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Sentenza 28 febbraio 2026
Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/02/2026, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4558 Anno 2026 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: MARULLI MARCO Data pubblicazione: 28/02/2026 RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 2 pubblicata il 23/06/2023; udita la relazione della causa svolta alll'udienza pubblica del 2/10/2025 dal Cons. Dott. Marco Marulli. RITENUTO IN FATTO 1.1. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza 1733/23 depositata il 23.6.2023, ha definito la lite insorta tra gli eredi Festari e le Amministrazioni convenute in merito all'indennità dovute per l'espropriazione dell'Archivio RI, consistente in un compendio di documenti e carteggi epistolari riferibili al noto artista rinascimentale composto da 34 fillze, di cui 31 ubicate presso la Casa Museo RI in Arezzo, già oggetto di ripetute dichiarazioni di interesse storico- artistico e gravato da vincolo pertinenziale alla Casa Museo;
ed ha liquidato la predetta indennità nella conclusiva misura di euro 6.346.600,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della relativa ordinanza. Onde motivare la stima in parola il decidente, DO integralmente alle risultanze della CTU – che aveva inizialmente determinato il valore del compendio nella somma di euro 63.446.000,00, operandone in prosieguo un primo abbattimento nella misura del 60% per il vincolo discendente dalla dichiarazione di interesse storico-artistico ed un secondo abbattimento nella misura del 75% per il vincolo pertinenziale – si è dato cura di replicare alle riserve ricorrenti in parte qua (non vi è ragione del primo abbattimento perché il perito ha stimato il bene come soggetto a vincolo storico-artistico e, quindi, considerando tutte le conseguenti limitazioni legali, il vincolo pertinenziale ha valenza di vincolo espropriativo e come tale non è calcolabile a fini indennitari), opponendo che, poiché l'Archivio RI costituisce «un compendio unitario non scorporabile nei singoli elementi costitutivi e inalienabile fuori dal Paese», il primo «abbattimento sino al 60% si ripete essere RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 3 determinato dall'impossibilità di vendita frazionata», mentre «l'impossibilità di spostare i beni della sede pertinenziale (tra l'altro in luogo non primario quale la città di Arezzo) rende congruo l'abbattimento ulteriore operato». Circostanze, queste, che, ad avviso del decidente, inducono pure a dissentire, sempre in parte qua, dalle allegazioni di diverso segno a cui ha proceduto l'erario, vero, quanto alla critica in punto all'omessa valutazione della non frazionabilità del bene e della sua pertinenzialità, che il CTU «ha operato la non indifferente decurtazione sul valore iniziale del 60% per il vincolo e la unitarietà e del 75% per la pertinenzialità, giungendo ad un abbattimento totale del 90% che davvero non appare come mancata incidenza dei vincoli»; e quanto alla mancata utilizzazione del metodo comparativo nel determinare il valore di stima in rapporto all'unitarietà del bene, che «in linea astratta aver porto un solo esempio di comparazione (l'Archivio Castiglione), in disparte dal fatto che esso è incompleto ed ha diversa portata storica, dà la misura prossima a zero di vendite anche solo assimilabili». La Corte di appello ha poi inteso dissentire dalle censure ricorrenti in merito alla mancata valutazione come autentici dei disegni allegati alle lettere 14 e 16 e della carta 26, presenti nell'Archivio, ritenuti di mano michelangiolesca, in quanto mentre, da un lato, deve rilevarsi «la tardività del deposito di documentazione successiva alla chiusura dell'istruttoria peritale» – documentazione intesa a smentire l'attendibilità delle indicazioni a questo fine tratte dal CTU dal data base "Manus on line" – che avrebbe dovuto essere prodotta in sede peritale e che in ogni caso deve ritenersi rappresentativa di «giudizi non ancora sedimentati e vagliati dal pubblico degli studiosi», dall'altro andavano condivise sul punto le considerazioni della difesa erariale dell'avviso che «non vi è certezza dell'autenticità dei disegni RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 4 indicati», in primo luogo, perché l'apposizione del vincolo sull'intero archivio non comporta un giudizio di autenticità delle opere che vi sono presenti e che non sono mai state valutate ed, in secondo luogo, perché l’attendibilità del database Manus online, peraltro ritenuto dal CTU imprescindibile punto di riferimento noto a tutti gli studiosi, non è suscettibile di contestazione, come si ritrae dalla circostanza che le indicazioni riguardanti le carte “michelangiolesche” non avevano generato avverse reazioni da parte degli studiosi del Michelangelo. Né ancora, a parere del decidente, conducono a diversa conclusione le ulteriori obiezioni che i Festari muovono alla stima peritale, additando il valore impresso all'Archivio RI in occasione della contrattazione intervenuta con un potenziale acquirente russo dal momento che «la vendita non si è appunto perfezionata [...] la trattativa è stata poi accompagnata da tutta una serie di circostanze [...] che fanno largamente dubitare della sua autenticità [...]. Inoltre la denuncia di vendita è stata ritenuta insussistente dalla sovrintendenza in difetto dei presupposti», sicché «in sintesi, nessuna comparazione (è possibile) in relazione ad un'operazione di vendita che si è svolta sotto il segno della opacità e che non si è mai conclusa»; o ancora il valore dichiarato in occasione della stipula dell'assicurazione contratta, per l'esposizione presso Palazzo Medici Riccardi in Firenze di alcuni scritti, nel 2016, criterio ritenuto congruo per la valutazione del patrimonio archivistico della Fondazione di Casa Buonarroti di Firenze, atteso che, fermo in ogni caso il rilievo in tal senso ostativo rinveniente dall'art. 1908, comma 3, cod. civ., si tratta in ogni caso di stime non equiparabili, dato che «le finalità appaiono completamente diverse e postulano criteri assolutamente diversi [...] la quantificazione viene operata in modo generico senza alcun riferimento oggettivo e senza neppure la descrizione dei beni RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 5 [...] le parti contraenti essendo diverse, inoltre, certamente alcuna vincolatività della stima è predicabile ma neppure il valore è elemento di paragone», così come è d'altro canto inconferente il richiamo alla Fondazione di Casa Buonarroti trattandosi di valutazione «che involge accertamenti di natura contabile e commerciale che esulano dalla fattispecie e che nulla possono dire sulla stessa». 1.2. Avverso la predetta ordinanza propongono ora ricorso per cassazione gli eredi Festari, in via principale, con quattordici motivi, seguiti da memoria, ed il Ministero intimato in via incidentale con quattro motivi. Il Procuratore Generale ha depositato requisitorie scritte e chiesto che siano accolti il tredicesimo e quattordicesimo motivo del ricorso principale e rigettati i restanti motivi del medesimo ricorso ed il ricorso incidentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione degli artt. 95 e 99 d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1, Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello e, segnatamente, gli abbattimenti a cui ha proceduto il CTU in forza dei rilevati vincoli discendenti dalla dichiarazioni di interesse storico-artistico dell'Archivio vasariano e dalla relazione pertinenziale con l'omonima Casa Museo, che «la corretta interpretazione delle norme violate (l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato) avrebbe dovuto indurre la corte di merito a stabilire che l’iniziale valore di mercato determinato dal c.t.u. in euro 63.466.000,00 già rappresentava la giusta indennità RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 6 del “bene culturale” e che per l’effetto su tale importo nessuna ulteriore riduzione dovesse essere applicata per tale motivo. La violazione dell’art. 99 (D.lgs. n. 42/2004) comporta altresì la violazione dell’art. 1 protocollo n. 1, addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, posto che l’aver applicato una decurtazione di valore in ragione della presenza di un vincolo che costituisce un presupposto dell’espropriazione stessa e della stessa stima operata dal CTU, non può non rendere manifesta la violazione del diritto di “ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei suoi beni” sancito dalla CEDU» 2.2. Il secondo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione di cui sopra sotto il profilo della contraddittorietà e dell'inesistenza giuridica della motivazione, che sotto una prima angolazione, «la contraddittorietà e la giuridica inesistenza della motivazione emergono ictu oculi laddove la corte fiorentina, da un lato, ha ammesso che il valore di mercato previsto dall’art. 99 d.lgs. n. 42/2004 (nella fattispecie determinato dal c.t.u. in euro 63.466.000,00) è riferito ai “beni culturali” che, in quanto tali (artt. 10/3, 13 e 95 d.lgs. n. 42/2004), sono già connotati dei vincoli che ne determinano tale qualità, dall’altro lato, ha tuttavia approvato l’operato dell’ausiliario che ha applicato (nuovamente) su quel valore di mercato le ulteriori percentuali di abbattimento del 60% e del 75% in considerazione dei medesimi vincoli, uno dei quali già inglobato nella qualità di bene culturale, l’altro avente natura espropriativa, dunque da non considerare nella valutazione del bene»; sotto una seconda angolazione, «la decisione è affetta da motivazione giuridicamente inesistente, perché meramente apparente, illogica, perplessa ed incomprensibile con riferimento alla modalità di RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 7 giustificazione della fonte e del calcolo della quantificazione delle percentuali di abbattimento della indennità di esproprio, che l’ausiliario ha giustificato ricorrendo ad espressioni vaghe e generiche, spendibili per qualunque stima di qualunque bene in qualunque tempo (“…la nostra solida esperienza commerciale…”, “…sulla base della solida esperienza di mercato…”, “…prassi ormai nota e condivisa…”, “…prassi seguita da tutti gli operatori di mercato…”)». 