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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023003EM0000136330001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12263/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso indicato in epigrafe relativo ad imposta di registro e sanzioni da corrispondere in relazione all'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi r.g. 13633 del 2023 del Tribunale di Roma.
Ad avviso del ricorrente l'atto sarebbe viziato non essendo stato allegato copia dell'atto cui l'imposta si riferisce, insufficiente la mera citazione degli estremi dello stesso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso del quale ha eccepito l'inammissibilità per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente e comunque la sua infondatezza.
Il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'infondatezza della pretesa non essendo dovuto il contributo unificato chiesto.
Quindi la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Risulta dagli atti di causa che il ricorso è stato notificato il 3.10.2024 mentre il deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria è del 15 gennaio 2025 quando il termine fissato dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 era oramai decorso.
Comunque il ricorso è infondato perché è sufficiente il riferimento al procedimento che da origine all'obbligo di versamento a integrare una adeguata motivazione del provvedimento.
Tardivamente poi, solo con la memoria, si deduce che l'imposta non sarebbe dovuta.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € € 223,79 per compensi e spese.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
Il Giudice ZI RR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023003EM0000136330001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12263/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso indicato in epigrafe relativo ad imposta di registro e sanzioni da corrispondere in relazione all'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi r.g. 13633 del 2023 del Tribunale di Roma.
Ad avviso del ricorrente l'atto sarebbe viziato non essendo stato allegato copia dell'atto cui l'imposta si riferisce, insufficiente la mera citazione degli estremi dello stesso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso del quale ha eccepito l'inammissibilità per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente e comunque la sua infondatezza.
Il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'infondatezza della pretesa non essendo dovuto il contributo unificato chiesto.
Quindi la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Risulta dagli atti di causa che il ricorso è stato notificato il 3.10.2024 mentre il deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria è del 15 gennaio 2025 quando il termine fissato dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 era oramai decorso.
Comunque il ricorso è infondato perché è sufficiente il riferimento al procedimento che da origine all'obbligo di versamento a integrare una adeguata motivazione del provvedimento.
Tardivamente poi, solo con la memoria, si deduce che l'imposta non sarebbe dovuta.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € € 223,79 per compensi e spese.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
Il Giudice ZI RR