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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APONTE ROBERTO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
MOTTOLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH02RR02687 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH02RR02687 IRAP 2018 - sul ricorso n. 398/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01RR02883 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3/12/2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena notificava alla Società_1 S.A.S.” (d'ora in poi Società_1 s.a.s.) l'avviso di accertamento n. THH02RR02687/2024con il quale accertava, con riferimento all'anno di imposta 2018, un volume di affari di € 307.413,00 corrispondente ai flussi finanziari attivi risultanti dalla banca dati dell'Archivio dei rapporti (a fronte di quello dichiarato di € 207.207,00) e, conseguentemente, rideterminava il reddito imponibile della società, tenedo conto della redditività media del settore pari al 19,83% e, di conseguenza, per differenza, di un'incidenza media ponderata dei costi sui ricavi pari all' 80,17%.
Con riferimento alle operazioni passive dichiarate nel quadro VF del Modello IVA 2019, non avendo la contribuente prodotto i registri obbligatori, le fatture di vendita e di acquisto e le liquidazioni periodiche, non riconosceva il diritto alla detrazione d'imposta ex art.19 del DPR 633/72.
In data 10/1/2025, l'Ufficio notificava a Rappresentante_1, socio all'85% della Società_1 s.a.s. l'avviso di accertamento n. THH01RR02883/2024, con il quale accertava un maggior reddito di partecipazione nella
Società di € 53.095,00 in luogo di quello dichiarato di € 21.720,00.
Società_1 s.a.s. e Rappresentante_1 proponevano distinti ricorsi (iscritti ai nn. 397/2025 e 398/2025 r.g.) con i quali eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.
6-bis Legge
27/07/2000, n. 212 per avere l'Ufficio omesso la comunicazione, prevista a pena di nullità dell'atto impositivo, dello schema d'atto. Deducevano l'insussistenza del fondato pericolo per la riscossione addotto dall'ufficio a giustificazione del mancato contraddittorio preventivo.
Nel merito, deducevano la nullità degli atti impositivi per vizio di motivazione in violazione dell'art. 7 della l.
n. 212/2000 e per violazione del diritto di difesa per il contribuente.
La società, inoltre, in via subordinata, eccepiva la nullità dell'atto, in punto di disconoscimento dell'Iva posta in detrazione, per violazione dell'art. 19 d.p.r. n. 633 del 1972.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i procedimenti.
L'Ufficio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso proposto dal socio per tardiva costituzione in giudizio ex art. 22, c. 1 D. Lgs. 546/1992. Osservava che Rappresentante_1 si era costituito solo il 3/6/2025, e quindi dopo la scadenza del termine di 30 gg. decorrente dal 30/4/2025, data di notifica del ricorso a mezzo PEC.
Nel merito chiedeva il rigetto di entrambi i ricorsi per infondatezza osservando, quanto all'eccezione di carattere preliminare, che la mancata comunicazione dello schema d'atto era giustificata dalla sussistenza di un pericolo per la riscossione.
All'odierna udienza i ricorsi sono stati riuniti e l'Ufficio ha rinunciato espressamente all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da Rappresentante_1. All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della rinuncia, da parte dell'ufficio resistente, all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da Rappresentante_1. L'ufficio ha preso atto dell'infondatezza dell'eccezione, posto che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec, è stata ricevuta dall'Agenzia delle Entrate solo in data 2/5/2025
e che, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Nella fattispecie, pertanto, ialla data (3/6/2025) del deposito del ricorso il termine non era scaduto.
È fondata la domanda dei ricorrenti di annullamento degli atti impugnati per la mancata comunicazione dello schema d'atto.
Va premesso che, con l'art. 1, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 il legislatore ha introdotto in modo generalizzato nel nostro ordinamento il principio del contraddittorio, previsto dall'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Tale norma prescrive che tutti gli atti impositivi devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo da attuarsi mediante la comunicazione di uno schema di atto, con assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Fanno eccezione gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché “i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate ha omesso la comunicazione dello schema d'atto indicando nell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 2 di Rappresentante_1 & C. s.a.s. la sussistenza di pericolo per la riscossione a suo avviso desumibile dalla “mancata risposta al questionario” e dalla
“presenza di ruoli per un importo ingente”. Nell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, invece, si indica solamente che “l'ufficio provvede all'emissione dell'avviso di accertamento senza la preventiva emissione dello schema d'atto nel rispetto dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) in presenza dei presupposti di cui all'art. 6 bis co. 2”)
Ritiene la Corte che tale generica motivazione sia inidonea a giustificare l'omissione del contraddittorio preventivo.
