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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 15/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME AN, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2398/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno - Via Roma 29 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240141930741 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, Ricorrente_1 impugnava la Cartella di Pagamento n.071 2024 01419307 41/002 notificata il 14/2/2025 relativa al mancato pagamento del diritto camerale anno 2021, inviata alla ricorrente quale coobbligata della Società_1.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per non essere mai stata, nè prima nè dopo, legale rappresentante della società Società_1. Esibiva visura della società.
La Camera di Commercio rimaneva contumace.
All'udienza del 12.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente risulta che la stessa non è legittimata passiva rispetto alle obbligazioni tributarie della Società_1, non avendo rivestito il ruolo di legale rappresentante della società e non potendo quindi essere considerata coobligata di quest'ultima.
La mancata costituzione in giudizio della Camera di Commercio, pur regolarmente convenuta in giudizio dalla ricorrente, giustifica, in assenza di contestazione alcuna, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata che risulta illegittimamente emessa nei confronti di soggetto diverso dall'effettivo titolare.
Le spese seguono la soccombenza.
Per mero errore materiale il dispositivo notificato ha riconosciuto l'incompetenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in luogo della dicitura corretta di seguito riportata: "Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200 oltre accessori di legge se dovuti."
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME AN, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2398/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno - Via Roma 29 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240141930741 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, Ricorrente_1 impugnava la Cartella di Pagamento n.071 2024 01419307 41/002 notificata il 14/2/2025 relativa al mancato pagamento del diritto camerale anno 2021, inviata alla ricorrente quale coobbligata della Società_1.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per non essere mai stata, nè prima nè dopo, legale rappresentante della società Società_1. Esibiva visura della società.
La Camera di Commercio rimaneva contumace.
All'udienza del 12.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente risulta che la stessa non è legittimata passiva rispetto alle obbligazioni tributarie della Società_1, non avendo rivestito il ruolo di legale rappresentante della società e non potendo quindi essere considerata coobligata di quest'ultima.
La mancata costituzione in giudizio della Camera di Commercio, pur regolarmente convenuta in giudizio dalla ricorrente, giustifica, in assenza di contestazione alcuna, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata che risulta illegittimamente emessa nei confronti di soggetto diverso dall'effettivo titolare.
Le spese seguono la soccombenza.
Per mero errore materiale il dispositivo notificato ha riconosciuto l'incompetenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in luogo della dicitura corretta di seguito riportata: "Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200 oltre accessori di legge se dovuti."
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200 oltre accessori di legge se dovuti.