2.3. Il terzo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 112, dell’art. 161 e dell’art. 194 c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli scritti attribuiti a Michelangelo, che tenuto conto degli enunciati risultanti da SS.UU. 3086/2022 e 6500/2022 «l'attività esperita dal c.t.u., nella fattispecie, in ordine alla formulazione su sua iniziativa del sospetto sulla autenticità dei disegni di Michelangelo di cui trattasi oltre ad aver superato i limiti imposti dai quesiti, è stata illegittimamente esercitata. La corretta interpretazione ed applicazione delle norme violate avrebbe dovuto indurre la corte di merito a cogliere e rilevare d’ufficio il descritto motivo di nullità della c.t.u. (limitata ovviamente alla parte censurata) e per l’effetto ad ignorarne il contenuto ai fini della decisione, ritenendo autentici i disegni michelangioleschi ed esigendone la stima secondo il conseguente effettivo valore di mercato». 2.4. Il quarto motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 702 ter c.p.c. E dell’art. 183 c.p.c. ». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 8 scritti attribuiti a Michelangelo, in particolare reputando inammissibile il deposito dei documenti volti a provare l'inattendibilità delle indicazioni rinvenienti dal data base "Manus Online", che «nel rito sommario i documenti possono essere prodotti fino a quando la causa non venga decisa» e che, anche nell'ipotesi in cui l'attività di produzione fosse stata soggetta alle preclusioni dell'art. 183 cod. proc. civ., «sarebbe tuttavia sempre ammissibile la produzione di documenti la cui formazione sia sopraggiunta e successiva al decorso dei citati termini». 2.5. Il quinto motivo del ricorso principale è così rubricato: «Nullità dell’ordinanza. Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli scritti attribuiti a Michelangelo, in particolare reputando che le produzioni documentali conterrebbero giudizi non ancora sedimentati e recependo acriticamente le indicazioni rinvenienti dal data base "Manus Online", che la motivazione a tal fine enunciata appare illegittima sotto un duplice profilo ovvero in quanto «illogica, gravemente perplessa ed incomprensibile» ed in quanto fondata su «affermazioni contraddittorie tra loro inconciliabili, inidonee a sorreggerla, posto che le schede di Manus Online, una volta corrette, contenevano l’indicazione aggiornata che “la maggior parte della bibliografia, a partire da RI, attribuisce comunque lo schizzo alla mano di Buonarroti”. La corte giudica attendibili le schede di Manus prima della correzione (cfr. pag. 25), inattendibili dopo (cfr. la stessa pag. 25)». 2.6. Il sesto motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990 e dell’artt. 115 RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 9 e 116 c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli scritti attribuiti a Michelangelo, in particolare escludendo che il vincolo imposto sull'archivio vasariano non sarebbe stato in grado di comprovare l'autografia dei disegni michelangioleschi, che la Corte di merito ha in tal modo dimostrato di violare le norme richiamate «anche in relazione al principio generale di presunzione di legittimità, formalizzato nell’art. 1 e nell’art. 3 della legge n. 241/1990, che presidia i richiamati provvedimenti vincolistici ed espropriativi». 2.7. Il settimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». «Omesso esame circa un fatto decisivo». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli scritti attribuiti a Michelangelo, che la corte distrettuale ha in tal modo omesso, con riferimento al quadro probatorio sotteso alla formazione del proprio convincimento, «di addurre qualsiasi argomentazione in ordine alla esistenza ed alla indicazione della prova della asserita falsità dei disegni michelangioleschi, nonché all’iter logico–giuridico seguito» ed è pure perciò incorsa nell'omesso esame di un fatto decisivo, «fatto decisivo che va individuato nell'omesso esame dei provvedimenti amministrativi vincolistici che avevano elevato l'opera a "bene culturale"». 2.8. L'ottavo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione degli artt. 59, 60 e 61 d.lgs. n. 42/2004». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva divisato l'inconferenza ai fini RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 10 in parola dell'allegazione in punto alla vendita del compendio vasariano ad un acquirente russo per la somma di 150.000.000,00 di euro in quanto non perfezionatasi, che «la corretta interpretazione ed applicazione delle norme violate avrebbe dovuto indurre la corte di merito ad affermare che il contratto di vendita dell’Archivio RI al prezzo di euro 150.000.000,00 si era pienamente concluso e che le vicende occorse successivamente erano irrilevanti ai fini della rappresentatività del prezzo di vendita indicato nel contratto, che dunque ben avrebbe potuto essere assunto tra gli atti comparabili ai fini della determinazione dell’indennizzo de quo.» 2.9. Il nono motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione di cui sopra, che la Corte distrettuale nell'esternare il relativo convincimento «non ha indicato alcun riscontro oggettivo a prova del dubbio sull’autenticità della trattativa di vendita (ad eccezione del vago riferimento ad asserite “circostanze narrate” di cui non è stata allegata alcuna prova) (cfr. pag. 26); non ha indicato (perché non esiste) alcuna sentenza che abbia mai accertato o dichiarato la falsità delle firme sull’atto di vendita le quali, pertanto, in mancanza di prova contraria, devono ritenersi autentiche;
non ha indicato infine (perchè non esiste) alcuna sentenza che abbia condannato alcuna delle parti contraenti», in tal modo appunto incorrendo nella violazione delle norme richiamate. 2.10. Il decimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Nullità della ordinanza. Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, sempre in merito alla medesima determinazione, che la motivazione addotta al riguardo dal decidente «è sotto altro profilo meramente apparente, illogica, perplessa, incomprensibile e dunque giuridicamente inesistente», riposando su «mere congetture di responsabilità penali» RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 11 e su «fatti (in particolare la denuncia al Ministero) intervenuti successivamente alla conclusione del contratto di vendita». 2.11. L'undicesimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Nullità della ordinanza. Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». «Violazione degli artt. 1905, 1908 e 1909 c.c. ». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello laddove questa aveva divisato l'inconferenza ai fini in parola dell'allegazione in punto alla valutazione del compendio operata in sede assicurativa, ove il medesimo era stato assicurato, in occasione della sua esposizione presso il Palazzo Medici Riccardi in Firenze, per la somma di euro 90.050.000,00 euro, che sul punto «la motivazione della decisione impugnata, che aderisce integralmente all’opinione del c.t.u., si rivela perplessa, illogica ed incomprensibile, e dunque meramente apparente e giuridicamente inesistente», laddove si consideri che la diversa finalità della polizza «non comporta la determinazione di un valore del bene diverso rispetto a quello effettivo di mercato ottenibile dalla vendita o dall'esproprio dell’opera»; che rispetto alla stima avente ad oggetto la determinazione del valore di mercato «hanno finalità diversa, oltre alla polizza, anche tutti gli altri atti in genere assumibili a comparazione (quali ad esempio contratti di compravendita, avvisi d’accertamento fiscali, pubblicazioni specializzate di settore, ecc.)»; che «gli atti comparabili non rappresentano un numero chiuso, atteso che ciò che rileva è la rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione e cioè la loro idoneità ad esprimere il valore di mercato di beni aventi le stesse caratteristiche fisiche e giuridiche »; che, a dispetto del significato assunto dalla polizza, la Corte di appello ed il CTU, «nell’ambito del criterio sintetico comparativo, hanno finito per privilegiare paradossalmente la rappresentatività di altre opere RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 12 artistiche e storiche»; che «l’asserita diversità del criterio di stima assicurativa e stima giudiziale è argomento del tutto fantasioso e comunque irrilevante atteso che criteri diversi di stima dello stesso bene devono condurre tendenzialmente sempre allo stesso risultato finale»; che l’asserita genericità nella polizza «è smentita dal fatto che in allegato alla polizza [...] vi era un elenco contenente la descrizione analitica delle singole opere oggetto della mostra», che «la diversità delle parti (contraenti nella polizza) non ne pregiudica in alcun modo la rappresentatività»; che «infine, ma non per ultimo, la polizza era stata sottoscritta non per una libera decisione dei proprietari ma perché era stata imposta e validata con espresso provvedimento del Tribunale di Arezzo». Sostengono, poi ancora i ricorrenti, riguardo alla medesima determinazione censurata sotto il profilo della denunciata violazione degli articoli riportati in rubrica, che, poiché punto di riferimento della stima ai fini assicurativi è sempre il valore di mercato del bene, «non sussiste affatto la diversità di criteri indicata dal c.t.u. e acriticamente confermata dal giudice di merito tra una stima ai fini assicurativi di un bene ed una stima volta alla valutazione del valore di mercato dello stesso bene, ma al contrario sussiste, per espressa previsione di legge, piena omogeneità di criterio valutativo», fermo in ogni caso che nella specie si sarebbe pure fatto malgoverno dell'art. 1908 cod. civ., non essendosi infatti tenuto in debito conto che nel frangente di stipula la stima era stata accettata, sì che in tal modo si è venuto a configurare «un un accordo vincolante tra l'assicuratore e l'assicurato, sul preciso valore di mercato da attribuire ai beni assicurati». 2.12. Il dodicesimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 1 protocollo n. 1, addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 42 Cost., 99 d. lgs. 42/2004 e 32 RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 13 dpr 327/2001». