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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16701 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9266/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 10.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025 ed è stata disposta la celebrazione mediante trattazione scritta dell'udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza;
letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 9266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 26.11.2025 vertente
TRA la Parte_1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, via Santagata n.8 presso lo studio dell'avv.
DI UE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-appellante–
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Mirabella Eclano, in via Eclano n. 56, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Porciello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata–
E la , Controparte_2
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12255/2023 emessa dal Giudice di Pace di - CP_2 opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avvero la sentenza n. 12255/2023 con la quale il Parte_2 giudice di Pace di ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento CP_2
n. 02820210023984469000 avente ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada, in quanto proposta nelle forme di cui all'art. 22 legge n. 689/1981, in luogo di quelle dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la rilevando l'erroneità della Parte_2 sentenza di prime cure, per aver ritenuto inammissibile l'opposizione - asseritamente proposta avverso un provvedimento di fermo - in ragione del mancato rispetto delle forme di cui all'art. 615
c.p.c.
Al riguardo l'appellante ha evidenziato la tempestività dell'opposizione, in quanto proposta nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento e ha insistito, nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione, contestando l'omessa notificazione del verbale di accertamento n. 126/0003261829/19.
Si è costituita in giudizio l' evidenziando la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva in relazione alle contestazioni sollevate dall'opponente, relative alla notificazione del verbale di accertamento, attività di competenza della . Controparte_2
La è rimasta contumace Controparte_2
2. L'appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto proposta nelle forme di cui all'art. 22 legge n. 689/1981.
L'appellante ha evidenziato l'erroneità della statuizione del primo giudice, rilevando di aver proposto il ricorso nel rispetto del termine di giorni 30 decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento.
Deve preliminarmente essere evidenziato che l'opponente ha riproposto, in sede di appello, la sola doglianza relativa all'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, così dovendosi ritenere rinunciati ai sensi dell'art. 346 c.p.c. gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita utilizzando un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, e alla invalidità della cartella di pagamento, in quanto sottoscritta da soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
3 Tanto premesso, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. S.U. n. 22080/2017)
Dall'esame del fascicolo di prime cure emerge che la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo PEC il 1.08.2022
Il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure risulta depositato a mezzo del servizio postale, come previsto dall'art. 7 comma terzo d.lgs. n. 150/2011. Rileva, pertanto, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, la data della consegna dell'atto all'ufficio postale.
Nella specie, dalla busta del plico, recante il timbro della cancelleria, risulta la spedizione dell'atto in data 30.09.2022, nel rispetto del termine di 30 giorni prescritto dall'art. 7 comma terzo d.lgs. n.
150/2011, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Ne discende l'ammissibilità del ricorso proposto dalla Parte_1
Tanto premesso, nella contumacia della , non v'è prova della notificazione del Controparte_2 verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
L'opposizione deve pertanto essere accolta e la cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarata inefficace.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati, che dovranno risponderne in solido tra loro, in base ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92
4 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (Cass. n. 15390/2018; cfr. altresì Cass. n. 2570/2017).
Le spese processuali sono liquidate in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria per il solo giudizio di appello in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 12255/2023, Parte_1 CP_2 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n.
02820210023984469000; condanna l' e la in solido tra loro al rimborso Controparte_3 Controparte_2 delle spese di lite in favore del procuratore della avv. DI UE, dichiaratosi Parte_1 antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 43,00 per esborsi e in euro 200,00 per compensi e per l'appello in euro 91,50 per esborsi e in euro per compensi 350,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 10.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025 ed è stata disposta la celebrazione mediante trattazione scritta dell'udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza;
letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 9266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 26.11.2025 vertente
TRA la Parte_1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, via Santagata n.8 presso lo studio dell'avv.
DI UE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-appellante–
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Mirabella Eclano, in via Eclano n. 56, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Porciello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata–
E la , Controparte_2
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12255/2023 emessa dal Giudice di Pace di - CP_2 opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avvero la sentenza n. 12255/2023 con la quale il Parte_2 giudice di Pace di ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento CP_2
n. 02820210023984469000 avente ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada, in quanto proposta nelle forme di cui all'art. 22 legge n. 689/1981, in luogo di quelle dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la rilevando l'erroneità della Parte_2 sentenza di prime cure, per aver ritenuto inammissibile l'opposizione - asseritamente proposta avverso un provvedimento di fermo - in ragione del mancato rispetto delle forme di cui all'art. 615
c.p.c.
Al riguardo l'appellante ha evidenziato la tempestività dell'opposizione, in quanto proposta nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento e ha insistito, nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione, contestando l'omessa notificazione del verbale di accertamento n. 126/0003261829/19.
Si è costituita in giudizio l' evidenziando la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva in relazione alle contestazioni sollevate dall'opponente, relative alla notificazione del verbale di accertamento, attività di competenza della . Controparte_2
La è rimasta contumace Controparte_2
2. L'appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto proposta nelle forme di cui all'art. 22 legge n. 689/1981.
L'appellante ha evidenziato l'erroneità della statuizione del primo giudice, rilevando di aver proposto il ricorso nel rispetto del termine di giorni 30 decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento.
Deve preliminarmente essere evidenziato che l'opponente ha riproposto, in sede di appello, la sola doglianza relativa all'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, così dovendosi ritenere rinunciati ai sensi dell'art. 346 c.p.c. gli ulteriori motivi di ricorso, relativi alla nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita utilizzando un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, e alla invalidità della cartella di pagamento, in quanto sottoscritta da soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
3 Tanto premesso, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. S.U. n. 22080/2017)
Dall'esame del fascicolo di prime cure emerge che la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo PEC il 1.08.2022
Il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure risulta depositato a mezzo del servizio postale, come previsto dall'art. 7 comma terzo d.lgs. n. 150/2011. Rileva, pertanto, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, la data della consegna dell'atto all'ufficio postale.
Nella specie, dalla busta del plico, recante il timbro della cancelleria, risulta la spedizione dell'atto in data 30.09.2022, nel rispetto del termine di 30 giorni prescritto dall'art. 7 comma terzo d.lgs. n.
150/2011, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Ne discende l'ammissibilità del ricorso proposto dalla Parte_1
Tanto premesso, nella contumacia della , non v'è prova della notificazione del Controparte_2 verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
L'opposizione deve pertanto essere accolta e la cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarata inefficace.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati, che dovranno risponderne in solido tra loro, in base ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92
4 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (Cass. n. 15390/2018; cfr. altresì Cass. n. 2570/2017).
Le spese processuali sono liquidate in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria per il solo giudizio di appello in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 12255/2023, Parte_1 CP_2 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n.
02820210023984469000; condanna l' e la in solido tra loro al rimborso Controparte_3 Controparte_2 delle spese di lite in favore del procuratore della avv. DI UE, dichiaratosi Parte_1 antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 43,00 per esborsi e in euro 200,00 per compensi e per l'appello in euro 91,50 per esborsi e in euro per compensi 350,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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