Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3529 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RIPA ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
24/10/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di LE (BA) il 20/09/1975, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 478, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] l'[...], entrambi ormai economicamente Persona_2
autosufficienti e con nuclei familiari autonomi;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e sono autorizzati a vivere Parte_2 Parte_1
separatamente e sono liberi per il futuro di stabilire anche altrove la propria residenza;
2) I coniugi concordano che il coniuge verserà alla moglie, la quale è titolare Parte_1
solo di una pensione sociale, la somma mensile di €.400,00, mentre per quanto riguarda tutti gli altri rapporti economici precedenti, inclusi immobili e beni, gli stessi li hanno definiti e regolati da tempo, provvedendo anche alla cessione a favore dei figli”.
All'udienza del 19/02/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a IN (ME) il 10/12/1954, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di LE (BA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
20/09/1975, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 478, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/02/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)