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello e, segnatamente, l'abbattimento a cui ha proceduto il CTU in forza del rilevato vincolo pertinenziale, che, malgrado ne fosse stata dedotto il contenuto sostanzialmente espropriativo, onde di esso, secondo le norme richiamate non si sarebbe dovuto tenere conto ai fini in parola, «il giudice di merito nell'ordinanza impugnata ha viceversa ritenuto la natura conformativa anche di detto vincolo», sebbene per effetto di esso «ad essere vincolata in modo indiretto è l'immobile (museo casa RI) ma non già l’Archivio, rispetto al quale il vincolo pertinenziale ha natura di vincolo sostanzialmente espropriativo, sia per la sua natura puntuale, essendo rivolto ad un singolo determinato bene, sia per l’incidenza sulle possibilità di godimento del bene stesso». 2.13. Il tredicesimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Nullità della ordinanza. Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa, disattendendo la corrispondente istanza della parte, «ha stabilito che gli interessi legali dovessero decorrere dalla data di pubblicazione della decisione, violando l’art. 32/1 d.p.r. 327/2001 e incorrendo nel vizio di omessa motivazione. Infatti, benché avesse chiesto al c.t.u. di determinare l’indennità alla data del decreto di esproprio (10.4.2018) e benché il c.t.u. l’avesse determinata a tale data in euro 6.346.600,00 (10.4.2018), tuttavia la corte di merito ha invece stabilito che tale dovesse essere l’importo dell’indennità di esproprio determinato alla data della pubblicazione della decisione». RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 14 2.14. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «violazione dell’art. 32/1 d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1224 c.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione, ricordando che il credito indennitario configura un debito di valuta, idoneo a giustificare il riconoscimento degli interessi, aventi natura compensativa, con decorrenza dalla data dell'espropriazione e fino a quella del deposito della maggior somma liquidata all'esito del giudizio, che «la corretta interpretazione delle norme indicate in epigrafe avrebbe dovuto indurre la corte fiorentina a stabilire che gli interessi legali dovessero decorrere dalla data del decreto di esproprio». 3.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 20, 65 e 99, d. lgs. n. 42/2004 e dell’art. 32, D.P.R. n. 327/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Sostiene il ricorrente incidentale, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere, malgrado il vincolo discendente dalla dichiarazione di interesse storico-artistico concernesse l'Archivio nel suo complesso, «la scelta del C.T.U. di effettuare una comparazione non con i prezzi delle vendite sul mercato italiano di altri archivi storici, ma con i prezzi delle vendite sul mercato italiano ed estero di singoli documenti autografi comparabili con quelli che fanno parte dell’archivio RI, per poi operare alcuni abbattimenti», che in tal modo sarebbe stato violato il metodo comparativo che avrebbe invece imposto «di fare riferimento alle compravendite di altri archivi storici avvenute nel territorio italiano, se del caso effettuando appositi adattamenti del prezzo di vendita di detti archivi in considerazione della specificità dell’archivio RI, ma sempre partendo da una base di calcolo conforme all’art. 32 cit.» ed in particolare all'Archivio Castiglione, ovvero «all'ulteriore RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 15 parametro di riferimento» costituito dall'offerta formulata dal resistente Ministero in occasione della tentata vendita dell'Archivio a seguito della procedura esecutiva azionata da Equitalia, a nulla rilevando in contrario che, come annotato dal decidente, la sommatoria dei singoli prezzi non fosse inferiore al valore del bene nel suo complesso. 3.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale sono rispettivamente rubricati sotto la voce «Violazione dell’art. 112, c.p.c., omessa pronuncia su eccezione del Ministero», «Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., carenza assoluta di motivazione» e «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 20, 65 e 99, d. lgs. n. 42/2004». Sostiene in sintesi il ricorrente incidentale, censurano la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, che, malgrado si fosse eccepita la circostanza che le valutazioni comparative condotte dal CTU avevano riguardato prezzi spuntati dai singoli cespiti sui mercati internazionali, nondimeno «a fronte di detta specifica eccezione la Corte di appello non sembra essersi pronunciata» o se lo ha implicitamente fatto, rigettandola, «si configura la nulliltà della sentenza in parte qua per carenza assoluta di motivazione» e, comunque, la sua erroneità «per violazione delle norme in rubrica del quarto motivo di ricorso incidentale», vero, infatti, che a mente dell'art. 99 d.lgs. 42/2004 il tertium comparationis ai fini della quantificazione è solo quello costituito dai prezzi correnti sul mercato nazionale. 4.1. Così compendiata la materia di lite, ritiene il collegio che una ordinata cognizione di essa postuli inizialmente che si dia risposta all'interrogativo a mezzo del quale, censurandosi da più lati l'ordinanza impugnata, si chiede se il valore di partenza del compendio in valutazione, stimato dal CTU in euro 63.466.000,00, sia stato determinato in modo metodologicamente corretto e se, in RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 16 particolare, se sia stato determinato in modo corretto, il "giusto prezzo" liquidato dalla Corte territoriale in adesione agli abbattimenti operati dal CTU in considerazione del vincolo storico-artistico e alla luce del vincolo pertinenziale gravanti sul bene. E' dunque prioritario, in questa impostazione, occuparsi del primo motivo del ricorso incidentale con cui si lamenta l'erroneità in parte qua del pronunciamento in disamina per aver il CTU proceduto alla determinazione del prezzo di partenza dell'Archivio valutando singolarmente il valore di ogni singolo cespite di esso, piuttosto che effettuarne una valutazione d'assieme che tenesse conto principalmente del fatto che il valore storico-artistico di esso discende dalla sua infrazionabilità; del primo e del secondo motivo del ricorso principale con cui ci si duole, sempre in relazione alla medesima determinazione di stima, per aver il CTU proceduto agli abbattimenti contestati – l'uno in dipendenza del vincolo discendente dalla dichiarazione di notevole interesse storico-artistico del compendio, l'altro dall'esistenza del vincolo pertinenziale che lega indissolubilmente l'Archivio alla Casa RI – e fatti poi oggetto di immotivata o viziata condivisione da parte del decidente quantunque il giusto prezzo, così come determinato inizialmente nella somma di euro 63.466.000,00, includesse già in sé la valutazione del vincolo di notevole interesse storico-artistico e non rendesse di conseguenza praticabili ulteriori riduzioni;
e pure del dodicesimo motivo del ricorso principale con cui si censura la decisione impugnata per aver questa condiviso l'abbattimento operato dal CTU in vista del vincolo pertinenziale, quantunque questo avesse carattere espropriativo e, dunque, a mente dell'art. 32 TUE, dovesse per questo essere ignorato. RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 17 4.2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili perciò congiuntamente in quanto strettamente avvinti attorno al medesimo tema decisionale, si rivelano infondati e possono essere disattesi. Così è per la contestazione che si muove con il primo motivo del ricorso incidentale – e per quanto interferenti con esso anche con i primi due motivo del ricorso principale – in relazione alla quale se il collegio, effettivamente, non crede di poter dissentire dall'avviso espresso dal Procuratore Generale – che, avendo rilevato che il vincolo di indivisibilità era stato debitamente valutato dal CTU, tanto da giustificare la riduzione del 60% del valore di partenza, ha così chiosato che «non è esatto, pertanto, affermare che l'indennità è stata calcolata considerando i valori di ogni singolo cespite dell'Archivio e sommando gli stessi», con ciò volendo significare in breve che l'obiezione manca di un concreto addentellato – è in ogni caso convinto che, al di là dei modi in cui si è proceduto alla sua stima – ma vi sarà modo di tornare su questo –, il valore dell'Archivio e, dunque, "il giusto prezzo" di cui discorre l'art. 99 d.lgs. 42/2004, è tale proprio in ragione della sua infrazionabilità. Occorre, infatti, considerare che l'Archivio RI, per quel che è dato conoscere alla luce degli atti scrutinabili, si compone di un complesso di documenti – non tutti, peraltro, riconducibili alla figura di IO RI, in quanto rappresentativi in larga parte di interessi di famiglia – della natura più varia, dato che accanto a documenti contabili ed amministrativi riguardanti per lo più la gestione, appunto, del patrimonio familiare, vi sono compresi annotazioni, ricordanze, scritti di mano del Maestro o riconducibili alla sua persona e lettere al medesimo indirizzate. Si tratta, dunque, di una miscellanea di fonti informative che, singolarmente esaminate, potrebbero talora anche giudicarsi di scarso significato sul piano storico-artistico, quantunque la ricerca storiografica, nelle sue espressioni più autorevoli, anche di RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 18 esse, da tempo, ne abbia sottolineato l'importanza ai fini in particolare della ricostruzione della vita materiale dell'epoca; ma che se studiate coralmente ovvero facendo sintesi di quanto ciascuna di esse è in grado di dirci sul RI e sull'ambiente che ne ha visto l'opera, si traducono in quello che, comunemente, si denomina come "un apparato di memoria", in quanto è solo l'unitaria fruizione dei singoli cespiti che costituiscono l'Archivio che ci permette di entrare in contatto, conoscendone anche gli aspetti più minuti della sua quotidianità, con il vissuto relazionale di una delle personalità di più assoluto rilievo nel panorama del nostro Rinascimento. In breve, volendo stringere il cerchio della riflessione su questo tema, si può dire che l'infrazionabilità è nello stesso tempo la ragione ed il limite del "giusto prezzo": ragione, perché non sarebbe stato possibile stimare il valore dell'Archivio se non tenendo conto appunto del suo contenuto complessivo;
