TAR
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01614/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00502 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01614/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo,
Via Giuseppe La Farina n. 13/A;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo prot. n. -OMISSIS-del 19/06/2025 di comunicazione/informativa di interdittiva antimafia emanato dal Prefetto di Palermo. N. 01614/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di
Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. SC LI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in esame, notificato il 2 settembre 2025 e depositato in data 11 settembre 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 giugno 2025 con il quale la Prefettura di Palermo gli ha comunicato ai sensi degli artt. 67 e 84 D.lgs. n.
159/2011 la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. n. 159/2011.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 25, 27, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6, paragrafi 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dei principi di diritto e legalità”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto i presupposti costitutivi delle informazioni e comunicazioni interdittive, così come delineate dal codice antimafia (art. 92 e ss. D.lgs. n. 159/2011) e plasmate dal “diritto vivente”, difetterebbero della tipicità e della determinatezza necessarie a renderne prevedibile per i destinatari l'applicazione, fondandosi sul criterio logico-dimostrativo del “più probabile che non”.
2) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 67, 83, 84, 85, 86,
91 e 93 e 94 bis D.lgs. n. 159/2011 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, N. 01614/2025 REG.RIC.
travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta –
Difetto di motivazione – Carenza di istruttoria – Illogicità e contraddittorietà – Errore nei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dei principi generali di correttezza, buona fede e di proporzionalità – Valutazione non complessiva degli elementi –
Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza e trasparenza della azione amministrativa”.
Il provvedimento impugnato avrebbe fatto malgoverno della disciplina normativa di cui agli artt. 67, 83 e 84 ss. D.lgs. n. 159/2011, fondandosi su condanne riportate dal ricorrente nel certificato del casellario giudiziale, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, risalenti nel tempo: non sarebbe stato adeguatamente provato un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale dell'impresa, né sarebbero state evidenziate condotte realmente sintomatiche della permeabilità attuale e concreta della stessa all'influenza criminale; inoltre il Prefetto di Palermo avrebbe totalmente omesso di verificare l'eventuale ricorrenza di presupposti legittimanti l'applicazione di misure alternative a quella inibitoria, incorrendo dunque nella violazione dell'art. 94-bis D.lgs. n. 159/2011.
3) “Violazione dei principi generali di correttezza e buona fede – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, legittimo affidamento e trasparenza della azione amministrativa”.
Il comportamento dell'Amministrazione si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza, imparzialità e buona fede, la cui lesione deriverebbe dall'emanazione del provvedimento impugnato senza lo svolgimento di adeguata e sufficiente istruttoria, volta a verificare la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti attestanti il perdurante e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
4) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 9 e 10 bis L. 241/1990, dell'art. 92
D.lgs.159/2011, dell'art. 6 e 13 CEDU, del principio del giusto processo e del diritto di difesa, violazione dell'art. 24 Cost., violazione del principio del contraddittorio, N. 01614/2025 REG.RIC.
contraddittorietà, incoerenza ed irragionevolezza dei provvedimenti impugnati illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui la Prefettura di
Palermo ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del ricorrente.
2. Si sono costituiti il Ministero e l'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, i quali hanno depositato documenti e, con successiva memoria, hanno concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Viene in decisione il provvedimento con il quale la Prefettura di Palermo ha emesso nei confronti del ricorrente una comunicazione antimafia, dopo avere acquisito aggiornato casellario giudiziale dal quale è emerso che lo stesso è stato destinatario di una misura ritenuta ostativa, ai sensi dell'art. 67 cod. antimafia, in assenza di una pronuncia di riabilitazione.
2. Il ricorso è complessivamente infondato in quanto muove da una errata sovrapposizione tra le comunicazioni antimafia e le informazioni antimafia.
Come è noto entrambi i provvedimenti sono definiti dall'art. 84 del D.lgs. 159/2011 e consistono rispettivamente “nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67” (comma 2) e cioè
l'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione personali previste nel Libro I, Capo II, del D.lgs. n. 159/2011 e statuite dall'autorità giudiziaria, o di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 640, comma 2, n. 1 e
640-bis c.p., e “nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché fatto salvo quanto previsto dall'art. 91 co. 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali N. 01614/2025 REG.RIC.