Il “fondato pericolo per la riscossione” che giustifica l'omissione della comunicazione dello schema d'atto deve essere concreto ed effettivo e presuppone la presenza - e l'indicazione da parte dell'ufficio - di specifici elementi relativi alla consistenza del patrimonio del contribuente o a un suo eventuale comportamento distrattivo concomitante o successivo alla verifica tali da evidenziare un concreto ed elevato rischio di perdita del credito erariale. La norma che consente di derogare all'obbligo di preventivo contraddittorio, invero, deve essere interpretata in senso stretto, posto che la garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (v., con riferimento all'ipotesi di omissione del contraddittorio previsto dall'art. 12, 7° comma l. n.
212 del 2000, Cass. n. 23223/2022)
Nella fattispecie va osservato che:
- nulla è stato indicato in ordine alla consistenza del patrimonio dei contribuenti (società e socio persona fisica);
- con riferimento alla posizione del socio, in particolare, l'affermazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 bis, 2° comma della l. n. 212 del 2000 è del tutto apodittica, posto che anche nella memoria di costituzione in giudizio, l'ufficio ha fatto riferimento a elementi (in tesi indicativi di pericolo per la riscossione) riguardanti solo la società;
- gli ultimi due bilanci della società, come allegato, in sede di giudizio, dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono risultati in attivo;
- con riferimento ai ruoli a carico della società per importi ingenti menzionati nell'avviso di accertamento,
è emerso, peraltro solo in sede di giudizio, che, se è vero che residua un importo di € 225.848,80, è altrettanto vero che la contribuente ha chiesto la rateizzazione alla quale sta adempiendo con regolarità: lo stesso ufficio ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo, che non può certo essere qualificato come irrisorio, di € 69.454,44.
Alla luce di tali elementi, ad avviso della Corte, non può ritenersi ravvisabile un serio e fondato pericolo per la riscossione, sicché sicché deve essere accolta la domanda di annullamento per violazione dell'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accolgimento dei ricorsi, annulla gli atti impugnati e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena, a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida, in favore di ciascun ricorrente, in
€ 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APONTE ROBERTO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
MOTTOLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH02RR02687 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH02RR02687 IRAP 2018 - sul ricorso n. 398/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01RR02883 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3/12/2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena notificava alla Società_1 S.A.S.” (d'ora in poi Società_1 s.a.s.) l'avviso di accertamento n. THH02RR02687/2024con il quale accertava, con riferimento all'anno di imposta 2018, un volume di affari di € 307.413,00 corrispondente ai flussi finanziari attivi risultanti dalla banca dati dell'Archivio dei rapporti (a fronte di quello dichiarato di € 207.207,00) e, conseguentemente, rideterminava il reddito imponibile della società, tenedo conto della redditività media del settore pari al 19,83% e, di conseguenza, per differenza, di un'incidenza media ponderata dei costi sui ricavi pari all' 80,17%.
Con riferimento alle operazioni passive dichiarate nel quadro VF del Modello IVA 2019, non avendo la contribuente prodotto i registri obbligatori, le fatture di vendita e di acquisto e le liquidazioni periodiche, non riconosceva il diritto alla detrazione d'imposta ex art.19 del DPR 633/72.
In data 10/1/2025, l'Ufficio notificava a Rappresentante_1, socio all'85% della Società_1 s.a.s. l'avviso di accertamento n. THH01RR02883/2024, con il quale accertava un maggior reddito di partecipazione nella
Società di € 53.095,00 in luogo di quello dichiarato di € 21.720,00.
Società_1 s.a.s. e Rappresentante_1 proponevano distinti ricorsi (iscritti ai nn. 397/2025 e 398/2025 r.g.) con i quali eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.
6-bis Legge
27/07/2000, n. 212 per avere l'Ufficio omesso la comunicazione, prevista a pena di nullità dell'atto impositivo, dello schema d'atto. Deducevano l'insussistenza del fondato pericolo per la riscossione addotto dall'ufficio a giustificazione del mancato contraddittorio preventivo.
Nel merito, deducevano la nullità degli atti impositivi per vizio di motivazione in violazione dell'art. 7 della l.
n. 212/2000 e per violazione del diritto di difesa per il contribuente.