limite, perché è proprio l'impossibilità di valutare l'Archivio se non tendendo conto del suo contenuto complessivo che ne determina il valore. Con ciò si rende dunque ragione del rigetto che occorre pronunciare con riferimento alla principale criticità denunciata nei motivi in disamina. 4.3. Quanto alle residue doglianze – che si riassumono nell'aver ritenuto legittimo l'abbattimento operato in considerazione del vincolo pertinenziale sebbene questo avesse natura espropriativa e, dunque, dovesse essere ignorato ai fini della liquidazione dell'indennità dovuta – giova, a confutazione di esse, da un lato, rammentare, come ha ammonito il giudice amministrativo, la specialità del procedimento di espropriazione dei beni culturali rispetto a quello disciplinato in via generale dal TUE, tanto che, come bene si evince in particolare dall'art. 100 d.l.gs. 42/2004, le norme di quest'ultimo si rendono applicabili, peraltro nei limiti della RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 19 compatibilità, solo con riferimento ai casi dell'espropriazione per fini strumentali (art. 96 d.lgs. 42/2004) e per interesse archeologico (art. 97 d.lgs. 42/2004), nulla disponendosi riguardo al procedimento di espropriazione dei beni culturali di cui è previsione nell'art. 95 d.lgs. 42/2004, in linea del resto con quanto prevede l'art. 52 TUE che cita le fattispecie dell'espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il d.lg.s. 29 ottobre 1999, n. 490, ma non la corrispondente disposizione sulla espropriazione dei beni culturali di cui all'art. 91 (Cons. St., Sez. IV, 1/02/2023, n. 1135; Cons. St., Sez. IV, 9/02/2015, n. 669; Cons. St., Sez. IV, 11/05/2011, n. 2792); dall'altro ribadire, in considerazione del fatto che il vincolo culturale inerisce ad una qualità oggettiva del bene, in esso intrinsecamente presente, che viene accertata e dichiarata con il procedimento previsto dalla legge per la dichiarazione di particolare interesse storico artistico (Corte Cost., 29/05/1968 n. 56), che esso non ha natura propriamente espropriativa, sicché la stima del "giusto prezzo" non ne può prescindere (Cons. St., Sez. IV, 3/04/2003, n. 1718). 5.1. Sempre seguendo il filo logico che muove dal chiedersi se il "giusto prezzo" determinato dal decidente sia stato fissato in modo metodologicamente corretto, il passaggio successivo consiste nel chiedere se possa muoversi censura all'ordinanza impugnata per aver questa, in adesione alla CTU, condiviso il fatto che il prezzo di mercato sia stato determinato considerando i prezzi ottenibili nelle contrattazioni internazionali piuttosto che quelli ottenibili sul mercato nazionale quantunque in tale direzione si orienti l'art. 99 d.lgs. 42/2004. E' la materia, per intenderci, sulla quale insistono partitamente il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, tutti volti ad aggredire sotto il profilo del vizio di RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 20 motivazione, dell'omesso esame di un fatto decisivo e della violazione di legge, l'adesione che la corte fiorentina ha sul punto inteso tributare alle conclusioni del CTU. 5.2. Ancorché talune di tali doglianze si prestino ad una pronta risposta evocando segnatamente la giurisprudenza di questa Corte in punto di rigetto implicito, la più pregnante di esse – che fa leva sull'asserita violazione dell'art. 99 D.lgs. 42/2004 – trova puntuale replica, nel senso sempre della loro infondatezza, nelle considerazioni a tal riguardo espresse dal Procuratore Generale che il collegio intende integralmente condividere in quanto ne va riconosciuta la funzione intimamente riequilibratrice rispetto all'apparente ineluttabilità del dato normativo. Osserva, dunque condivisibilmente il PM, che «la limitazione del parametro di comparazione alle sole contrattazioni interne allo Stato non può essere intesa come un limite assoluto alle valutazioni giudiziali sull’adeguatezza della indennità di espropriazione. Tale parametro trova la sua spiegazione nell’esigenza di evitare che interessamenti speculativi su mercati esteri possano alterare gravemente il valore del bene culturale, imponendo così indennità sproporzionate rispetto al valore reale del bene. Ove, invece, si volesse limitare in modo assoluto la valutazione di manifestazioni di interesse formulate al di fuori del territorio dello Stato, si rischierebbe di ignorare il reale valore di mercato del bene culturale, in violazione del principio posto dall’art. 17, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che impone una giusta indennità per i casi di espropriazione. Infatti, specie per i beni culturali aventi un rilievo non limitato al mercato italiano (quale certamente è l’Archivio in oggetto), a cagione della eccezionalità del loro valore storico, considerando anche l’onere economico che comporta la formulazione di una domanda di acquisto, del tutto normale – e non necessariamente speculativo - è la manifestazione di RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 21 interesse da parte di investitori stranieri, presso case d’asta di rinomanza internazionale che trattano normalmente beni del genere. [...]. Ne consegue che, per attribuire all’art. 99, comma 1, cod. beni cult. un significato che non sia in contrasto con i principi sovranazionali sulle indennità di espropriazione e che, nel contempo, tenga conto della particolarità del mercato dei beni culturali di altissimo interesse, occorre attribuire alla detta previsione normativa un significato non preclusivo nei confronti delle manifestazioni di interesse del mercato, formatesi al di fuori dei confini nazionali. Piuttosto, il criterio in esame deve essere riguardato come parametro da applicare in via preferenziale rispetto ad altri, senza che ciò impedisca di valutare, successivamente, dinamiche di domanda e offerta extraterritoriali. Nel caso di specie, il fatto che i cespiti in esame abbiano incontrato un interessamento soprattutto a livello internazionale e raramente a livello nazionale comporta che tale criterio preferenziale non può essere applicato e che il riferimento svolto dal consulente tecnico di ufficio agli esiti di aste internazionale sia da considerarsi corretto e aderente alla realtà del mercato. Ove si dovesse seguire il ragionamento svolto dal ricorrente incidentale, il quale evidenzia l’assenza di un reale interessamento del mercato nazionale nei confronti dell’Archivio in questione, ed applicare l’art. 99, comma 1, cod. beni cult. nel senso letterale e assoluto propugnato dal Ministero, bisognerebbe giungere alla paradossale conclusione che il bene espropriato ha un valore di mercato pari a zero, in quanto l’assenza di domande di acquisto di un bene a tale conclusione inevitabilmente condurrebbe». Nulla crede il collegio di dover aggiungere alla esaustività di queste considerazioni, in esse riflettendosi quella necessità di effettuare un giusto bilanciamento tra il valore intrinseco del bene vincolato – che potrebbe essere ingiustamente penalizzato se il mercato domestico RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 22 non consentisse di individuare transazioni aventi beni analoghi – e l'esigenza di assicurare comunque all'ablato un equo indennizzo per l'esproprio subito. E dunque la specifica doglianza di che trattasi non merita seguito alcuno. 6.1. il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale censurano sotto plurimi profili la decisione impugnata per aver essa condiviso e fatti propri i dubbi sull'autenticità degli scritti asseritamente ritenuti del Michelangelo rappresentati dal CTU all'esito dell'esame demandatogli, lamentando segnatamente che l'ordinanza pronunciata dalla corte fiorentina risulterebbe viziata per non aver rilevato che il CTU era andato ultra petita, per aver negato l'ammissibilità dei documenti prodotti dopo la chiusura dell'istruttoria peritale, per aver giudicato non sedimentati i giudizi emergenti da detti documenti, per aver escluso che l'esistenza del vincolo comprovasse l'autenticità degli scritti e per averne negato l'autenticità senza prove. 6.2. Si tratta di allegazione che in quanto incidenti sull'apprezzamento in fatto operato dal decidente di merito si sottraggono pregiudizialmente al richiesto scrutinio di legittimità non essendo notoriamente la Corte di Cassazione giudice del fatto sostanziale avanti al quale si possa pretendere di porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione di merito, tanto più ove lo scrutinio reclamato non intenda denunciare un vizio rientrante nella previsione dell'art. 360 cod. proc. civ., ma solo sollecitare una rinnovata valutazione delle risultanze processuali. 7. Analoghi preclusivi rilievi si impongono anche con riferimento alle contestazioni sollevate con l'ottavo, il nono ed il decimo motivo del ricorso principale – che censurano la decisione impugnata nella parte in cui questa ha escluso ogni inferenza decisoria delle circostanze allegate con riferimento all'asserita trattativa di vendita con un RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 23 potenziale acquirente russo – e con l'undicesimo motivo del ricorso principale – interloquente sul profilo della polizza fideiussoria –, anche qui rifluendo in entrambi i casi la critica ricorrente nella declinazione di censure di puro fatto, non sindacabili, per come qui formulate, in questa sede per i limiti propri del giudizio di cassazione che, come si è già detto, non si esercita sull'apprezzamento delle risultanze di prova a cui ha proceduto il giudice di merito. 8. Restano da esaminare il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso principale con i quali si censura la decisione impugnata per aver erroneamente proceduto alla liquidazione degli interessi determinandone la decorrenza non dalla data del decreto di esproprio, ma dalla data di pubblicazione della sentenza. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto afferenti al medesimo tema, sono fondati e vanno pertanto accolti. E' infatti affermazione di diritto vivente che poiché in materia di espropriazione l'obbligazione indennitaria concrete un debito di valuta, gli interessi legali, di natura compensativa, debbano essere corrisposti dal giorno dell'espropriazione fino alla data del deposito della somma medesima (ex plurimis, Cass., Sez. I, 18/08/2017, n. 20178), onde in parte qua l'impugnata decisione merita senz'altro censura. 9. Accolti dunque il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso principale, rigettati o dichiarati inammissibili i restanti, e così del pari per il ricorso incidentale, l'ordinanza impugnata va cassata nei limiti del motivi accolti e la causa va rinviata avanti alla Corte di Appello di Firenze per il seguito di competenza.