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel co. 4” (comma 3).
Sia la comunicazione che l'informazione antimafia sono precedute dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, istituita presso il Ministero dell'Interno ma mentre la prima si limita a “fotografare” una situazione di permeabilità mafiosa cristallizzata in un provvedimento giurisdizionale definitivo e ha un contenuto vincolato, di tipo accertativo, che attesta l'esistenza di una situazione tipizzata nel provvedimento di prevenzione o nella sentenza di condanna, l'informazione antimafia
è un provvedimento discrezionale e consiste (oltre che, come la comunicazione, nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011), nell'attestazione di specifici elementi fattuali indicativi di obiettivi indici sintomatici di collegamenti dell'impresa con associazioni criminali, con esclusione di ogni automatismo rispetto all'emissione di un provvedimento in sede penale.
La sostanziale diversità dei due strumenti previsti dal Codice antimafia è stata ripetutamente evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo
Tribunale, che ha sottolineato come l'informativa antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall'analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali sintomatici di connessioni con associazioni criminali. La comunicazione antimafia è invece un atto amministrativo di natura autoritativa privo di qualunque discrezionalità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2773; C.G.A.R.S. 9 settembre 2024 n. 687; T.A.R. Sicilia, Palermo,
Sez. I, 22 gennaio 2025, n. 151).
Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 178/2021 ha definitivamente precisato che: “La comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 84, comma 2, cod. antimafia, consiste in una attestazione circa la sussistenza di una delle cause di N. 01614/2025 REG.RIC.
decadenza, di sospensione o di divieto di cui al precedente art. 67. Tale articolo stabilisce che le persone alle quali sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia non possono essere destinatarie di un'ampia gamma di provvedimenti di natura autorizzatoria, concessoria o abilitativa
(comma 1). Così, l'applicazione di una misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti (comma 2). I divieti
e le decadenze, inoltre, operano (per un periodo di cinque anni) anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la stessa persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (comma 4).
Il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, invece, è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, quando non emerge,
a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza delle citate cause di decadenza, sospensione o divieto (art. 88, comma 1, cod. antimafia).
La comunicazione antimafia, in conclusione, è il frutto di un'attività amministrativa vincolata, volta al mero accertamento delle cause di decadenza o divieto di cui all'art.
67 cod. antimafia”.
3. Sulla scorta di quanto precede risultano infondati i primi tre motivi di ricorso, tutti incentrati su una erronea sovrapposizione tra l'istituto della comunicazione antimafia e quello della informativa antimafia interdittiva.
Ed invero il Prefetto nel redigere la comunicazione antimafia, oggetto del presente giudizio, non godeva di alcuna discrezionalità, dovendosi limitare unicamente a notiziare l'amministrazione richiedente dell'esistenza o meno di una delle cause di decadenza o di divieto tassativamente previste dalla legge, rimanendogli assolutamente interdetta ogni valutazione in merito all'attualità del pericolo N. 01614/2025 REG.RIC.
dell'infiltrazione mafiosa e non potendo tener conto della condotta tenuta nel corso degli anni più recenti dal ricorrente.
Peraltro non risulta che il ricorrente abbia ottenuto la riabilitazione; di conseguenza, la resistente Prefettura era tenuta ad emettere, come da esplicita previsione normativa, il provvedimento interdittivo oggetto di impugnazione.
4. Del pari infondato è il quarto motivo.
Invero l'assenza di ogni valutazione discrezionale del Prefetto trova indiretta conferma dalla novella legislativa che ha regolamentato la partecipazione procedimentale del soggetto destinatario del provvedimento.
L'art. 92 bis cod. antimafia prevede, infatti, che il Prefetto dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, solo ove ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, non nelle ipotesi in cui deve rilasciare, come nel caso di specie, comunicazione interdittiva antimafia. Per il legislatore, dunque, all'assenza di ogni discrezionalità è speculare l'irrilevanza della partecipazione procedimentale (in tal senso, C.G.A.R.S. 25 luglio 2024 n. 588).
