Articolo 39 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 38Articolo 40
Versione
28 dicembre 1962
Art. 39.
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'istituto postelegrafonici, nei casi in cui ricorre l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 , l'importo complessivo delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizioni assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' portato in detrazione della indennita' una volta tanto erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti. Qualora tale indennita' risulti inferiore all'importo dei contributi di cui sopra, l'onere differenziale e' assunto a carico dello Stato o degli Istituti stessi; ove la cessazione dal servizio non comporti diritto all'indennita' una volta tanto, la predetta costituzione si effettua con l'assunzione del totale onere a carico dello Stato o dei sopra cennati Istituti.
Nel caso di cessazione dai servizio che comporta diritto all'indennita' una volta tanto ad onere ripartito, tra Stato e Cassa pensioni facente parte degli Istituti di previdenza, oppure tra Stato ed altri Enti, qualora i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale risultino di importo superiore all'indennita' predetta, l'eccedenza e' ripartita in proporzione alle rispettive quote e dell'indennita' stessa.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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