PQM
Accoglie il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, il secondo ed il dodicesimo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale e dichiara inammissibili i RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 24 restanti motivi del ricorso principale;
cassa l'impugnata ordinanza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Firenze che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2 ottobre 2025. Il Relatore Il Presidente Dott. Marco Marulli Dott. Guido Mercolino
ed ha liquidato la predetta indennità nella conclusiva misura di euro 6.346.600,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della relativa ordinanza. Onde motivare la stima in parola il decidente, DO integralmente alle risultanze della CTU – che aveva inizialmente determinato il valore del compendio nella somma di euro 63.446.000,00, operandone in prosieguo un primo abbattimento nella misura del 60% per il vincolo discendente dalla dichiarazione di interesse storico-artistico ed un secondo abbattimento nella misura del 75% per il vincolo pertinenziale – si è dato cura di replicare alle riserve ricorrenti in parte qua (non vi è ragione del primo abbattimento perché il perito ha stimato il bene come soggetto a vincolo storico-artistico e, quindi, considerando tutte le conseguenti limitazioni legali, il vincolo pertinenziale ha valenza di vincolo espropriativo e come tale non è calcolabile a fini indennitari), opponendo che, poiché l'Archivio RI costituisce «un compendio unitario non scorporabile nei singoli elementi costitutivi e inalienabile fuori dal Paese», il primo «abbattimento sino al 60% si ripete essere RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 3 determinato dall'impossibilità di vendita frazionata», mentre «l'impossibilità di spostare i beni della sede pertinenziale (tra l'altro in luogo non primario quale la città di Arezzo) rende congruo l'abbattimento ulteriore operato». Circostanze, queste, che, ad avviso del decidente, inducono pure a dissentire, sempre in parte qua, dalle allegazioni di diverso segno a cui ha proceduto l'erario, vero, quanto alla critica in punto all'omessa valutazione della non frazionabilità del bene e della sua pertinenzialità, che il CTU «ha operato la non indifferente decurtazione sul valore iniziale del 60% per il vincolo e la unitarietà e del 75% per la pertinenzialità, giungendo ad un abbattimento totale del 90% che davvero non appare come mancata incidenza dei vincoli»; e quanto alla mancata utilizzazione del metodo comparativo nel determinare il valore di stima in rapporto all'unitarietà del bene, che «in linea astratta aver porto un solo esempio di comparazione (l'Archivio Castiglione), in disparte dal fatto che esso è incompleto ed ha diversa portata storica, dà la misura prossima a zero di vendite anche solo assimilabili». La Corte di appello ha poi inteso dissentire dalle censure ricorrenti in merito alla mancata valutazione come autentici dei disegni allegati alle lettere 14 e 16 e della carta 26, presenti nell'Archivio, ritenuti di mano michelangiolesca, in quanto mentre, da un lato, deve rilevarsi «la tardività del deposito di documentazione successiva alla chiusura dell'istruttoria peritale» – documentazione intesa a smentire l'attendibilità delle indicazioni a questo fine tratte dal CTU dal data base "Manus on line" – che avrebbe dovuto essere prodotta in sede peritale e che in ogni caso deve ritenersi rappresentativa di «giudizi non ancora sedimentati e vagliati dal pubblico degli studiosi», dall'altro andavano condivise sul punto le considerazioni della difesa erariale dell'avviso che «non vi è certezza dell'autenticità dei disegni RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 4 indicati», in primo luogo, perché l'apposizione del vincolo sull'intero archivio non comporta un giudizio di autenticità delle opere che vi sono presenti e che non sono mai state valutate ed, in secondo luogo, perché l’attendibilità del database Manus online, peraltro ritenuto dal CTU imprescindibile punto di riferimento noto a tutti gli studiosi, non è suscettibile di contestazione, come si ritrae dalla circostanza che le indicazioni riguardanti le carte “michelangiolesche” non avevano generato avverse reazioni da parte degli studiosi del Michelangelo. Né ancora, a parere del decidente, conducono a diversa conclusione le ulteriori obiezioni che i Festari muovono alla stima peritale, additando il valore impresso all'Archivio RI in occasione della contrattazione intervenuta con un potenziale acquirente russo dal momento che «la vendita non si è appunto perfezionata [...] la trattativa è stata poi accompagnata da tutta una serie di circostanze [...] che fanno largamente dubitare della sua autenticità [...]. Inoltre la denuncia di vendita è stata ritenuta insussistente dalla sovrintendenza in difetto dei presupposti», sicché «in sintesi, nessuna comparazione (è possibile) in relazione ad un'operazione di vendita che si è svolta sotto il segno della opacità e che non si è mai conclusa»; o ancora il valore dichiarato in occasione della stipula dell'assicurazione contratta, per l'esposizione presso Palazzo Medici Riccardi in Firenze di alcuni scritti, nel 2016, criterio ritenuto congruo per la valutazione del patrimonio archivistico della Fondazione di Casa Buonarroti di Firenze, atteso che, fermo in ogni caso il rilievo in tal senso ostativo rinveniente dall'art. 1908, comma 3, cod. civ., si tratta in ogni caso di stime non equiparabili, dato che «le finalità appaiono completamente diverse e postulano criteri assolutamente diversi [...] la quantificazione viene operata in modo generico senza alcun riferimento oggettivo e senza neppure la descrizione dei beni RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 5 [...] le parti contraenti essendo diverse, inoltre, certamente alcuna vincolatività della stima è predicabile ma neppure il valore è elemento di paragone», così come è d'altro canto inconferente il richiamo alla Fondazione di Casa Buonarroti trattandosi di valutazione «che involge accertamenti di natura contabile e commerciale che esulano dalla fattispecie e che nulla possono dire sulla stessa». 1.2. Avverso la predetta ordinanza propongono ora ricorso per cassazione gli eredi Festari, in via principale, con quattordici motivi, seguiti da memoria, ed il Ministero intimato in via incidentale con quattro motivi. Il Procuratore Generale ha depositato requisitorie scritte e chiesto che siano accolti il tredicesimo e quattordicesimo motivo del ricorso principale e rigettati i restanti motivi del medesimo ricorso ed il ricorso incidentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione degli artt. 95 e 99 d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1, Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello e, segnatamente, gli abbattimenti a cui ha proceduto il CTU in forza dei rilevati vincoli discendenti dalla dichiarazioni di interesse storico-artistico dell'Archivio vasariano e dalla relazione pertinenziale con l'omonima Casa Museo, che «la corretta interpretazione delle norme violate (l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato) avrebbe dovuto indurre la corte di merito a stabilire che l’iniziale valore di mercato determinato dal c.t.u. in euro 63.466.000,00 già rappresentava la giusta indennità RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 6 del “bene culturale” e che per l’effetto su tale importo nessuna ulteriore riduzione dovesse essere applicata per tale motivo. La violazione dell’art. 99 (D.lgs. n. 42/2004) comporta altresì la violazione dell’art. 1 protocollo n. 1, addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, posto che l’aver applicato una decurtazione di valore in ragione della presenza di un vincolo che costituisce un presupposto dell’espropriazione stessa e della stessa stima operata dal CTU, non può non rendere manifesta la violazione del diritto di “ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei suoi beni” sancito dalla CEDU» 2.2. Il secondo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione di cui sopra sotto il profilo della contraddittorietà e dell'inesistenza giuridica della motivazione, che sotto una prima angolazione, «la contraddittorietà e la giuridica inesistenza della motivazione emergono ictu oculi laddove la corte fiorentina, da un lato, ha ammesso che il valore di mercato previsto dall’art. 99 d.lgs. n. 42/2004 (nella fattispecie determinato dal c.t.u. in euro 63.466.000,00) è riferito ai “beni culturali” che, in quanto tali (artt. 10/3, 13 e 95 d.lgs. n. 42/2004), sono già connotati dei vincoli che ne determinano tale qualità, dall’altro lato, ha tuttavia approvato l’operato dell’ausiliario che ha applicato (nuovamente) su quel valore di mercato le ulteriori percentuali di abbattimento del 60% e del 75% in considerazione dei medesimi vincoli, uno dei quali già inglobato nella qualità di bene culturale, l’altro avente natura espropriativa, dunque da non considerare nella valutazione del bene»; sotto una seconda angolazione, «la decisione è affetta da motivazione giuridicamente inesistente, perché meramente apparente, illogica, perplessa ed incomprensibile con riferimento alla modalità di RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 7 giustificazione della fonte e del calcolo della quantificazione delle percentuali di abbattimento della indennità di esproprio, che l’ausiliario ha giustificato ricorrendo ad espressioni vaghe e generiche, spendibili per qualunque stima di qualunque bene in qualunque tempo (“…la nostra solida esperienza commerciale…”, “…sulla base della solida esperienza di mercato…”, “…prassi ormai nota e condivisa…”, “…prassi seguita da tutti gli operatori di mercato…”)». 2.3. Il terzo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 112, dell’art. 161 e dell’art. 194 c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli scritti attribuiti a Michelangelo, che tenuto conto degli enunciati risultanti da SS.UU. 3086/2022 e 6500/2022 «l'attività esperita dal c.t.u., nella fattispecie, in ordine alla formulazione su sua iniziativa del sospetto sulla autenticità dei disegni di Michelangelo di cui trattasi oltre ad aver superato i limiti imposti dai quesiti, è stata illegittimamente esercitata. La corretta interpretazione ed applicazione delle norme violate avrebbe dovuto indurre la corte di merito a cogliere e rilevare d’ufficio il descritto motivo di nullità della c.t.u. (limitata ovviamente alla parte censurata) e per l’effetto ad ignorarne il contenuto ai fini della decisione, ritenendo autentici i disegni michelangioleschi ed esigendone la stima secondo il conseguente effettivo valore di mercato». 