Art. 10. Formazione e addestramento 1. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.".
Nota all' art. 10 :
- Il secondo comma dell'art. 15 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente: "I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta".
Nota all' art. 10 :
- Il secondo comma dell'art. 15 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente: "I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta".