeva quanto richiesto nel ricorso e le spese giudiziali.
La società depositava memorie in data 24/11/2025 con cui ribadiva la richiesta di confermare la sentenza di primo grado (che aveva annullato gli avvisi di accertamento) e di stabilire che le rendite catastali corrette per ciascun aerogeneratore andavano determinate in € 537,07 (valore ottenuto seguendo proprio il metodo indicato dall'Ufficio: escludendo la torre, la percentuale di incidenza delle componenti valutabili si attestava al 13,7%; applicando tale percentuale al valore fondiario determinato nel periodo precedente alla L. 208/2015, pari ad € 196.000,00, e il saggio di fruttuosità del 2%), la rendita catastale corretta per ciascun aerogeneratore risultava essere pari a € 537,04. Veniva richiesta anche la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese e degli onorari per i due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo principale oggetto del contendere riguarda l'inclusione della "torre" dell'aerogeneratore nella stima diretta catastale.
In recepimento di un consolidato orientamento giurisprudenziale, L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, di recente, con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 che la "torre eolica" di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una “componente impiantistica” della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo, non rientrante nella determinazione della rendita catastale, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
L'appellante, nel merito, ha calcolato la rendita rettificata tenendo conto del 38,9% del valore originario
(calcolato sul valore già in atti con riferimento ai criteri previgenti la legge n. 208/15, pari ad € 196.000,00 - valore già rideterminato con sentenza definitiva), escludendo le componenti non più valutabili.
Alla luce della circolare sopracitata e tenuto conto del metodo estimativo seguito dall'Ufficio, illustrato anche nell'atto di appello, l'incidenza percentuale va rideterminata nella misura del 13,7% delle componenti ancora valutabili (Acquisizione dei terreni e sistemazioni varie 1,0%, Fondazioni 8,8%, Consulenza tecnica e sviluppo del progetto 3,9%) da applicare sul valore fondiario definitivo. La renditata catastale è il risultato di tale operazione a cui si applica l'indice di fruttuosità del 2%.
L'odierna Corte ha già avuto modo di condividere tale criterio di calcolo in numerose pronunce (ex pluribus Sentenze: 1791/2024, 1788/2024, 2021/2022, 1267/2022).
Nella memoria da ultimo presentata dal resistente tale modalità di calcolo è riproposta con la determinazione della rendita catastale per ciascuno degli aerogeneratori nella misura di € 537,07 ottenuta dal calcolo del valore fondiario ante legge 208/2015 in precedenza definito (€ 196.000,00), dall'incidenza del 13,7% degli elementi ancora valutabili e dall'applicazione dell'indice di fruttuosità nella misura del 2%.
Tale calcolo è conforme alla metodologia seguita dall'Ufficio e, pertanto, va confermato.
Per quanto innanzi l'appello va rigettato con la rideterminazione della rendita catastale nella misura sopra indicata per ciascuno dei 15 aerogeneratori.
Restano assorbiti i motivi non affrontati in primo grado e riproposti in appello.
Le spese vengono compensate in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale e di prassi in materia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro