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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/11/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario, dott.ssa RI Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
T R A
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dall'Avv. Filippo Saverio Folino, nel cui studio in Lamezia
Terme (CZ), via delle Rose n. 9, ha eletto domicilio;
- Parte Attrice-
c.f. , in persona del Sindaco, Parte_2 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso come da comparsa di nuovo difensore e da procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce e da delibera di G.C. n. 31 del 16.4.2024, dall'avv. Gabriele Ruffino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marina di Nocera Terinese (CZ),
Viale Stazione n. 355;
-Parte Convenuta-
OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 2050 c.c.;
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 10.09.2025 i procuratori delle parti così precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del Sindaco, l.r.p.t. per sentirlo condannare al Parte_2
risarcimento dei danni subiti in occasione di una festa patronale tenutasi in detto
Comune in data 15.08.2014.
Deduceva che durante lo spettacolo pirotecnico, alcuni tizzoni , generati dal lancio dei fuochi d'artifici, cadevano sulla folla , posizionata per l'occasione, sul lungomare;
che uno di questi tizzoni, colpiva essa istante provocandole lesioni alla gamba;
che interveniva sul posto la compagnia dei Carabinieri di;
Parte_2
che, a seguito delle lesioni riportate faceva ricorso alle cure del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme ove i sanitari le diagnosticavano: “ ferita III media alla gamba dx, da scoppio di fuoco d'artificio, presenza ferita lacera, margini sfrangiati, interessante cute-sottocute con integrità della fascia muscolo tendinea, a livello della faccia mediale del III medio della gamba dx”, rendendo necessaria la medicazione mediante l'applicazione di vari punti di sutura;
che a seguito di tale sinistro veniva inoltrata diffida formale al ed ulteriore Parte_2
richiesta di risarcimento dei danni, senza alcun esito.
Tanto premesso concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto.
In via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato invito della negoziazione assistita e la carenza di legittimazione passiva per non avere commissionato alcuno spettacolo pirotecnico. 3
Nel merito deduceva che la festa tenutasi in data 15.8.2014 era stata organizzata dalla comunità religiosa in occasione della festa della Madonna dell'Assunta e che era una festa parrocchiale.
Tanto premesso, concludeva come in atti.
Disposta la delega del fascicolo al sottoscritto giudice, in data 18.3.2023; fissata l'udienza di comparizione;
depositate le memorie istruttorie;
autorizzata la chiamata del terzo;
dichiarata la decadenza di parte attrice per mancata chiamata del terzo;
fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e il termine per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile essedo stato esperito in corso di causa, il tentativo di negoziazione assistita.
Nel merito, la domanda va disattesa.
L'art. 2050 c.c. recita che: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento dei danni, se non prova di avere adottato tutte le misura idonee a evitare il danno”. Si tratta di responsabilità oggettiva e l'onere della prova è a carico del soggetto che ha esercitato l'attività pericolosa il quale, deve dimostrare di avere preso tutte le misure idonee al fine di scongiurare danni a terzi.
Nel caso di specie, l'attività pirotecnica descritta dall'attrice può essere qualificata come pericolosa e il soggetto che l'ha organizzata o l'ha gestita risponde ai sensi dell'art. 2050 c.c., salvo che provi di avere adottato tutte le misure di sicurezza previste in tali casi.
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha evocato in giudizio solo il Parte_2
soggetto che non ha cagionato il danno in quanto non solo non ha
[...]
organizzato la festa (che è stata organizzata dalla Parrocchia Santa RI NA 4
della famiglia) ma non ha gestito neanche i fuochi d'artificio (cfr. delibera comunale in atti da cui si evince che il ha solo elargito un contributo in occasione delle Pt_2
feste religiose).
Per tali motivi, l'eccezione spiegata dall'Ente di difetto di legittimazione passiva va accolta.
Va premesso, in punto di diritto che secondo le regole del processo civile è l'attore che sceglie chi convenire in giudizio.
Nel caso concreto, parte attrice ha evocato solo il Comune e ha fatto decorrere infruttuosamente il termine perentorio per chiamare in causa il terzo Parrocchia
Santa RI NA della famiglia.
Ne discende che da tale comportamento processuale il giudice ha rigettato la richiesta di rimessione in termini in quanto parte attrice non ha dato prova di un impedimento imprevedibile che gli ha impedito la chiamata, nel termine perentorio indicato dal giudice.
Dalla documentazione depositata dal è stato provato che la festa è stata Pt_2
organizzata da terzi, ne consegue che alcuna responsabilità può essere imputata all nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_1
Da ciò ne consegue che anche le prove orali sono state implicitamente rigettate in quanto alcune non contestate ed alcune inammissibili (cap. 2) trattando di rapporti contrattuali con la P.A. che vanno provati esclusivamente per via documentale.
Le norme richiamate da parte attrice riguardo le responsabilità personale degli amministratori locali (artt. 54 e 57 del TUEL) vanno disattese tenuto conto che non vi è prova che il sindaco abbia agito con dolo o colpa grave o abbia violato un diritto soggettivo altrui, né la prova orale richiesta dall'attrice conteneva capitoli finalizzati a dimostrare tale assunto.
Le altre questioni restano assorbite. 5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, fasi studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da - parte attrice - contro Parte_1
in persona del Sindaco l.r.p.t. - parte convenuta-, ogni Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
[...]
2. rigetta la domanda;
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi € 1.700,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Lamezia Terme, 13.11.2025.
Giudice Onorario
dott.ssa RI Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario, dott.ssa RI Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
T R A
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dall'Avv. Filippo Saverio Folino, nel cui studio in Lamezia
Terme (CZ), via delle Rose n. 9, ha eletto domicilio;
- Parte Attrice-
c.f. , in persona del Sindaco, Parte_2 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso come da comparsa di nuovo difensore e da procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce e da delibera di G.C. n. 31 del 16.4.2024, dall'avv. Gabriele Ruffino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marina di Nocera Terinese (CZ),
Viale Stazione n. 355;
-Parte Convenuta-
OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 2050 c.c.;
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 10.09.2025 i procuratori delle parti così precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del Sindaco, l.r.p.t. per sentirlo condannare al Parte_2
risarcimento dei danni subiti in occasione di una festa patronale tenutasi in detto
Comune in data 15.08.2014.
Deduceva che durante lo spettacolo pirotecnico, alcuni tizzoni , generati dal lancio dei fuochi d'artifici, cadevano sulla folla , posizionata per l'occasione, sul lungomare;
che uno di questi tizzoni, colpiva essa istante provocandole lesioni alla gamba;
che interveniva sul posto la compagnia dei Carabinieri di;
Parte_2
che, a seguito delle lesioni riportate faceva ricorso alle cure del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme ove i sanitari le diagnosticavano: “ ferita III media alla gamba dx, da scoppio di fuoco d'artificio, presenza ferita lacera, margini sfrangiati, interessante cute-sottocute con integrità della fascia muscolo tendinea, a livello della faccia mediale del III medio della gamba dx”, rendendo necessaria la medicazione mediante l'applicazione di vari punti di sutura;
che a seguito di tale sinistro veniva inoltrata diffida formale al ed ulteriore Parte_2
richiesta di risarcimento dei danni, senza alcun esito.
Tanto premesso concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto.
In via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato invito della negoziazione assistita e la carenza di legittimazione passiva per non avere commissionato alcuno spettacolo pirotecnico. 3
Nel merito deduceva che la festa tenutasi in data 15.8.2014 era stata organizzata dalla comunità religiosa in occasione della festa della Madonna dell'Assunta e che era una festa parrocchiale.
Tanto premesso, concludeva come in atti.
Disposta la delega del fascicolo al sottoscritto giudice, in data 18.3.2023; fissata l'udienza di comparizione;
depositate le memorie istruttorie;
autorizzata la chiamata del terzo;
dichiarata la decadenza di parte attrice per mancata chiamata del terzo;
fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e il termine per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile essedo stato esperito in corso di causa, il tentativo di negoziazione assistita.
Nel merito, la domanda va disattesa.
L'art. 2050 c.c. recita che: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento dei danni, se non prova di avere adottato tutte le misura idonee a evitare il danno”. Si tratta di responsabilità oggettiva e l'onere della prova è a carico del soggetto che ha esercitato l'attività pericolosa il quale, deve dimostrare di avere preso tutte le misure idonee al fine di scongiurare danni a terzi.
Nel caso di specie, l'attività pirotecnica descritta dall'attrice può essere qualificata come pericolosa e il soggetto che l'ha organizzata o l'ha gestita risponde ai sensi dell'art. 2050 c.c., salvo che provi di avere adottato tutte le misure di sicurezza previste in tali casi.
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha evocato in giudizio solo il Parte_2
soggetto che non ha cagionato il danno in quanto non solo non ha
[...]
organizzato la festa (che è stata organizzata dalla Parrocchia Santa RI NA 4
della famiglia) ma non ha gestito neanche i fuochi d'artificio (cfr. delibera comunale in atti da cui si evince che il ha solo elargito un contributo in occasione delle Pt_2
feste religiose).
Per tali motivi, l'eccezione spiegata dall'Ente di difetto di legittimazione passiva va accolta.
Va premesso, in punto di diritto che secondo le regole del processo civile è l'attore che sceglie chi convenire in giudizio.
Nel caso concreto, parte attrice ha evocato solo il Comune e ha fatto decorrere infruttuosamente il termine perentorio per chiamare in causa il terzo Parrocchia
Santa RI NA della famiglia.
Ne discende che da tale comportamento processuale il giudice ha rigettato la richiesta di rimessione in termini in quanto parte attrice non ha dato prova di un impedimento imprevedibile che gli ha impedito la chiamata, nel termine perentorio indicato dal giudice.
Dalla documentazione depositata dal è stato provato che la festa è stata Pt_2
organizzata da terzi, ne consegue che alcuna responsabilità può essere imputata all nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_1
Da ciò ne consegue che anche le prove orali sono state implicitamente rigettate in quanto alcune non contestate ed alcune inammissibili (cap. 2) trattando di rapporti contrattuali con la P.A. che vanno provati esclusivamente per via documentale.
Le norme richiamate da parte attrice riguardo le responsabilità personale degli amministratori locali (artt. 54 e 57 del TUEL) vanno disattese tenuto conto che non vi è prova che il sindaco abbia agito con dolo o colpa grave o abbia violato un diritto soggettivo altrui, né la prova orale richiesta dall'attrice conteneva capitoli finalizzati a dimostrare tale assunto.
Le altre questioni restano assorbite. 5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, fasi studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da - parte attrice - contro Parte_1
in persona del Sindaco l.r.p.t. - parte convenuta-, ogni Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
[...]
2. rigetta la domanda;
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi € 1.700,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Lamezia Terme, 13.11.2025.
Giudice Onorario
dott.ssa RI Leone