Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 21767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21767 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02526/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialaura Borrillo, Filippo Arena ed Elena Mastrocinque, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 17 dicembre 2024, prot. n. 0111132, Rif. RT17004, comunicato alla società ricorrente a mezzo p.e.c. in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto «Comunicazione di revoca e di diniego al rinnovo del rating di legalità ex artt. 2, 5, 6 e 7 del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020»;
- della precedente e presupposta «Comunicazione di avvio del procedimento di revoca e dei motivi ostativi al rinnovo del rating ex artt. 2, 5, 6 e 7 del Regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020» del 27 novembre 2024, prot. n. 0105189, Rif. RT17004;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato, anche se ignoto alla ricorrente,
nonché
per la condanna dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al rilascio del provvedimento di rinnovo del rating di legalità in favore della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. MA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento col quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha revocato il rating di legalità, rigettando al contempo l’istanza di rinnovo presentata: a fondamento di tale decisione è stata posta l’avvenuta condanna, per un reato ostativo, di un amministratore nonché l’omessa comunicazione, entro il termine di dieci giorni (di cui all’art. 7 del. Agcm, 28 luglio 2020, n. 28361), di tale circostanza.
2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte rinunciava alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.
4. Le parti depositavano ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 12 novembre 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Completata l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’analisi delle singole doglianze spiegate nel ricorso
6. Con il primo motivo viene denunciata un’erronea applicazione dell’art. 7 del. Agcm 28361/2020, poiché il dies a quo dal quale far decorrere il termine di dieci giorni entro cui curare la comunicazione del motivo ostativo al rilascio del rating decorrerebbe dal verificarsi degli eventi (che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori e premiali) solo se essi sono di conoscenza immediata dell’impresa, oppure dalla notifica dei relativi provvedimenti. Pertanto, considerato che l’amministratore avrebbe comunicato di aver riportato una condanna solamente in data 27 settembre 2024 e che il successivo 2 ottobre 2024, la società ha riferito la circostanza all’Autorità non vi sarebbe alcuna violazione degli obblighi informativi.
7. Tramite la seconda censura, invece, si evidenzia la mancanza dell’elemento soggettivo della colpa, atteso che l’impresa si sarebbe prontamente attivata per trasmettere tutte le informazioni di cui poteva essere in possesso.
8. Infine, con l’ultima doglianza si invoca l’applicazione della disciplina afferente alla dissociazione, avendo l’impresa adottato quelle misure di self cleaning prescritte dal regolamento sul rating .
9. I tre motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere scrutinati unitariamente: nessuno, peraltro, è fondato.
10. Preliminarmente, appare opportuno ripercorrere cronologicamente la vicenda all’odierno esame: in data 22 novembre 2022, la società ha rinnovato il proprio rating che, come è noto, ha durata biennale; il successivo 20 settembre 2024, la medesima ha proposto istanza per l’ulteriore rinnovo della misura premiale anticipando di avere avuto informale conoscenza della condanna di un suo ex amministratore (cessato il 12 settembre 2024) per il delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.); invero, il precedente 3 aprile 2024 il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato nei confronti dell’allora amministratore della società un decreto penale di condanna per il delitto sopra riportato (irrevocabile il 5 giugno 2024); di tale circostanza l’ ex amministratore ha informato la società con la dichiarazione sostituiva trasmessa in data 27 settembre 2024; quest’ultima documentazione è stata inoltrata all’Agcm il 2 ottobre 2024; l’Autorità, quindi, all’esito del procedimento, ha revocato il rating e negato il rinnovo per un anno.
11. Come può notarsi dalla ricostruzione operata al paragrafo precedente, la società ricorrente ha goduto del riconoscimento della misura premiale dal 3 aprile 2024, ossia dal momento della condanna di un suo amministratore, sino alla revoca disposta dall’Agcm, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Tale circostanza può considerarsi pacifica, non essendo neppure puntualmente contestata dall’esponente.
12. Quanto al termine per la comunicazione della condanna, va rilevato come esso sia fissato in maniera rigida dall’art. 7, comma 1, lett. a) del. Agcm 28361/2020, decorrendo dal verificarsi dello stesso, se di conoscenza immediata dell’impresa, o dalla notifica del provvedimento. Orbene, considerato che la causa ostativa in questione è rappresentata da una condanna penale di un amministratore della società, appare evidente che l’odierna ricorrente fosse immediatamente a conoscenza del fatto: a tal proposito è opportuno precisare che la persona giuridica non è soggetto dotato di coscienza, necessitando anzi dell’«ausilio» di esseri umani (ossia i suoi amministratori v. art. 2384 c.c.) per ogni manifestazione di volontà o per l’apprendimento di informazioni, sicché deve farsi riferimento al patrimonio conoscitivo di questioni ultimi per conferire un effettivo significato alla disposizione regolamentare appena citata (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 5 febbraio 2024, n. 1159, che evidenzia come « discorrere di patrimonio conoscitivo della società differente da quello del proprio amministratore si traduce, in ultima istanza, in una indebita antropizzazione della persona giuridica, che avrebbe un patrimonio conoscitivo proprio e distinto da quello di coloro che la amministrano »).
