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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/08/2025 al n. 2174/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da:
, nata il [...] in [...], Parte_1
e da
, nato il [...] in Parte_2
BENGHAZI (LIBIA),
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to LAURI
NE e dell'Avv.to LAURI BIAGIO, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e Parte_1 Parte_2
con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 20.08.2025, hanno
[...]
proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 21.12.2019 in MALIBU (Los Angeles, California) regolarmente trascritto presso il Comune di Pomigliano D'Arco (NA) nei registri di stato civile al N. 31, Parte II, Serie C, Anno 2020.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) autorizzi i coniugi a vivere separati con cessazione di tutti i diritti e doveri reciproci derivanti dal matrimonio;
2) dia atto che gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi obbligazione economica dell'uno verso l'altro non avendo ancora un lavoro stabile ed essendo aiu-tati economicamente ancora dalle rispettive famiglie di origine;
3) dia atto che per le stesse ragioni i ricorrenti non hanno nulla a pretendere reciproca-mente a titolo di mantenimento, assegno divorzile o qualsiasi altro obbligo economico reciproco e che gli stessi rinunciano sin da ora a qualsiasi diritto successorio.
4) All'esito, si insta per la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
5) Dichiari, altresì, che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicchè, atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definita di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
6) Si chiede compensare tra le parti le spese del giudizio.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata in Parte_1
NAPOLI il 19.10.1995, e , Parte_2
nato in [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a MALIBU (Los Angeles, California) il 21.12.2019, trascritto presso i registri di stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (Atto n. 31, Parte II, Serie
C, Anno 2020, Pomigliano D'Arco);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco
(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/08/2025 al n. 2174/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da:
, nata il [...] in [...], Parte_1
e da
, nato il [...] in Parte_2
BENGHAZI (LIBIA),
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to LAURI
NE e dell'Avv.to LAURI BIAGIO, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e Parte_1 Parte_2
con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 20.08.2025, hanno
[...]
proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 21.12.2019 in MALIBU (Los Angeles, California) regolarmente trascritto presso il Comune di Pomigliano D'Arco (NA) nei registri di stato civile al N. 31, Parte II, Serie C, Anno 2020.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) autorizzi i coniugi a vivere separati con cessazione di tutti i diritti e doveri reciproci derivanti dal matrimonio;
2) dia atto che gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi obbligazione economica dell'uno verso l'altro non avendo ancora un lavoro stabile ed essendo aiu-tati economicamente ancora dalle rispettive famiglie di origine;
3) dia atto che per le stesse ragioni i ricorrenti non hanno nulla a pretendere reciproca-mente a titolo di mantenimento, assegno divorzile o qualsiasi altro obbligo economico reciproco e che gli stessi rinunciano sin da ora a qualsiasi diritto successorio.
4) All'esito, si insta per la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
5) Dichiari, altresì, che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicchè, atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definita di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
6) Si chiede compensare tra le parti le spese del giudizio.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata in Parte_1
NAPOLI il 19.10.1995, e , Parte_2
nato in [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a MALIBU (Los Angeles, California) il 21.12.2019, trascritto presso i registri di stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (Atto n. 31, Parte II, Serie
C, Anno 2020, Pomigliano D'Arco);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco
(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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