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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 985/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 985/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da: e rappresentati e difesi dall'Avv. VILLANI ANNA ed CP_1 Parte_1 elettivament s io come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 29/06/2024 e hanno chiesto al CP_1 Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pr d , avendo contratto matrimonio in Nocera Superiore, Sa, il 05/05/2014 (giusto certificato in atti), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli:
nato il [...] a [...], cod. fisc.: ; Per_1 C.F._1 nato il [...] a [...], cod. fi . Parte_2 C.F._2 nevano che la convivenza dei coniugi era divenuta into no atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 04.03.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto (e del diritto di visita, come ivi previsto), nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 400 ,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: nata a [...] il [...] CP_1
e nato il [...] a [...] Parte_3 onio in Nocera Superiore, Sa il 05/05/2014 (come da estratto in atti);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui di seguito riportati:
“
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di proprietà della madre della moglie viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. ll marito si è già allontanato dalla casa coniugale c ha lavorato con vitto e alloggio presso l' Hotel La Pergola S.r.l. di Castellabate (NA) (ctr comunicazione fatta alla Regione Campania al. n.3);
3. i figli minori sono affidati in modo esclusivo alla mamma con affidamento rafforzato o super esclusivo: la madre potrà agire in piena autonomia e senza il coinvolgimento dell'altro genitore circa tutte le decisioni sulla vita dei figli, ordinarie e straordinarie. Questa circostanza è dettata dal fatto che è di nazionalità senegalese e talvolta ritorna al proprio Paese per mesi e Parte_3 mesi. Di qui di lasciare libera la mamma di prendere tutte le decisioni per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4. ln odine alle visite del padre ai figli si stabilisce quanto segue: per 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi, il padre potrà vedere i bambini per due ore a volta: i bambini potranno trascorrere 2 domeniche al mese con il padre previo accordo tra i genitori e considerati gli impegni di lavoro del padre;
allo stesso per le vacanze pasquali e natalizie i genitori si accorderanno per permettere ai bambin i di trascorrere almeno un giorno di festa con il padre ( pasquetta o Pasqua, Natale o Capodanno). In estate previo accordo dei genitori, il padre potrà portare i bambini al mare almeno una volta a settimana e la domenica i bambini potranno alternarsi a stare una volta con il padre e una volta con la madre.
5. Il padre madre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate).
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“6. I coniugi dichiarano di voler provvedere solo a disciplinare il mantenimento dei figli rinunciando al mantenimento personale”.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito CP_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del 30.12.2022, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio) di cui, peraltro, se ne dispone la produzione, in assenza della quale non si potrà procedere alla relativa liquidazione.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 985/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da: e rappresentati e difesi dall'Avv. VILLANI ANNA ed CP_1 Parte_1 elettivament s io come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 29/06/2024 e hanno chiesto al CP_1 Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pr d , avendo contratto matrimonio in Nocera Superiore, Sa, il 05/05/2014 (giusto certificato in atti), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli:
nato il [...] a [...], cod. fisc.: ; Per_1 C.F._1 nato il [...] a [...], cod. fi . Parte_2 C.F._2 nevano che la convivenza dei coniugi era divenuta into no atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 04.03.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto (e del diritto di visita, come ivi previsto), nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 400 ,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: nata a [...] il [...] CP_1
e nato il [...] a [...] Parte_3 onio in Nocera Superiore, Sa il 05/05/2014 (come da estratto in atti);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui di seguito riportati:
“
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di proprietà della madre della moglie viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. ll marito si è già allontanato dalla casa coniugale c ha lavorato con vitto e alloggio presso l' Hotel La Pergola S.r.l. di Castellabate (NA) (ctr comunicazione fatta alla Regione Campania al. n.3);
3. i figli minori sono affidati in modo esclusivo alla mamma con affidamento rafforzato o super esclusivo: la madre potrà agire in piena autonomia e senza il coinvolgimento dell'altro genitore circa tutte le decisioni sulla vita dei figli, ordinarie e straordinarie. Questa circostanza è dettata dal fatto che è di nazionalità senegalese e talvolta ritorna al proprio Paese per mesi e Parte_3 mesi. Di qui di lasciare libera la mamma di prendere tutte le decisioni per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4. ln odine alle visite del padre ai figli si stabilisce quanto segue: per 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi, il padre potrà vedere i bambini per due ore a volta: i bambini potranno trascorrere 2 domeniche al mese con il padre previo accordo tra i genitori e considerati gli impegni di lavoro del padre;
allo stesso per le vacanze pasquali e natalizie i genitori si accorderanno per permettere ai bambin i di trascorrere almeno un giorno di festa con il padre ( pasquetta o Pasqua, Natale o Capodanno). In estate previo accordo dei genitori, il padre potrà portare i bambini al mare almeno una volta a settimana e la domenica i bambini potranno alternarsi a stare una volta con il padre e una volta con la madre.
5. Il padre madre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate).
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“6. I coniugi dichiarano di voler provvedere solo a disciplinare il mantenimento dei figli rinunciando al mantenimento personale”.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito CP_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del 30.12.2022, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio) di cui, peraltro, se ne dispone la produzione, in assenza della quale non si potrà procedere alla relativa liquidazione.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire