Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 595
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di forma per mancata allegazione atto

    Il giudice ha ritenuto che il riferimento al procedimento che ha dato origine all'obbligo di versamento sia sufficiente a integrare una adeguata motivazione del provvedimento.

  • Inammissibile
    Tardività della costituzione in giudizio

    Il ricorso è stato notificato in data 3.10.2024, mentre il deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria è avvenuto il 15 gennaio 2025, quando il termine fissato dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 era decorso.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa

    La deduzione che l'imposta non sarebbe dovuta è stata sollevata tardivamente, solo con la memoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 595
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 595
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo