Decreto cautelare 12 giugno 2024
Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Ordinanza presidenziale 6 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/01/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06128/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6128 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Formez Pa, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Tecnico Scientifico, non costituito in giudizio;
nei confronti
CO AG RI AP, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo del ricorrente; B) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; C) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità del ricorrente; D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 58/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; E) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; G) del verbale d’aula della prova sostenuta in data 06.05.2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107: H) dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez PA la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; I) del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; L) dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 05.04.2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; M) qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; N) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14;
CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione del ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NC AN il 11\6\2024:
O) dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; P) del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; Q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NC AN il 23\10\2024:
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: R) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; S) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; T) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. OR TO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 4 giugno 2024, tempestivamente depositato, la parte ricorrente premetteva di aver partecipato, quale docente di ruolo, al concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, indetta con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 e di non aver superato le prove scritte; impugnato il mancato superamento della predetta prova attraverso ricorso presentato innanzi a questo Tribunale, partecipava successivamente al concorso straordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, bandito con D.M. n. 107/2023, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma11 quinquies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14), come modificato dall’art. 20, comma 6 ter del D.L. 22 giugno 2023 n. 75 (conv. con Legge 10 agosto 2023 n. 112), essendo in possesso del relativo requisito di partecipazione (ossia, la sussistenza di un contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023).
La parte ricorrente, tuttavia, non superava neanche la prova scritta della procedura di reclutamento straordinaria de qua, lamentando, da un lato, la sussistenza di gravi disservizi organizzativi che avrebbero compromesso il regolare e sereno svolgimento della prova, e dall’altro, la presunta erroneità dei quiz somministrati dall’Amministrazione.
Ciò premesso, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure di seguito indicate.
1.1. Con il primo motivo, sono stati denunciati “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 -. violazione e falsa applicazione degli artt. 407 ss. del D.Lgs. n. 297/1994 - violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14), come modificato dall’art. 20, comma 6 ter del D.L. 22 giugno 2023 n. 75 (conv. con Legge 10 agosto 2023 n. 112) - eccesso di potere - manifesto sviamento - patente irragionevolezza.”.
L’esito delle prove scritte, secondo la parte ricorrente, sarebbe stato compromesso in ragione della esistenza di alcuni quesiti contenenti risposte erronee, svianti e ambigue; in particolare, alcune domande dei quiz presenterebbero risposte non oggettive ovvero di dubbia interpretazione, per cui le soluzioni considerate corrette dal Ministero dell’Istruzione e del Merito non sarebbero, in realtà, tali.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati lamentati “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 -. violazione e falsa applicazione degli artt. 407 ss. del D.Lgs. n. 297/1994 - violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14), come modificato dall’art. 20, comma 6 ter del D.L. 22 giugno 2023 n. 75 (conv. con Legge 10 agosto 2023 n. 112) - eccesso di potere - manifesto sviamento - patente irragionevolezza.”.
Sotto altro profilo, l’esito della procedura concorsuale sarebbe stato falsato dalla sussistenza di gravi disservizi consistenti, per un verso, nella situazione di caos generalizzato nell’aula dell’esame, dovuta all’assenza di controlli sui candidati, che aveva impedito il sereno svolgimento della prova scritta e, per altro verso, nella presenza di alcune impostazioni di default del software adoperato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che avrebbero ostacolato la corretta compilazione dei quesiti.
1.3. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, l’annullamento, nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati, e la condanna dell’Amministrazione intimata, previo accertamento e la declaratoria del proprio diritto, all’ammissione alla partecipazione del corso concorso alla procedura concorsuale straordinaria de qua; in via istruttoria, ha poi chiesto l’esibizione della documentazione endoprocedimentale in possesso dell’Amministrazione al fine di verificare la sussistenza dei presunti disservizi.
2. Con atto recante motivi aggiunti, notificato l’11 giugno 2024, tempestivamente depositato, la parte ricorrente ha impugnato l’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10 giugno 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici ed il provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato, oltre che tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
2.1. Con il primo motivo aggiunto, sono state denunciate “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione e falsa applicazione dei principi in tema di autotutela amministrativa - eccesso di potere - difetto istruttorio - motivazione carente e lacunosa.”; in particolare, l’Amministrazione avrebbe errato in sede di riesame dei quesiti, poiché avrebbe corretto solo alcune risposte e non anche quelle segnalate dalla parte ricorrente; per tale motivo, la conferma dell’esclusione dalla procedura concorsuale di che trattasi sarebbe illegittima.
2.2.Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente ha dedotto la illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati attuativi degli esiti della selezione già oggetto di gravame con il ricorso introduttivo rinviando alle doglianze ivi articolate.
3.Con decreto presidenziale n. 2444/2024, pubblicato il 12 giugno 2024, il Presidente della Sezione III bis -illo tempore competente per materia - ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e fissato per la delibazione della richiesta di misure cautelari collegiali la Camera di Consiglio del 2 luglio 2024.
4. In data 12 giugno 2024, si è poi costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Formez P.A..
4.1. In data 26 giugno 2024, la difesa erariale ha prodotto in giudizio, tra l’altro, una relazione redatta dall’Amministrazione con la quale sono state respinte le censure sollevate dalla parte ricorrente con il presente gravame; in particolare, non vi sarebbe prova dei lamentati disservizi e, comunque, le risposte ritenute corrette dall'Amministrazione non presenterebbero alcun margine di errore.
5. Con memoria depositata il 27 giugno 2024, la parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento delle proprie conclusioni.
6. Con ordinanza n. 2981/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 2 luglio 2024, la Sezione III bis ha respinto, per carenza di fumus boni iuris, l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente.
7. Con ulteriore atto recante motivi aggiunti, notificato il 23 ottobre 2024, tempestivamente depositato, la parte ricorrente ha poi impugnato il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria, così come poi rettificata con Decreto prot. n. 2206 del 19 agosto 2024.
8. Con ordinanza presidenziale n. 3406/2025, pubblicata il 6 ottobre 2025, il Presidente di questa Sezione - medio tempore divenuta competente per materia - ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, adempimento eseguito ritualmente come documentato in atti.
9. Con memoria depositata il 12 novembre 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
10. AP CO AG RI, intimato individualmente quale controinteressato, non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025, fissata per la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti, la causa è stata infine introitata per la decisione.
11. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere respinto, anche ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a..
11.1. Con il primo motivo e secondo motivo di gravame - congiuntamente sindacabili in quanto strettamente connessi - la parte ricorrente lamenta che le risposte contenute nei quiz somministrati dall’Amministrazione presenterebbero margini di ambiguità e se non addirittura di palese erroneità; per tale motivo, l’esito della prova scritta risulterebbe, sotto questo aspetto, falsato, avendo l’Amministrazione predisposto dei quesiti oggettivamente errati.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che:
i) il quesito nr- 40 “Con quale norma è stato istituito il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione?” prevedeva quale risposta corretta “D.lgs. n. 286/2004.”, in luogo di quella selezionata dalla parte ricorrente (“D.p.r. n. 80/2013.”); la risposta ritenuta corretta sarebbe, invece, errata, perché Il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato istituto con d.P.R. 28.03.2013 n. 80, che ha previsto il superamento del precedente Servizio nazionale di valutazione;
ii) il quesito 88 “Nelle linee guida per l’orientamento adottate con il d.m. 22 dicembre 2022, n. 32, al punto 4 si dichiara che: □ l’orientamento inizia, dalla scuola primaria, quale sostegno alla fiducia, all’autostima, all’impegno, alle motivazioni, al riconoscimento delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento; □ l’orientamento inizia, sin dalla scuola dell’infanzia e primaria, quale sostegno alla fiducia, all’autostima, all’impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento;□ l’orientamento inizia dalla frequenza dei servizi educativi fino ad estendersi alla scuola secondaria di primo grado, quale sostegno alla fiducia, all’autostima, all’impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento; □ l’orientamento inizia a partire dalla scuola secondaria di primo grado quale sostegno alla fiducia, all’autostima, all’impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento” prevedeva quale risposta corretta “l’orientamento inizia, sin dalla scuola dell’infanzia e primaria, quale sostegno alla fiducia, all’autostima, all’impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento” in luogo di quella selezionata dalla parte ricorrente (“l’orientamento inizia a partire dalla scuola secondaria di primo grado quale sostegno alla fiducia, all’autostima, all’impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti, favorendo anche il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento”); tuttavia, anche la predetta soluzione sarebbe corretta, in quanto la domanda appare oggettivamente mal posta siccome il riferimento normativo indicato (DM 32 del 2022) non concerne affatto le attività di orientamento scolastico, le cui linee guida, invece, in attuazione del PNRR, sono state approvate con altra fonte normativa (DM 328 del 2022);
iii) il quesito 44 “Secondo l’art. 12, l. n. 104/1992, in quale tipologia di scuola si applica l’integrazione scolastica?” prevedeva quale risposta corretta “in tutte le tipologie di scuole, a partire dall’asilo nido” in luogo di quella selezionata dalla parte ricorrente (“In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia.”); ebbene, la soluzione ritenuta corretta sarebbe, invece, errata, poiché la “scuola” e l’“asilo” sarebbero istituzioni diverse, anche perché destinate a fini e platea di utenti diversa.
11.2 Le doglianze sono prive di fondamento.
Sul punto, è risolutivo il costante orientamento di questo Tribunale, seguito anche in sede cautelare, secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti, in subiecta materia, rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo, in caso contrario, il Giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ordinanza del 3 luglio 2024, n. 2906).
In particolare, sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, in quanto le risposte considerate esatte dalla Commissione di concorso appaiono come quelle sicuramente corrette, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato; a tal riguardo, la parte ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza della predisposizione dei quesiti né la correttezza delle risposte fornite dall’Amministrazione resistente (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanza del 6 marzo 2025, n. 1453).
