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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/08/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1334/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1334 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
, nato a [...] il giorno 31.05.1983, in Parte_1 proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne
nato in data [...], entrambi residenti a [...]– Persona_1
San Paolo, in via Princesa Isabel, 175, CAP 13348-690 ed elettivamente domiciliati in Montebelluna (TV) via Dino Buzzati n. 9/int. 3 – 31044, presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Antonello e avv. Alessandro Cagol che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_1
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, Controparte_1
1 per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e all'udienza del 27/02/2025, celebrata ai sensi degli art. 127 ter e 281 sexies c.p.c., questo Giudice rilevava la nullità dell'atto introduttivo.
Rilevava, altresì, la mancata costituzione del resistente, disponeva la rinnovazione CP_1 della notifica del ricorso nei confronti di quest'ultimo, nelle forme e nei termini di legge, rinviando all'udienza del 12.05.2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che avveniva in data 10/09/2024.
Rinnovata la notifica, si costituiva il contestando in fatto e in diritto gli Controparte_1 assunti avversari e chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 275 c.p.c. nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 o, comunque, di rinviare la causa in attesa della suddetta pronuncia.
1. Sulle eccezioni avanzate dal . Controparte_1
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito avanzate dal nella memoria di costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti. CP_1
Il ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente Controparte_1
(rectius, il difetto della titolarità attiva del diritto), sul presupposto che la domanda azionata presuppone, in via incidentale, l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo ai di lei avi che, trattandosi di un diritto personale e assoluto, sarebbe azionabile dal solo titolare e sarebbe quindi precluso nel presente giudizio alla parte ricorrente.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1 della l.n. 1991/92 al comma 1 recita: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]”.
È evidente come il presupposto fattuale da cui dipende la domanda oggetto del presente giudizio non sia affatto l'accertamento della cittadinanza italiana in capo agli avi della parte ricorrente, come dedotto dalla difesa erariale, bensì lo status di discendente da cittadini italiani della parte ricorrente.
In altri termini, la domanda proposta dalla parte ricorrente postula l'accertamento della sua discendenza da cittadino italiano secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che, come noto, ha chiarito che in tema di cittadinanza “la prova è nella linea di trasmissione. […] Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
2 In tale prospettiva, il tema di indagine è limitato alla verifica della linea di trasmissione mediante la consultazione dei certificati di nascita che, in quanto atti pubblici, già contengono un accertamento del fatto costitutivo del diritto, ossia la discendenza da un cittadino italiano.
D'altro canto, diversamente opinando si giungerebbe ad un'inammissibile intrepretatio abrogans della normativa applicabile ratione temporis.
Per le motivazioni che precedono, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire in capo all'odierno ricorrente.
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente, conseguente al mancato avvio del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana innanzi al Consolato.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art.
2. L. n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi, e che ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In difetto di espressa previsione legislativa, tuttavia, il mancato avvio del procedimento amministrativo non può dirsi ostativo ai fini dell'accertamento del diritto in sede giudiziale, sì da determinare l'improcedibilità della relativa domanda, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
Va disattesa altresì l'ulteriore eccezione della resistente, che postula il rigetto della domanda sul presupposto dell'irretroattività delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità, in parte qua, della l. n. 555/1912, nonché sull'esaurimento del rapporto giuridico facente capo all'ava della parte ricorrente.
A tal riguardo appare sufficiente riportare quanto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466/2009: “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948
3 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Il ha poi dedotto la carenza di prova in ordine alla continuità della Controparte_1 conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e alla sua comunicabilità al discendente ricorrente.
Anche detta eccezione è priva di pregio sul rilievo che “chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Applicando il richiamato principio si osserva che parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio depositando i certificati relativi ai propri avi, debitamente apostillati e tradotti secondo la disciplina di cui agli art. 33 DPR 445/2000 e 22 DPR 396/2000, documenti cui, pertanto, può attribuirsi la medesima valenza dell'atto pubblico rilasciato in Italia quanto alla prova della linea di discendenza. Viceversa il , su cui incombe la prova del fatto CP_1 interruttivo della trasmissione, nulla ha dedotto specificatamente, né tantomeno ha prodotto documentazione a fondamento della (generica) eccezione.
2. Sull'istanza di sospensione del presente giudizio, avanzata dal Controparte_1 ai sensi dell'art 275 c.p.c..
Nel formulare tale istanza di sospensione il , seppur senza sollevare Controparte_1 specifica questione di legittimità costituzionale, ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 247/2024 del Tribunale di Bologna, la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del già richiamato art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui stabilisce che “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un. sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Ciò determina che l'istanza di sospensione avanzata dal , deve essere disattesa, anche CP_1 considerato che non risulta che la parte resistente, nel presente giudizio, abbia a sua volta posto una questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna, che avrebbe si determinato l'effetto sospensivo di cui all'art. 23, comma 3 cit..
4 Ciò premesso, appare comunque opportuno richiamare l'orientamento assunto sul punto da questo Tribunale, secondo cui tale questione appare manifestamente infondata per le seguenti ragioni:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
b) la materia della cittadinanza ricade nella competenza esclusiva degli Stati membri, posto che l'art. 117 co. 2 lett. i) stabilisce che “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
c) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, ragion per cui il limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
d) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti a un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
e) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
f) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Per quanto precede, anche l'istanza di sospensione va rigettata.
3. Sulle sopravvenienze normative introdotte dal D.l. n. 36 del 28/03/2025 e dalle disposizioni del disegno di legge sulla cittadinanza italiana approvato dal Consiglio dei Ministri n.121 del 28/03/2025.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, ai sensi dell'art.1 del citato D.L.: “alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere
5 mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Il citato d. l. 36/25 ha così fissato una specifica direttiva di diritto intertemporale, dettata da ragioni di opportunità (cfr. preambolo del provvedimento), stabilendo che tutte le domande introdotte entro il 27/03/2025, tra cui quella in disamina, debbano essere decise secondo la disciplina previgente e, dunque, senza tener conto delle modifiche legislative recentemente introdotte.
Considerato che è lo stesso Legislatore ad aver ritenuto opportuno differire l'applicazione della nuova disciplina alle domande successive all'entrata in vigore del decreto e che tale scelta non appare irragionevole, la fattispecie per cui è causa non può che restare indifferente alle pur richiamate sopravvenienze normative.
4. Nel merito
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo nato in [...] e precisamente a CA (CB) il giorno Persona_2
09/05/1866, successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio nato il Persona_2 Persona_3
giorno 20/03/1913;
- Da al di lui figlio nato Persona_3 Persona_4
il giorno 24/02/1947;
- Da al di lui figlio Persona_4 Parte_1
nato il [...] (odierno ricorrente);
6 - Da , al di lui figlio Parte_1 Persona_1
nato il 12712/2012(odierno ricorrente);
[...]
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato.
L'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, alla possibilità di presentazione della domanda e, quindi, alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
7
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1334/2024 così provvede: dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 26.08.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1334 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
, nato a [...] il giorno 31.05.1983, in Parte_1 proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne
nato in data [...], entrambi residenti a [...]– Persona_1
San Paolo, in via Princesa Isabel, 175, CAP 13348-690 ed elettivamente domiciliati in Montebelluna (TV) via Dino Buzzati n. 9/int. 3 – 31044, presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Antonello e avv. Alessandro Cagol che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_1
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, Controparte_1
1 per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e all'udienza del 27/02/2025, celebrata ai sensi degli art. 127 ter e 281 sexies c.p.c., questo Giudice rilevava la nullità dell'atto introduttivo.
Rilevava, altresì, la mancata costituzione del resistente, disponeva la rinnovazione CP_1 della notifica del ricorso nei confronti di quest'ultimo, nelle forme e nei termini di legge, rinviando all'udienza del 12.05.2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che avveniva in data 10/09/2024.
Rinnovata la notifica, si costituiva il contestando in fatto e in diritto gli Controparte_1 assunti avversari e chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 275 c.p.c. nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 o, comunque, di rinviare la causa in attesa della suddetta pronuncia.
1. Sulle eccezioni avanzate dal . Controparte_1
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito avanzate dal nella memoria di costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti. CP_1
Il ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente Controparte_1
(rectius, il difetto della titolarità attiva del diritto), sul presupposto che la domanda azionata presuppone, in via incidentale, l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo ai di lei avi che, trattandosi di un diritto personale e assoluto, sarebbe azionabile dal solo titolare e sarebbe quindi precluso nel presente giudizio alla parte ricorrente.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1 della l.n. 1991/92 al comma 1 recita: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]”.
È evidente come il presupposto fattuale da cui dipende la domanda oggetto del presente giudizio non sia affatto l'accertamento della cittadinanza italiana in capo agli avi della parte ricorrente, come dedotto dalla difesa erariale, bensì lo status di discendente da cittadini italiani della parte ricorrente.
In altri termini, la domanda proposta dalla parte ricorrente postula l'accertamento della sua discendenza da cittadino italiano secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che, come noto, ha chiarito che in tema di cittadinanza “la prova è nella linea di trasmissione. […] Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
2 In tale prospettiva, il tema di indagine è limitato alla verifica della linea di trasmissione mediante la consultazione dei certificati di nascita che, in quanto atti pubblici, già contengono un accertamento del fatto costitutivo del diritto, ossia la discendenza da un cittadino italiano.
