TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16424 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SARA Parte_1
BASSOLAMENTO presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SERGIO CIANCIULLI CP_1
presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/09/2024 e , premettendo di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio in NAPOLI il 28/06/1999 e che dall'unione erano nati due figli:
rappresentavano la volontà di separarsi, nonché decorso il termine di legge, di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto vivevano una insanabile situazione di
1 contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Dovendo la procedura proseguire per l'ulteriore domanda va disposto come da separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.167, parte II, S. A, Sez., B reg. Atti Matrimonio anno 1999);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
3 D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
4