5. In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso in quanto infondato, va rigettato.
6. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01614/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR EZ, Presidente
SC LI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SC LI OR EZ
IL SEGRETARIO N. 01614/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00502 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01614/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo,
Via Giuseppe La Farina n. 13/A;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo prot. n. -OMISSIS-del 19/06/2025 di comunicazione/informativa di interdittiva antimafia emanato dal Prefetto di Palermo. N. 01614/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di
Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. SC LI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in esame, notificato il 2 settembre 2025 e depositato in data 11 settembre 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 giugno 2025 con il quale la Prefettura di Palermo gli ha comunicato ai sensi degli artt. 67 e 84 D.lgs. n.
159/2011 la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. n. 159/2011.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 25, 27, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6, paragrafi 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dei principi di diritto e legalità”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto i presupposti costitutivi delle informazioni e comunicazioni interdittive, così come delineate dal codice antimafia (art. 92 e ss. D.lgs. n. 159/2011) e plasmate dal “diritto vivente”, difetterebbero della tipicità e della determinatezza necessarie a renderne prevedibile per i destinatari l'applicazione, fondandosi sul criterio logico-dimostrativo del “più probabile che non”.
2) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 67, 83, 84, 85, 86,
91 e 93 e 94 bis D.lgs. n. 159/2011 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, N. 01614/2025 REG.RIC.
travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta –
Difetto di motivazione – Carenza di istruttoria – Illogicità e contraddittorietà – Errore nei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dei principi generali di correttezza, buona fede e di proporzionalità – Valutazione non complessiva degli elementi –
Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza e trasparenza della azione amministrativa”.
Il provvedimento impugnato avrebbe fatto malgoverno della disciplina normativa di cui agli artt. 67, 83 e 84 ss. D.lgs. n. 159/2011, fondandosi su condanne riportate dal ricorrente nel certificato del casellario giudiziale, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, risalenti nel tempo: non sarebbe stato adeguatamente provato un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale dell'impresa, né sarebbero state evidenziate condotte realmente sintomatiche della permeabilità attuale e concreta della stessa all'influenza criminale; inoltre il Prefetto di Palermo avrebbe totalmente omesso di verificare l'eventuale ricorrenza di presupposti legittimanti l'applicazione di misure alternative a quella inibitoria, incorrendo dunque nella violazione dell'art. 94-bis D.lgs. n. 159/2011.
3) “Violazione dei principi generali di correttezza e buona fede – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, legittimo affidamento e trasparenza della azione amministrativa”.
Il comportamento dell'Amministrazione si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza, imparzialità e buona fede, la cui lesione deriverebbe dall'emanazione del provvedimento impugnato senza lo svolgimento di adeguata e sufficiente istruttoria, volta a verificare la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti attestanti il perdurante e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
4) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 9 e 10 bis L. 241/1990, dell'art. 92
D.lgs.159/2011, dell'art. 6 e 13 CEDU, del principio del giusto processo e del diritto di difesa, violazione dell'art. 24 Cost., violazione del principio del contraddittorio, N. 01614/2025 REG.RIC.
contraddittorietà, incoerenza ed irragionevolezza dei provvedimenti impugnati illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui la Prefettura di
Palermo ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del ricorrente.
2. Si sono costituiti il Ministero e l'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, i quali hanno depositato documenti e, con successiva memoria, hanno concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Viene in decisione il provvedimento con il quale la Prefettura di Palermo ha emesso nei confronti del ricorrente una comunicazione antimafia, dopo avere acquisito aggiornato casellario giudiziale dal quale è emerso che lo stesso è stato destinatario di una misura ritenuta ostativa, ai sensi dell'art. 67 cod. antimafia, in assenza di una pronuncia di riabilitazione.
2. Il ricorso è complessivamente infondato in quanto muove da una errata sovrapposizione tra le comunicazioni antimafia e le informazioni antimafia.
Come è noto entrambi i provvedimenti sono definiti dall'art. 84 del D.lgs. 159/2011 e consistono rispettivamente “nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67” (comma 2) e cioè
l'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione personali previste nel Libro I, Capo II, del D.lgs. n. 159/2011 e statuite dall'autorità giudiziaria, o di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 640, comma 2, n. 1 e
640-bis c.p., e “nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché fatto salvo quanto previsto dall'art. 91 co. 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali N. 01614/2025 REG.RIC.
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel co. 4” (comma 3).
Sia la comunicazione che l'informazione antimafia sono precedute dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, istituita presso il Ministero dell'Interno ma mentre la prima si limita a “fotografare” una situazione di permeabilità mafiosa cristallizzata in un provvedimento giurisdizionale definitivo e ha un contenuto vincolato, di tipo accertativo, che attesta l'esistenza di una situazione tipizzata nel provvedimento di prevenzione o nella sentenza di condanna, l'informazione antimafia
è un provvedimento discrezionale e consiste (oltre che, come la comunicazione, nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011), nell'attestazione di specifici elementi fattuali indicativi di obiettivi indici sintomatici di collegamenti dell'impresa con associazioni criminali, con esclusione di ogni automatismo rispetto all'emissione di un provvedimento in sede penale.
La sostanziale diversità dei due strumenti previsti dal Codice antimafia è stata ripetutamente evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo
Tribunale, che ha sottolineato come l'informativa antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall'analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali sintomatici di connessioni con associazioni criminali. La comunicazione antimafia è invece un atto amministrativo di natura autoritativa privo di qualunque discrezionalità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2773; C.G.A.R.S. 9 settembre 2024 n. 687; T.A.R. Sicilia, Palermo,
Sez. I, 22 gennaio 2025, n. 151).
Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 178/2021 ha definitivamente precisato che: “La comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 84, comma 2, cod. antimafia, consiste in una attestazione circa la sussistenza di una delle cause di N. 01614/2025 REG.RIC.
decadenza, di sospensione o di divieto di cui al precedente art. 67. Tale articolo stabilisce che le persone alle quali sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia non possono essere destinatarie di un'ampia gamma di provvedimenti di natura autorizzatoria, concessoria o abilitativa
(comma 1). Così, l'applicazione di una misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti (comma 2). I divieti
e le decadenze, inoltre, operano (per un periodo di cinque anni) anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la stessa persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (comma 4).
Il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, invece, è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, quando non emerge,
a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza delle citate cause di decadenza, sospensione o divieto (art. 88, comma 1, cod. antimafia).
La comunicazione antimafia, in conclusione, è il frutto di un'attività amministrativa vincolata, volta al mero accertamento delle cause di decadenza o divieto di cui all'art.
67 cod. antimafia”.
3. Sulla scorta di quanto precede risultano infondati i primi tre motivi di ricorso, tutti incentrati su una erronea sovrapposizione tra l'istituto della comunicazione antimafia e quello della informativa antimafia interdittiva.
Ed invero il Prefetto nel redigere la comunicazione antimafia, oggetto del presente giudizio, non godeva di alcuna discrezionalità, dovendosi limitare unicamente a notiziare l'amministrazione richiedente dell'esistenza o meno di una delle cause di decadenza o di divieto tassativamente previste dalla legge, rimanendogli assolutamente interdetta ogni valutazione in merito all'attualità del pericolo N. 01614/2025 REG.RIC.
dell'infiltrazione mafiosa e non potendo tener conto della condotta tenuta nel corso degli anni più recenti dal ricorrente.
Peraltro non risulta che il ricorrente abbia ottenuto la riabilitazione; di conseguenza, la resistente Prefettura era tenuta ad emettere, come da esplicita previsione normativa, il provvedimento interdittivo oggetto di impugnazione.
4. Del pari infondato è il quarto motivo.
Invero l'assenza di ogni valutazione discrezionale del Prefetto trova indiretta conferma dalla novella legislativa che ha regolamentato la partecipazione procedimentale del soggetto destinatario del provvedimento.
L'art. 92 bis cod. antimafia prevede, infatti, che il Prefetto dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, solo ove ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, non nelle ipotesi in cui deve rilasciare, come nel caso di specie, comunicazione interdittiva antimafia. Per il legislatore, dunque, all'assenza di ogni discrezionalità è speculare l'irrilevanza della partecipazione procedimentale (in tal senso, C.G.A.R.S. 25 luglio 2024 n. 588).
5. In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso in quanto infondato, va rigettato.
6. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01614/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR EZ, Presidente
SC LI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SC LI OR EZ
IL SEGRETARIO N. 01614/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.