D'altro canto, diversamente opinando si giungerebbe ad un'inammissibile intrepretatio abrogans della normativa applicabile ratione temporis.
Per le motivazioni che precedono, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire in capo all'odierno ricorrente.
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente, conseguente al mancato avvio del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana innanzi al Consolato.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art.
2. L. n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi, e che ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In difetto di espressa previsione legislativa, tuttavia, il mancato avvio del procedimento amministrativo non può dirsi ostativo ai fini dell'accertamento del diritto in sede giudiziale, sì da determinare l'improcedibilità della relativa domanda, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
Va disattesa altresì l'ulteriore eccezione della resistente, che postula il rigetto della domanda sul presupposto dell'irretroattività delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità, in parte qua, della l. n. 555/1912, nonché sull'esaurimento del rapporto giuridico facente capo all'ava della parte ricorrente.
A tal riguardo appare sufficiente riportare quanto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466/2009: “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948
3 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Il ha poi dedotto la carenza di prova in ordine alla continuità della Controparte_1 conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e alla sua comunicabilità al discendente ricorrente.
Anche detta eccezione è priva di pregio sul rilievo che “chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Applicando il richiamato principio si osserva che parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio depositando i certificati relativi ai propri avi, debitamente apostillati e tradotti secondo la disciplina di cui agli art. 33 DPR 445/2000 e 22 DPR 396/2000, documenti cui, pertanto, può attribuirsi la medesima valenza dell'atto pubblico rilasciato in Italia quanto alla prova della linea di discendenza. Viceversa il , su cui incombe la prova del fatto CP_1 interruttivo della trasmissione, nulla ha dedotto specificatamente, né tantomeno ha prodotto documentazione a fondamento della (generica) eccezione.
2. Sull'istanza di sospensione del presente giudizio, avanzata dal Controparte_1 ai sensi dell'art 275 c.p.c..
Nel formulare tale istanza di sospensione il , seppur senza sollevare Controparte_1 specifica questione di legittimità costituzionale, ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 247/2024 del Tribunale di Bologna, la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del già richiamato art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui stabilisce che “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un. sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Ciò determina che l'istanza di sospensione avanzata dal , deve essere disattesa, anche CP_1 considerato che non risulta che la parte resistente, nel presente giudizio, abbia a sua volta posto una questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna, che avrebbe si determinato l'effetto sospensivo di cui all'art. 23, comma 3 cit..
4 Ciò premesso, appare comunque opportuno richiamare l'orientamento assunto sul punto da questo Tribunale, secondo cui tale questione appare manifestamente infondata per le seguenti ragioni:
a) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
b) la materia della cittadinanza ricade nella competenza esclusiva degli Stati membri, posto che l'art. 117 co. 2 lett. i) stabilisce che “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
c) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, ragion per cui il limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
d) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti a un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
e) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
f) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Per quanto precede, anche l'istanza di sospensione va rigettata.
3. Sulle sopravvenienze normative introdotte dal D.l. n. 36 del 28/03/2025 e dalle disposizioni del disegno di legge sulla cittadinanza italiana approvato dal Consiglio dei Ministri n.121 del 28/03/2025.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, ai sensi dell'art.1 del citato D.L.: “alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4,5,7,8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere
5 mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Il citato d. l. 36/25 ha così fissato una specifica direttiva di diritto intertemporale, dettata da ragioni di opportunità (cfr. preambolo del provvedimento), stabilendo che tutte le domande introdotte entro il 27/03/2025, tra cui quella in disamina, debbano essere decise secondo la disciplina previgente e, dunque, senza tener conto delle modifiche legislative recentemente introdotte.
Considerato che è lo stesso Legislatore ad aver ritenuto opportuno differire l'applicazione della nuova disciplina alle domande successive all'entrata in vigore del decreto e che tale scelta non appare irragionevole, la fattispecie per cui è causa non può che restare indifferente alle pur richiamate sopravvenienze normative.
4. Nel merito
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo nato in [...] e precisamente a CA (CB) il giorno Persona_2
09/05/1866, successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio nato il Persona_2 Persona_3
giorno 20/03/1913;
- Da al di lui figlio nato Persona_3 Persona_4
il giorno 24/02/1947;
- Da al di lui figlio Persona_4 Parte_1
nato il [...] (odierno ricorrente);
6 - Da , al di lui figlio Parte_1 Persona_1
nato il 12712/2012(odierno ricorrente);
[...]
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato.
L'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, alla possibilità di presentazione della domanda e, quindi, alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1334/2024 così provvede: dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 26.08.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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