La società, inoltre, in via subordinata, eccepiva la nullità dell'atto, in punto di disconoscimento dell'Iva posta in detrazione, per violazione dell'art. 19 d.p.r. n. 633 del 1972.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i procedimenti.
L'Ufficio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso proposto dal socio per tardiva costituzione in giudizio ex art. 22, c. 1 D. Lgs. 546/1992. Osservava che Rappresentante_1 si era costituito solo il 3/6/2025, e quindi dopo la scadenza del termine di 30 gg. decorrente dal 30/4/2025, data di notifica del ricorso a mezzo PEC.
Nel merito chiedeva il rigetto di entrambi i ricorsi per infondatezza osservando, quanto all'eccezione di carattere preliminare, che la mancata comunicazione dello schema d'atto era giustificata dalla sussistenza di un pericolo per la riscossione.
All'odierna udienza i ricorsi sono stati riuniti e l'Ufficio ha rinunciato espressamente all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da Rappresentante_1. All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della rinuncia, da parte dell'ufficio resistente, all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da Rappresentante_1. L'ufficio ha preso atto dell'infondatezza dell'eccezione, posto che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec, è stata ricevuta dall'Agenzia delle Entrate solo in data 2/5/2025
e che, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Nella fattispecie, pertanto, ialla data (3/6/2025) del deposito del ricorso il termine non era scaduto.
È fondata la domanda dei ricorrenti di annullamento degli atti impugnati per la mancata comunicazione dello schema d'atto.
Va premesso che, con l'art. 1, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 il legislatore ha introdotto in modo generalizzato nel nostro ordinamento il principio del contraddittorio, previsto dall'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Tale norma prescrive che tutti gli atti impositivi devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo da attuarsi mediante la comunicazione di uno schema di atto, con assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Fanno eccezione gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché “i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate ha omesso la comunicazione dello schema d'atto indicando nell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 2 di Rappresentante_1 & C. s.a.s. la sussistenza di pericolo per la riscossione a suo avviso desumibile dalla “mancata risposta al questionario” e dalla
“presenza di ruoli per un importo ingente”. Nell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, invece, si indica solamente che “l'ufficio provvede all'emissione dell'avviso di accertamento senza la preventiva emissione dello schema d'atto nel rispetto dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) in presenza dei presupposti di cui all'art. 6 bis co. 2”)
Ritiene la Corte che tale generica motivazione sia inidonea a giustificare l'omissione del contraddittorio preventivo.
Il “fondato pericolo per la riscossione” che giustifica l'omissione della comunicazione dello schema d'atto deve essere concreto ed effettivo e presuppone la presenza - e l'indicazione da parte dell'ufficio - di specifici elementi relativi alla consistenza del patrimonio del contribuente o a un suo eventuale comportamento distrattivo concomitante o successivo alla verifica tali da evidenziare un concreto ed elevato rischio di perdita del credito erariale. La norma che consente di derogare all'obbligo di preventivo contraddittorio, invero, deve essere interpretata in senso stretto, posto che la garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (v., con riferimento all'ipotesi di omissione del contraddittorio previsto dall'art. 12, 7° comma l. n.
212 del 2000, Cass. n. 23223/2022)
Nella fattispecie va osservato che:
- nulla è stato indicato in ordine alla consistenza del patrimonio dei contribuenti (società e socio persona fisica);
- con riferimento alla posizione del socio, in particolare, l'affermazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 bis, 2° comma della l. n. 212 del 2000 è del tutto apodittica, posto che anche nella memoria di costituzione in giudizio, l'ufficio ha fatto riferimento a elementi (in tesi indicativi di pericolo per la riscossione) riguardanti solo la società;
- gli ultimi due bilanci della società, come allegato, in sede di giudizio, dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono risultati in attivo;
- con riferimento ai ruoli a carico della società per importi ingenti menzionati nell'avviso di accertamento,
è emerso, peraltro solo in sede di giudizio, che, se è vero che residua un importo di € 225.848,80, è altrettanto vero che la contribuente ha chiesto la rateizzazione alla quale sta adempiendo con regolarità: lo stesso ufficio ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo, che non può certo essere qualificato come irrisorio, di € 69.454,44.
Alla luce di tali elementi, ad avviso della Corte, non può ritenersi ravvisabile un serio e fondato pericolo per la riscossione, sicché sicché deve essere accolta la domanda di annullamento per violazione dell'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accolgimento dei ricorsi, annulla gli atti impugnati e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena, a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida, in favore di ciascun ricorrente, in
€ 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.