13. D’altro canto, diversamente opinando, non sarebbe mai possibile individuare un’ipotesi in cui l’impresa ha «conoscenza immediata» del fatto ostativo al rilascio del rating : anche gli esempî allegati da parte ricorrente, ossia quelli del reato commesso nell’esercizio dell’attività dell’ente ovvero nel suo interesse o a suo vantaggio, non sono altro che comportamenti tenuti dai proprî amministratori (o da figure assimilabili) e l’eventuale condanna di questi è, a rigore, solo da costoro immediatamente conosciuta. Anche ammettendo la partecipazione al processo penale della società (es. quale responsabile civile o anche quale soggetto cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato), ciò avviene sempre per mezzo dei legali rappresentanti (cfr. art. 84, comma 2, lett. a) c.p.p. e art. 39, comma 1 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) i quali sono gli unici che effettivamente apprendono immediatamente la notizia riferita all’ente.
14. Pertanto, l’art. 7 del. Agcm 28361/2020 costituisce una formula normativa che ricomprendere tutti i casi in cui la società (termine quest’ultimo usato a mo’ di sineddoche comprendendovi anche i suoi amministratori singolarmente intesi) acquista la conoscenza dell’esistenza di un fatto che incida sui requisiti per il mantenimento del rating di legalità. Orbene, in simili ipotesi, la coerenza interna al sistema impone al titolare della misura premiale un immediato obbligo di avvisare l’Agcm della perdita del possesso di uno dei requisiti: in mancanza, infatti, si assisterebbe all’erronea attribuzione (come nel caso in esame) del rating ad un’impresa priva dei requisiti (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 30 maggio 2025, n. 10571), falsandosi cosí le informazioni disponibili sul mercato circa la reputazione di una certa società.
15. Quanto esposto, rende evidente, quindi, come la società avesse avuto immediata conoscenza della condanna dell’amministrazione, atteso che quell’informazione era nota a uno dei soggetti che «prestano» all’ente le funzioni intellettive.
16. Quanto all’elemento soggettivo, questo Collegio non reputa necessario prendere espressa posizione sulla natura sanzionatoria o meno della revoca del rating (circostanza che renderebbe applicabile per analogia le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689): è sufficiente osservare che anche ammettendo la qualifica piú rigorosa, l’art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione semplice di colpevolezza in capo all’incolpato, invertendo l’onere della prova sul punto (cfr. Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625).
17. Orbene, come già osservato in precedenza, la società (leggasi, i suoi amministratori) era consapevole sin dalla condanna della sussistenza di tale fatto ostativo, atteso che il pronunciamento del giudice penale attingeva uno di quegli esseri umani che partecipava alla formazione della volontà dell’ente. Viepiú, gli elementi allegati dalla società non appaiono dimostrare la sussistenza di una condotta diligente che possa mandare esente da responsabilità l’impresa: difatti, solamente a partire dal 20 settembre 2024 parte ricorrente ha reso noto di aver appreso «informalmente» dell’esistenza del titolo penale, pur essendo lo stesso di cinque mesi anteriore, segno evidente che per tutto il tempo trascorso, la situazione è stata taciuta all’Agcm.
18. In ultimo, inconferenti sono i riferimenti alle misure di self cleaning : sul punto, può richiamarsi quanto già rilevato dalla Sezione (Tar Lazio, sez. I, 16 gennaio 2023, n. 676), ossia che l’art. 2, comma 5, lett. e) del. Agcm 28361/2020 prevede la possibilità di richiedere il rating di legalità « all’impresa che abbia dimostrato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al comma 2, lett. a) e b), cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta del rating »: orbene, è evidente che tale disposizione si applica solo nei casi di richiesta. Viceversa, nell’ipotesi di sopravvenuta circostanza ostativa al rilascio, risulta presupposto necessario per la valutazione della bontà delle operazioni di self cleaning la tempestiva comunicazione ai sensi dell’art. 7 del. Agcm 28361/2020 (in argomento, Tar Lazio, sez. I, 15 marzo 2021, n. 3121).
19. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le censure, il ricorso è respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
MA GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GI | RO TI |
IL SEGRETARIO