2.4. Il quarto motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 702 ter c.p.c. E dell’art. 183 c.p.c. ». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 8 scritti attribuiti a Michelangelo, in particolare reputando inammissibile il deposito dei documenti volti a provare l'inattendibilità delle indicazioni rinvenienti dal data base "Manus Online", che «nel rito sommario i documenti possono essere prodotti fino a quando la causa non venga decisa» e che, anche nell'ipotesi in cui l'attività di produzione fosse stata soggetta alle preclusioni dell'art. 183 cod. proc. civ., «sarebbe tuttavia sempre ammissibile la produzione di documenti la cui formazione sia sopraggiunta e successiva al decorso dei citati termini». 2.5. Il quinto motivo del ricorso principale è così rubricato: «Nullità dell’ordinanza. Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli scritti attribuiti a Michelangelo, in particolare reputando che le produzioni documentali conterrebbero giudizi non ancora sedimentati e recependo acriticamente le indicazioni rinvenienti dal data base "Manus Online", che la motivazione a tal fine enunciata appare illegittima sotto un duplice profilo ovvero in quanto «illogica, gravemente perplessa ed incomprensibile» ed in quanto fondata su «affermazioni contraddittorie tra loro inconciliabili, inidonee a sorreggerla, posto che le schede di Manus Online, una volta corrette, contenevano l’indicazione aggiornata che “la maggior parte della bibliografia, a partire da RI, attribuisce comunque lo schizzo alla mano di Buonarroti”. La corte giudica attendibili le schede di Manus prima della correzione (cfr. pag. 25), inattendibili dopo (cfr. la stessa pag. 25)». 2.6. Il sesto motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990 e dell’artt. 115 RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 9 e 116 c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli scritti attribuiti a Michelangelo, in particolare escludendo che il vincolo imposto sull'archivio vasariano non sarebbe stato in grado di comprovare l'autografia dei disegni michelangioleschi, che la Corte di merito ha in tal modo dimostrato di violare le norme richiamate «anche in relazione al principio generale di presunzione di legittimità, formalizzato nell’art. 1 e nell’art. 3 della legge n. 241/1990, che presidia i richiamati provvedimenti vincolistici ed espropriativi». 2.7. Il settimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». «Omesso esame circa un fatto decisivo». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere le valutazioni del CTU circa la dubbia autenticità degli scritti attribuiti a Michelangelo, che la corte distrettuale ha in tal modo omesso, con riferimento al quadro probatorio sotteso alla formazione del proprio convincimento, «di addurre qualsiasi argomentazione in ordine alla esistenza ed alla indicazione della prova della asserita falsità dei disegni michelangioleschi, nonché all’iter logico–giuridico seguito» ed è pure perciò incorsa nell'omesso esame di un fatto decisivo, «fatto decisivo che va individuato nell'omesso esame dei provvedimenti amministrativi vincolistici che avevano elevato l'opera a "bene culturale"». 2.8. L'ottavo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione degli artt. 59, 60 e 61 d.lgs. n. 42/2004». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva divisato l'inconferenza ai fini RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 10 in parola dell'allegazione in punto alla vendita del compendio vasariano ad un acquirente russo per la somma di 150.000.000,00 di euro in quanto non perfezionatasi, che «la corretta interpretazione ed applicazione delle norme violate avrebbe dovuto indurre la corte di merito ad affermare che il contratto di vendita dell’Archivio RI al prezzo di euro 150.000.000,00 si era pienamente concluso e che le vicende occorse successivamente erano irrilevanti ai fini della rappresentatività del prezzo di vendita indicato nel contratto, che dunque ben avrebbe potuto essere assunto tra gli atti comparabili ai fini della determinazione dell’indennizzo de quo.» 2.9. Il nono motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione di cui sopra, che la Corte distrettuale nell'esternare il relativo convincimento «non ha indicato alcun riscontro oggettivo a prova del dubbio sull’autenticità della trattativa di vendita (ad eccezione del vago riferimento ad asserite “circostanze narrate” di cui non è stata allegata alcuna prova) (cfr. pag. 26); non ha indicato (perché non esiste) alcuna sentenza che abbia mai accertato o dichiarato la falsità delle firme sull’atto di vendita le quali, pertanto, in mancanza di prova contraria, devono ritenersi autentiche;
non ha indicato infine (perchè non esiste) alcuna sentenza che abbia condannato alcuna delle parti contraenti», in tal modo appunto incorrendo nella violazione delle norme richiamate. 2.10. Il decimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Nullità della ordinanza. Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, sempre in merito alla medesima determinazione, che la motivazione addotta al riguardo dal decidente «è sotto altro profilo meramente apparente, illogica, perplessa, incomprensibile e dunque giuridicamente inesistente», riposando su «mere congetture di responsabilità penali» RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 11 e su «fatti (in particolare la denuncia al Ministero) intervenuti successivamente alla conclusione del contratto di vendita». 2.11. L'undicesimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Nullità della ordinanza. Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». «Violazione degli artt. 1905, 1908 e 1909 c.c. ». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello laddove questa aveva divisato l'inconferenza ai fini in parola dell'allegazione in punto alla valutazione del compendio operata in sede assicurativa, ove il medesimo era stato assicurato, in occasione della sua esposizione presso il Palazzo Medici Riccardi in Firenze, per la somma di euro 90.050.000,00 euro, che sul punto «la motivazione della decisione impugnata, che aderisce integralmente all’opinione del c.t.u., si rivela perplessa, illogica ed incomprensibile, e dunque meramente apparente e giuridicamente inesistente», laddove si consideri che la diversa finalità della polizza «non comporta la determinazione di un valore del bene diverso rispetto a quello effettivo di mercato ottenibile dalla vendita o dall'esproprio dell’opera»; che rispetto alla stima avente ad oggetto la determinazione del valore di mercato «hanno finalità diversa, oltre alla polizza, anche tutti gli altri atti in genere assumibili a comparazione (quali ad esempio contratti di compravendita, avvisi d’accertamento fiscali, pubblicazioni specializzate di settore, ecc.)»; che «gli atti comparabili non rappresentano un numero chiuso, atteso che ciò che rileva è la rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione e cioè la loro idoneità ad esprimere il valore di mercato di beni aventi le stesse caratteristiche fisiche e giuridiche »; che, a dispetto del significato assunto dalla polizza, la Corte di appello ed il CTU, «nell’ambito del criterio sintetico comparativo, hanno finito per privilegiare paradossalmente la rappresentatività di altre opere RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 12 artistiche e storiche»; che «l’asserita diversità del criterio di stima assicurativa e stima giudiziale è argomento del tutto fantasioso e comunque irrilevante atteso che criteri diversi di stima dello stesso bene devono condurre tendenzialmente sempre allo stesso risultato finale»; che l’asserita genericità nella polizza «è smentita dal fatto che in allegato alla polizza [...] vi era un elenco contenente la descrizione analitica delle singole opere oggetto della mostra», che «la diversità delle parti (contraenti nella polizza) non ne pregiudica in alcun modo la rappresentatività»; che «infine, ma non per ultimo, la polizza era stata sottoscritta non per una libera decisione dei proprietari ma perché era stata imposta e validata con espresso provvedimento del Tribunale di Arezzo». Sostengono, poi ancora i ricorrenti, riguardo alla medesima determinazione censurata sotto il profilo della denunciata violazione degli articoli riportati in rubrica, che, poiché punto di riferimento della stima ai fini assicurativi è sempre il valore di mercato del bene, «non sussiste affatto la diversità di criteri indicata dal c.t.u. e acriticamente confermata dal giudice di merito tra una stima ai fini assicurativi di un bene ed una stima volta alla valutazione del valore di mercato dello stesso bene, ma al contrario sussiste, per espressa previsione di legge, piena omogeneità di criterio valutativo», fermo in ogni caso che nella specie si sarebbe pure fatto malgoverno dell'art. 1908 cod. civ., non essendosi infatti tenuto in debito conto che nel frangente di stipula la stima era stata accettata, sì che in tal modo si è venuto a configurare «un un accordo vincolante tra l'assicuratore e l'assicurato, sul preciso valore di mercato da attribuire ai beni assicurati». 2.12. Il dodicesimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Violazione dell’art. 1 protocollo n. 1, addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 42 Cost., 99 d. lgs. 42/2004 e 32 RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 13 dpr 327/2001». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello e, segnatamente, l'abbattimento a cui ha proceduto il CTU in forza del rilevato vincolo pertinenziale, che, malgrado ne fosse stata dedotto il contenuto sostanzialmente espropriativo, onde di esso, secondo le norme richiamate non si sarebbe dovuto tenere conto ai fini in parola, «il giudice di merito nell'ordinanza impugnata ha viceversa ritenuto la natura conformativa anche di detto vincolo», sebbene per effetto di esso «ad essere vincolata in modo indiretto è l'immobile (museo casa RI) ma non già l’Archivio, rispetto al quale il vincolo pertinenziale ha natura di vincolo sostanzialmente espropriativo, sia per la sua natura puntuale, essendo rivolto ad un singolo determinato bene, sia per l’incidenza sulle possibilità di godimento del bene stesso». 2.13. Il tredicesimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Nullità della ordinanza. Violazione dell’art. 111/6 Cost., dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa, disattendendo la corrispondente istanza della parte, «ha stabilito che gli interessi legali dovessero decorrere dalla data di pubblicazione della decisione, violando l’art. 32/1 d.p.r. 327/2001 e incorrendo nel vizio di omessa motivazione. Infatti, benché avesse chiesto al c.t.u. di determinare l’indennità alla data del decreto di esproprio (10.4.2018) e benché il c.t.u. l’avesse determinata a tale data in euro 6.346.600,00 (10.4.2018), tuttavia la corte di merito ha invece stabilito che tale dovesse essere l’importo dell’indennità di esproprio determinato alla data della pubblicazione della decisione». RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 14 2.14. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale è così rubricato: «violazione dell’art. 32/1 d.p.r. 327/2001 e dell’art. 1224 c.c.». Sostengono i ricorrenti, censurando la medesima determinazione, ricordando che il credito indennitario configura un debito di valuta, idoneo a giustificare il riconoscimento degli interessi, aventi natura compensativa, con decorrenza dalla data dell'espropriazione e fino a quella del deposito della maggior somma liquidata all'esito del giudizio, che «la corretta interpretazione delle norme indicate in epigrafe avrebbe dovuto indurre la corte fiorentina a stabilire che gli interessi legali dovessero decorrere dalla data del decreto di esproprio». 3.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 20, 65 e 99, d. lgs. n. 42/2004 e dell’art. 32, D.P.R. n. 327/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Sostiene il ricorrente incidentale, censurando la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, laddove questa aveva inteso condividere, malgrado il vincolo discendente dalla dichiarazione di interesse storico-artistico concernesse l'Archivio nel suo complesso, «la scelta del C.T.U. di effettuare una comparazione non con i prezzi delle vendite sul mercato italiano di altri archivi storici, ma con i prezzi delle vendite sul mercato italiano ed estero di singoli documenti autografi comparabili con quelli che fanno parte dell’archivio RI, per poi operare alcuni abbattimenti», che in tal modo sarebbe stato violato il metodo comparativo che avrebbe invece imposto «di fare riferimento alle compravendite di altri archivi storici avvenute nel territorio italiano, se del caso effettuando appositi adattamenti del prezzo di vendita di detti archivi in considerazione della specificità dell’archivio RI, ma sempre partendo da una base di calcolo conforme all’art. 32 cit.» ed in particolare all'Archivio Castiglione, ovvero «all'ulteriore RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 15 parametro di riferimento» costituito dall'offerta formulata dal resistente Ministero in occasione della tentata vendita dell'Archivio a seguito della procedura esecutiva azionata da Equitalia, a nulla rilevando in contrario che, come annotato dal decidente, la sommatoria dei singoli prezzi non fosse inferiore al valore del bene nel suo complesso. 3.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale sono rispettivamente rubricati sotto la voce «Violazione dell’art. 112, c.p.c., omessa pronuncia su eccezione del Ministero», «Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., carenza assoluta di motivazione» e «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 20, 65 e 99, d. lgs. n. 42/2004». Sostiene in sintesi il ricorrente incidentale, censurano la determinazione dell'indennità operata dalla Corte di appello, che, malgrado si fosse eccepita la circostanza che le valutazioni comparative condotte dal CTU avevano riguardato prezzi spuntati dai singoli cespiti sui mercati internazionali, nondimeno «a fronte di detta specifica eccezione la Corte di appello non sembra essersi pronunciata» o se lo ha implicitamente fatto, rigettandola, «si configura la nulliltà della sentenza in parte qua per carenza assoluta di motivazione» e, comunque, la sua erroneità «per violazione delle norme in rubrica del quarto motivo di ricorso incidentale», vero, infatti, che a mente dell'art. 99 d.lgs. 42/2004 il tertium comparationis ai fini della quantificazione è solo quello costituito dai prezzi correnti sul mercato nazionale. 4.1. Così compendiata la materia di lite, ritiene il collegio che una ordinata cognizione di essa postuli inizialmente che si dia risposta all'interrogativo a mezzo del quale, censurandosi da più lati l'ordinanza impugnata, si chiede se il valore di partenza del compendio in valutazione, stimato dal CTU in euro 63.466.000,00, sia stato determinato in modo metodologicamente corretto e se, in RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 16 particolare, se sia stato determinato in modo corretto, il "giusto prezzo" liquidato dalla Corte territoriale in adesione agli abbattimenti operati dal CTU in considerazione del vincolo storico-artistico e alla luce del vincolo pertinenziale gravanti sul bene. E' dunque prioritario, in questa impostazione, occuparsi del primo motivo del ricorso incidentale con cui si lamenta l'erroneità in parte qua del pronunciamento in disamina per aver il CTU proceduto alla determinazione del prezzo di partenza dell'Archivio valutando singolarmente il valore di ogni singolo cespite di esso, piuttosto che effettuarne una valutazione d'assieme che tenesse conto principalmente del fatto che il valore storico-artistico di esso discende dalla sua infrazionabilità; del primo e del secondo motivo del ricorso principale con cui ci si duole, sempre in relazione alla medesima determinazione di stima, per aver il CTU proceduto agli abbattimenti contestati – l'uno in dipendenza del vincolo discendente dalla dichiarazione di notevole interesse storico-artistico del compendio, l'altro dall'esistenza del vincolo pertinenziale che lega indissolubilmente l'Archivio alla Casa RI – e fatti poi oggetto di immotivata o viziata condivisione da parte del decidente quantunque il giusto prezzo, così come determinato inizialmente nella somma di euro 63.466.000,00, includesse già in sé la valutazione del vincolo di notevole interesse storico-artistico e non rendesse di conseguenza praticabili ulteriori riduzioni;
e pure del dodicesimo motivo del ricorso principale con cui si censura la decisione impugnata per aver questa condiviso l'abbattimento operato dal CTU in vista del vincolo pertinenziale, quantunque questo avesse carattere espropriativo e, dunque, a mente dell'art. 32 TUE, dovesse per questo essere ignorato. RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 17 4.2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili perciò congiuntamente in quanto strettamente avvinti attorno al medesimo tema decisionale, si rivelano infondati e possono essere disattesi. Così è per la contestazione che si muove con il primo motivo del ricorso incidentale – e per quanto interferenti con esso anche con i primi due motivo del ricorso principale – in relazione alla quale se il collegio, effettivamente, non crede di poter dissentire dall'avviso espresso dal Procuratore Generale – che, avendo rilevato che il vincolo di indivisibilità era stato debitamente valutato dal CTU, tanto da giustificare la riduzione del 60% del valore di partenza, ha così chiosato che «non è esatto, pertanto, affermare che l'indennità è stata calcolata considerando i valori di ogni singolo cespite dell'Archivio e sommando gli stessi», con ciò volendo significare in breve che l'obiezione manca di un concreto addentellato – è in ogni caso convinto che, al di là dei modi in cui si è proceduto alla sua stima – ma vi sarà modo di tornare su questo –, il valore dell'Archivio e, dunque, "il giusto prezzo" di cui discorre l'art. 99 d.lgs. 42/2004, è tale proprio in ragione della sua infrazionabilità. Occorre, infatti, considerare che l'Archivio RI, per quel che è dato conoscere alla luce degli atti scrutinabili, si compone di un complesso di documenti – non tutti, peraltro, riconducibili alla figura di IO RI, in quanto rappresentativi in larga parte di interessi di famiglia – della natura più varia, dato che accanto a documenti contabili ed amministrativi riguardanti per lo più la gestione, appunto, del patrimonio familiare, vi sono compresi annotazioni, ricordanze, scritti di mano del Maestro o riconducibili alla sua persona e lettere al medesimo indirizzate. Si tratta, dunque, di una miscellanea di fonti informative che, singolarmente esaminate, potrebbero talora anche giudicarsi di scarso significato sul piano storico-artistico, quantunque la ricerca storiografica, nelle sue espressioni più autorevoli, anche di RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 18 esse, da tempo, ne abbia sottolineato l'importanza ai fini in particolare della ricostruzione della vita materiale dell'epoca; ma che se studiate coralmente ovvero facendo sintesi di quanto ciascuna di esse è in grado di dirci sul RI e sull'ambiente che ne ha visto l'opera, si traducono in quello che, comunemente, si denomina come "un apparato di memoria", in quanto è solo l'unitaria fruizione dei singoli cespiti che costituiscono l'Archivio che ci permette di entrare in contatto, conoscendone anche gli aspetti più minuti della sua quotidianità, con il vissuto relazionale di una delle personalità di più assoluto rilievo nel panorama del nostro Rinascimento. In breve, volendo stringere il cerchio della riflessione su questo tema, si può dire che l'infrazionabilità è nello stesso tempo la ragione ed il limite del "giusto prezzo": ragione, perché non sarebbe stato possibile stimare il valore dell'Archivio se non tenendo conto appunto del suo contenuto complessivo;
limite, perché è proprio l'impossibilità di valutare l'Archivio se non tendendo conto del suo contenuto complessivo che ne determina il valore. Con ciò si rende dunque ragione del rigetto che occorre pronunciare con riferimento alla principale criticità denunciata nei motivi in disamina. 4.3. Quanto alle residue doglianze – che si riassumono nell'aver ritenuto legittimo l'abbattimento operato in considerazione del vincolo pertinenziale sebbene questo avesse natura espropriativa e, dunque, dovesse essere ignorato ai fini della liquidazione dell'indennità dovuta – giova, a confutazione di esse, da un lato, rammentare, come ha ammonito il giudice amministrativo, la specialità del procedimento di espropriazione dei beni culturali rispetto a quello disciplinato in via generale dal TUE, tanto che, come bene si evince in particolare dall'art. 100 d.l.gs. 42/2004, le norme di quest'ultimo si rendono applicabili, peraltro nei limiti della RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 19 compatibilità, solo con riferimento ai casi dell'espropriazione per fini strumentali (art. 96 d.lgs. 42/2004) e per interesse archeologico (art. 97 d.lgs. 42/2004), nulla disponendosi riguardo al procedimento di espropriazione dei beni culturali di cui è previsione nell'art. 95 d.lgs. 42/2004, in linea del resto con quanto prevede l'art. 52 TUE che cita le fattispecie dell'espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il d.lg.s. 29 ottobre 1999, n. 490, ma non la corrispondente disposizione sulla espropriazione dei beni culturali di cui all'art. 91 (Cons. St., Sez. IV, 1/02/2023, n. 1135; Cons. St., Sez. IV, 9/02/2015, n. 669; Cons. St., Sez. IV, 11/05/2011, n. 2792); dall'altro ribadire, in considerazione del fatto che il vincolo culturale inerisce ad una qualità oggettiva del bene, in esso intrinsecamente presente, che viene accertata e dichiarata con il procedimento previsto dalla legge per la dichiarazione di particolare interesse storico artistico (Corte Cost., 29/05/1968 n. 56), che esso non ha natura propriamente espropriativa, sicché la stima del "giusto prezzo" non ne può prescindere (Cons. St., Sez. IV, 3/04/2003, n. 1718). 5.1. Sempre seguendo il filo logico che muove dal chiedersi se il "giusto prezzo" determinato dal decidente sia stato fissato in modo metodologicamente corretto, il passaggio successivo consiste nel chiedere se possa muoversi censura all'ordinanza impugnata per aver questa, in adesione alla CTU, condiviso il fatto che il prezzo di mercato sia stato determinato considerando i prezzi ottenibili nelle contrattazioni internazionali piuttosto che quelli ottenibili sul mercato nazionale quantunque in tale direzione si orienti l'art. 99 d.lgs. 42/2004. E' la materia, per intenderci, sulla quale insistono partitamente il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, tutti volti ad aggredire sotto il profilo del vizio di RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 20 motivazione, dell'omesso esame di un fatto decisivo e della violazione di legge, l'adesione che la corte fiorentina ha sul punto inteso tributare alle conclusioni del CTU. 5.2. Ancorché talune di tali doglianze si prestino ad una pronta risposta evocando segnatamente la giurisprudenza di questa Corte in punto di rigetto implicito, la più pregnante di esse – che fa leva sull'asserita violazione dell'art. 99 D.lgs. 42/2004 – trova puntuale replica, nel senso sempre della loro infondatezza, nelle considerazioni a tal riguardo espresse dal Procuratore Generale che il collegio intende integralmente condividere in quanto ne va riconosciuta la funzione intimamente riequilibratrice rispetto all'apparente ineluttabilità del dato normativo. Osserva, dunque condivisibilmente il PM, che «la limitazione del parametro di comparazione alle sole contrattazioni interne allo Stato non può essere intesa come un limite assoluto alle valutazioni giudiziali sull’adeguatezza della indennità di espropriazione. Tale parametro trova la sua spiegazione nell’esigenza di evitare che interessamenti speculativi su mercati esteri possano alterare gravemente il valore del bene culturale, imponendo così indennità sproporzionate rispetto al valore reale del bene. Ove, invece, si volesse limitare in modo assoluto la valutazione di manifestazioni di interesse formulate al di fuori del territorio dello Stato, si rischierebbe di ignorare il reale valore di mercato del bene culturale, in violazione del principio posto dall’art. 17, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che impone una giusta indennità per i casi di espropriazione. Infatti, specie per i beni culturali aventi un rilievo non limitato al mercato italiano (quale certamente è l’Archivio in oggetto), a cagione della eccezionalità del loro valore storico, considerando anche l’onere economico che comporta la formulazione di una domanda di acquisto, del tutto normale – e non necessariamente speculativo - è la manifestazione di RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 21 interesse da parte di investitori stranieri, presso case d’asta di rinomanza internazionale che trattano normalmente beni del genere. [...]. Ne consegue che, per attribuire all’art. 99, comma 1, cod. beni cult. un significato che non sia in contrasto con i principi sovranazionali sulle indennità di espropriazione e che, nel contempo, tenga conto della particolarità del mercato dei beni culturali di altissimo interesse, occorre attribuire alla detta previsione normativa un significato non preclusivo nei confronti delle manifestazioni di interesse del mercato, formatesi al di fuori dei confini nazionali. Piuttosto, il criterio in esame deve essere riguardato come parametro da applicare in via preferenziale rispetto ad altri, senza che ciò impedisca di valutare, successivamente, dinamiche di domanda e offerta extraterritoriali. Nel caso di specie, il fatto che i cespiti in esame abbiano incontrato un interessamento soprattutto a livello internazionale e raramente a livello nazionale comporta che tale criterio preferenziale non può essere applicato e che il riferimento svolto dal consulente tecnico di ufficio agli esiti di aste internazionale sia da considerarsi corretto e aderente alla realtà del mercato. Ove si dovesse seguire il ragionamento svolto dal ricorrente incidentale, il quale evidenzia l’assenza di un reale interessamento del mercato nazionale nei confronti dell’Archivio in questione, ed applicare l’art. 99, comma 1, cod. beni cult. nel senso letterale e assoluto propugnato dal Ministero, bisognerebbe giungere alla paradossale conclusione che il bene espropriato ha un valore di mercato pari a zero, in quanto l’assenza di domande di acquisto di un bene a tale conclusione inevitabilmente condurrebbe». Nulla crede il collegio di dover aggiungere alla esaustività di queste considerazioni, in esse riflettendosi quella necessità di effettuare un giusto bilanciamento tra il valore intrinseco del bene vincolato – che potrebbe essere ingiustamente penalizzato se il mercato domestico RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 22 non consentisse di individuare transazioni aventi beni analoghi – e l'esigenza di assicurare comunque all'ablato un equo indennizzo per l'esproprio subito. E dunque la specifica doglianza di che trattasi non merita seguito alcuno. 6.1. il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale censurano sotto plurimi profili la decisione impugnata per aver essa condiviso e fatti propri i dubbi sull'autenticità degli scritti asseritamente ritenuti del Michelangelo rappresentati dal CTU all'esito dell'esame demandatogli, lamentando segnatamente che l'ordinanza pronunciata dalla corte fiorentina risulterebbe viziata per non aver rilevato che il CTU era andato ultra petita, per aver negato l'ammissibilità dei documenti prodotti dopo la chiusura dell'istruttoria peritale, per aver giudicato non sedimentati i giudizi emergenti da detti documenti, per aver escluso che l'esistenza del vincolo comprovasse l'autenticità degli scritti e per averne negato l'autenticità senza prove. 6.2. Si tratta di allegazione che in quanto incidenti sull'apprezzamento in fatto operato dal decidente di merito si sottraggono pregiudizialmente al richiesto scrutinio di legittimità non essendo notoriamente la Corte di Cassazione giudice del fatto sostanziale avanti al quale si possa pretendere di porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione di merito, tanto più ove lo scrutinio reclamato non intenda denunciare un vizio rientrante nella previsione dell'art. 360 cod. proc. civ., ma solo sollecitare una rinnovata valutazione delle risultanze processuali. 7. Analoghi preclusivi rilievi si impongono anche con riferimento alle contestazioni sollevate con l'ottavo, il nono ed il decimo motivo del ricorso principale – che censurano la decisione impugnata nella parte in cui questa ha escluso ogni inferenza decisoria delle circostanze allegate con riferimento all'asserita trattativa di vendita con un RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 23 potenziale acquirente russo – e con l'undicesimo motivo del ricorso principale – interloquente sul profilo della polizza fideiussoria –, anche qui rifluendo in entrambi i casi la critica ricorrente nella declinazione di censure di puro fatto, non sindacabili, per come qui formulate, in questa sede per i limiti propri del giudizio di cassazione che, come si è già detto, non si esercita sull'apprezzamento delle risultanze di prova a cui ha proceduto il giudice di merito. 8. Restano da esaminare il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso principale con i quali si censura la decisione impugnata per aver erroneamente proceduto alla liquidazione degli interessi determinandone la decorrenza non dalla data del decreto di esproprio, ma dalla data di pubblicazione della sentenza. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto afferenti al medesimo tema, sono fondati e vanno pertanto accolti. E' infatti affermazione di diritto vivente che poiché in materia di espropriazione l'obbligazione indennitaria concrete un debito di valuta, gli interessi legali, di natura compensativa, debbano essere corrisposti dal giorno dell'espropriazione fino alla data del deposito della somma medesima (ex plurimis, Cass., Sez. I, 18/08/2017, n. 20178), onde in parte qua l'impugnata decisione merita senz'altro censura. 9. Accolti dunque il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso principale, rigettati o dichiarati inammissibili i restanti, e così del pari per il ricorso incidentale, l'ordinanza impugnata va cassata nei limiti del motivi accolti e la causa va rinviata avanti alla Corte di Appello di Firenze per il seguito di competenza.
PQM
Accoglie il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, il secondo ed il dodicesimo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale e dichiara inammissibili i RG 19442/23 Festari-Min. Cultura Est. Cons. Marulli 24 restanti motivi del ricorso principale;
cassa l'impugnata ordinanza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Firenze che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2 ottobre 2025. Il Relatore Il Presidente Dott. Marco Marulli Dott. Guido Mercolino