Quanto, poi, alle puntualizzazioni di parte ricorrente, contenute nella memoria depositata il 12 novembre 2025, in vista della discussione nel merito, secondo cui le censure riguarderebbero, in realtà, il tenore dei quesiti piuttosto che le risposte ritenute corrette dall’Amministrazione, ritiene questo Collegio - in disparte ogni considerazione sulla proponibilità ex novo di tale censura - come anche tale doglianza non possa essere positivamente valutata.
Ed invero, anche i quesiti possono contenere dei margini di valutazione del relativo significato, ciò risultando compatibile con il particolare profilo professionale del Dirigente Scolastico, chiamato a risolvere questioni di natura tecnica ed interpretativa, salva ovviamente l’ipotesi in cui il quesito stesso sia oggettivamente errato, circostanza questa non presente nel caso di specie.
Sotto altro profilo, la tesi della difesa di parte ricorrente postula che il merito dei quesiti (o delle loro risposte) sarebbe sindacabile dal giudice in quanto a contenuto tecnico-giuridico: appare evidente che tale postulato non può trovare alcuna condivisione, poiché condurrebbe a differenziare l'oggetto del giudizio amministrativo in materia di prove di concorso tra argomenti di tipo giuridico (sindacabili in quanto tali per conoscenza diretta del giudice) e tutti gli altri argomenti (per i quali varrebbe la diversa regola della non piena sindacabilità in quanto appartenenti a materie non giuridiche). L'argomento, nel fondare una tutela alternata o a doppia intensità, a seconda dell'oggetto giuridico o meno delle prove di concorso, presta il fianco all'obiezione che verrebbe ad essere sovrapposto il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell'ambito valutativo proprio della commissione di concorso, così che il processo verterebbe non più sull'attività di quest'ultima, ma direttamente sull'accertamento dell'idoneità del candidato al superamento del concorso e ciò in dipendenza della circostanza (occasionale) che la prova selettiva verta su quesiti di ordine e natura giuridica. Evidente è la non condivisibilità di tale impostazione. Analogamente, la circostanza che sia stato corretto un solo quesito e non anche gli altri di cui si è denunciata la pretesa irregolarità, non smentisce, anzi conferma, che le decisioni circa il contenuto ed i presupposti dei quesiti somministrati, così come concretamente poste in essere, rientrano nel novero del merito amministrativo.
Per tali ragioni, il primo motivo del ricorso introduttivo, così come il primo motivo aggiunto di cui all’atto notificato l’11 giugno 2024, sono infondati e devono essere pertanto respinti.
11.3 Parte ricorrente lamenta altresì una serie di gravi disservizi che avrebbero alterato il corretto svolgimento della prova.
Ed invero, l’esito della procedura concorsuale sarebbe stato falsato dalla sussistenza di gravi disservizi consistenti nella situazione di caos generalizzato nell’aula dell’esame, dovuta all’assenza di controlli sui candidati, nella presenza di postazioni inadeguate e da carenze dei servizi igienici, che avevano impedito il sereno svolgimento della prova scritta.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Sul punto, ha affermato la Sezione che " la sussistenza di condizioni di disorganizzazione logistica nello svolgimento delle prove di un concorso (comunque da provare, essendo una circostanza di fatto), ferma restando la responsabilità dell’organizzazione sotto il profilo dell’inadempimento di obblighi di servizio o di contratto da far valere nelle opportune sedi, non implica automaticamente l’illegittimità del relativo esito in assenza di una adeguata allegazione di come tali disfunzioni abbiano inciso (o possano ragionevolmente avere inciso), alterandolo, sull’esito della prova del concorrente che agisce in giudizio, o sull’esito di prove di terzi, o comunque sulla posizione degli interessati in graduatoria. " (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 23 dicembre 2025, 23683, pubblicata nelle more della stesura della presente decisione).
Tale principio trova applicazione anche all'odierna fattispecie.
Sul punto, invero, le deduzioni contenute nelle difese della parte ricorrente si presentano generiche e prive di reale riscontro, essendo insufficiente il richiamo a presunte dichiarazioni rese a mezzo stampa dagli organi dell’Amministrazione sulla vicenda oggetto del presente giudizio; peraltro, anche laddove si volesse ipotizzare l’esistenza della situazione descritta dalla parte ricorrente, non vi sono elementi da cui desumere che il mancato superamento della prova scritta sia dipesa, con ragionevole certezza, dalla cattiva organizzazione della prova concorsuale.
Peraltro, dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia effettivamente manifestato ai Commissari - durante lo svolgimento della prova - l’esistenza di tali gravi disfunzioni organizzative, né abbia chiesto di poter fruire di un tempo aggiuntivo.
12. La reiezione dei predetti motivi implica anche il rigetto dell’atto recante motivi aggiunti notificato il 23 ottobre 2024, essendo stata impugnata la graduatoria definitiva per illegittimità derivata.
13. In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RIngela Caminiti, Presidente
OR TO AN, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR TO AN | RIngela Caminiti |
IL SEGRETARIO