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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/11/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 822/2025 in data 17.2.2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ATZORI GIUSEPPE e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA LUIGI CANEPA n. 54 - ORISTANO attore / opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. / Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TITTARELLI ALESSANDRA e GIACOBINO MARIA LUISA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA DOMENICHINO n. 11 - MILANO convenuta / opposta
*** avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria;
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“Dichiarare l'utilizzo dei fondi ricevuti dalla Regione Sardegna da parte del Sig. Pt_1 nel piano di aiuti all'Agricoltura, quindi l'adempimento del Sig. nell'anno 2015 Pt_1 come dimostrato dalle ricevute prodotte
Rilevare che non vi è agli atti nessuna valida tempestiva nota di inadempimento che avrebbe giustificato un intervento in garanzia nei sei mesi successivi al verificarsi di detta condizione·
Quindi
Dichiarare l'infondatezza del diritto di a procedere verso il Sig. Controparte_1
, comportandosi altrimenti una duplicazione degli stessi pagamenti, Parte_1 e per i lavori svolti, e verso senza causa efficiente elemento Controparte_1 essenziale· di ogni contratto. Constatare una imperizia da parte del garante nell'intervento in garanzia senza accertarsi fuor di ogni dubbio dell'inadempimento
Con vittoria di diritti spese ed onorari del giudizio”;
- per Controparte_1
“nel merito:
• rigettare l'opposizione avanzata dal sig. , perché infondata e Parte_1 illegittima per tutti i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2591/2024 emesso dal Tribunale di Treviso - R.G. 5582/2024;
• in ogni caso dichiarare tenuto e condannare , titolare dell'impresa Parte_1 individuale, a corrispondere a per le causali in atti l'importo di € Controparte_1 95.616,25= o quella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
• Respingere, comunque, ogni domanda, che dovesse essere avanzata nei confronti di
perché infondata in fatto e in diritto. Controparte_1 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 2591/2024 con Controparte_1 cui era stato ingiunto a il pagamento della somma di € 95.616,25, Parte_1 oltre ad interessi e spese, a titolo di regresso di quanto pagato dalla stessa ad CP_1
in virtù della polizza fideiussoria n. 5009022929373, originariamente rilasciata CP_2 da (fusasi per incorporazione in Parte_2 Controparte_3
, a sua volta fusasi per incorporazione in , a garanzia dell'adempimento
[...] CP_1 dell'obbligazione di restituzione delle somme erogate in via anticipata nell'ambito dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg (CE) 1698/05.
L'ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo in rito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversaria, da un lato perché egli avrebbe in realtà completato tutte le opere in relazione alle quali era stato erogato il finanziamento, ma essendo stato “totalmente impossibilitato a fornire prova” di ciò all'ente finanziatore, avendo a ciò delegato un proprio consulente, il quale avrebbe omesso di trasmettere la relativa documentazione all'ente erogante;
dall'altro perché non vi sarebbe prova che il pagamento effettuato da ad “non sia poi stato ripetuto o annullato”. CP_1 CP_2
L'opposta si è costituita eccependo la tardività dell'opposizione e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondata.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
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Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve ritenersi tempestiva, considerato che il ricorso introduttivo ex art. 281-decies CPC risulta essere stato depositato il 10.2.2025, quindi entro i quaranta giorni dalla notifica
Pag. 2 di 4 del decreto (avvenuta il 4.1.2025).
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L'eccezione attorea di incompetenza per territorio non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 7 delle “condizioni che regolano il rapporto tra il fideiussore ed il contraente” (specificamente approvato ai sensi dell'art. 1341 CC), “in caso di controversia tra la Fideiussore [sic] ed il Contraente, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Fideiussore”.
È pacifico e risulta comunque per tabulas che l'originaria garante Parte_2
si fosse fusa per incorporazione in e che quest'ultima
[...] Controparte_3 si fosse poi a sua volta fusa per incorporazione in , la quale ha sede Controparte_1 nel Comune di Mogliano Veneto, ricompreso nel circondario del Tribunale di Treviso.
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Nel merito, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 6 delle “condizioni generali della garanzia” relative alla polizza fideiussoria, “il pagamento dell'importo richiesto da sarà effettuato dal CP_2 Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta CP_2 dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati …”. Il rapporto tra e il CP_1 beneficiario si configura quindi pacificamente come contratto autonomo di garanzia, secondo il noto insegnamento di Cass. SSUU 3947/2010, per cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Ai sensi dell'art. 2 delle “condizioni che regolano il rapporto tra il fideiussore e il contraente”, quest'ultimo (e i suoi successori e aventi causa) “si obbligano a rimborsare alla Fideiussore, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all' oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi rinunciando fin d'ora CP_2 ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 CC”. Anche nei rapporti tra la e si configura quindi Pt_1 CP_1 un contratto autonomo di garanzia.
Tanto premesso, l'unica eccezione fondatamente opponibile da parte del garante autonomo è la c.d. exceptio doli, laddove si assuma che l'escussione si configura come fraudolenta o abusiva. Per di più, “l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Cass. 30509/2019). Si veda altresì Cass. 16345/2018, secondo la quale “l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti
Pag. 3 di 4 dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”.
Nel caso di specie è pacifico l'avvenuto pagamento da parte di ad CP_1 Pt_3 della somma di € 95.616,25, a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria (docc. 7 e 9 fasc. mon.).
L'allegazione attorea per cui detto pagamento potrebbe essere stato “ripetuto o annullato” è del tutto generica e sfornita del benché minimo principio di prova.
L'attore, come accennato, si è limitato poi ad affermare che la mancata dimostrazione ad del completamento dei lavori finanziati sarebbe da attribuirsi addirittura ad CP_2 un soggetto terzo (il suo consulente); egli non ha quindi allegato alcuna circostanza atta a qualificare come abusiva l'azione nei suoi confronti (secondo i criteri sopra illustrati), il che è già di per sé sufficiente al rigetto dell'opposizione, non essendo possibile per il garante autonomo sollevare fondatamente alcuna altra eccezione diversa da quella di dolo generale.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa, e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla per la fase istruttoria, non svoltasi).
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2591/2024;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 5.000,00 per
[...] compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 5 novembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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