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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU ER, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18879/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000013130002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12881/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente spedito e depositato la contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato, emesso nei suoi confronti in solido con i sigg. Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3; con l'atto impugnato l'Ufficio Territoriale di Civitavecchia ha provveduto alla liquidazione delle imposte indirette dovute sulla sentenza n. 1313/2021 del 06 dicembre 2021, nella quale l'odierna ricorrente era convenuta, emessa dal Tribunale di Civitavecchia che ha disposto la divisione di beni ereditari con conguagli.
Espone la ricorrente che, a seguito della divisione, a fronte di una massa ereditaria del valore di
€ 111.917,00 è stato generato un conguaglio pari ad € 56.473,32, ritenuto dall'Ufficio assoggettabile a tassazione con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari pari al 9%, mentre sulla restante parte della massa ereditaria, pari ad € 55.443,68 (111.917,00-56.473,32) è stata applicata l'aliquota dell'1%, prevista per la divisione, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Lamenta la ricorrente:
A. INFONDATEZZA / ERRONEITÀ NEL MERITO DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IMPUGNATI; in particolare, l'Agenzia delle Entrate ha preso a riferimento per la liquidazione delle imposte il valore del bene attribuito alla sig.ra Ricorrente_1, senza sottrarre da esso il valore del diritto di abitazione della stessa Ricorrente_1: il valore del bene in divisione attribuito alla sig.ra Ricorrente_1, ossia dell'appartamento al piano primo di Indirizzo_1 in Anguillara Sabazia, al netto del diritto di abitazione proprio della sig.ra Ricorrente_1, è pari ad € 84.709,97 e non ad € 111.917,00, come considerato dalla Agenzia delle Entrate (quest'ultimo è infatti il valore del bene se non ci fosse il diritto di abitazione della sig.ra Ricorrente_1, ma non è il valore del bene che va tenuto in sconsiderazione in sede di divisione, tanto è vero che il Giudice civile, nel calcolare il valore dei conguagli da attribuire agli altri comproprietari in ragione delle rispettive quote, ha fatto riferimento al valore di € 84.709,97 e non al maggiore valore di
€ 111.917,00). Comunque, è illegittima l'applicazione dell'aliquota del 9% alle somme individuate dal
Giudice come conguaglio in favore dei condividenti non assegnatari di beni immobili.
B. ILLEGITTIMITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER ASSENZA/CARENZA DI MOTIVAZIONI E
VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 212/2000, ART. 3 L. 241/90 E ART. 3, 23, 24, 53, 97 DELLA
COSTITUZIONE. L'atto impositivo oggetto di impugnazione presenta una motivazione criptica, carente e non presenta in allegato alcuno dei documenti richiamati nell'atto stesso, contrariamente a quanto raccomandato dalle disposizioni di riferimento.
C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA – ART. 53 DELLA
COSTITUZIONE..
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Roma contrastando analiticamente il ricorso.
La controversia veniva decisa in data 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso può considerarsi fondato nei limiti infra precisati.
Non coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, atteso che la motivazione dell'atto impugnato reca gli elementi essenziali per far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa erariale. Neppure può essere condiviso l'argomento incentrato sulla pretesa violazione della capacità contributiva, atteso che la tassazione fa riferimento ad una effettiva attribuzione patrimoniale.
Quanto al resto, giova considerare che la disciplina sull'imposta di registro applicabile alle divisioni è contenuta negli articoli 34 del Testo Unico in materia, D.P.R. n. 131/1986, e 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto;
in base a tali disposizioni, in linea generale, l'atto di divisione è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota dell'1%; tuttavia, se ad un soggetto sono assegnati beni aventi un valore superiore a quello a lui spettante sulla massa comune, relativamente a questa eccedenza si applicano le norme relative ai trasferimenti. Sul punto, la circolare n. 18/E del 2013, chiarisce che
“costituisce divisione con conguaglio l'assegnazione ad un condividente di beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti”.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'articolo 34 del richiamato TU sancisce una presunzione assoluta in virtù della quale, ai fini dell'imposta di registro, la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune “deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall'eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti” (Cassazione, n. 6142/2023).
Sulla base di tali presupposti, l'Ufficio ha determinato la pretesa impositiva sulla base del seguente ragionamento: la CTU ha determinato il valore della piena proprietà dell'immobile in euro 111.917,00 e il diritto di abitazione in euro 27.702,02; la quota di diritto della sig.ra Ricorrente_1 è pari ad euro 55.443,68 (rappresentata da euro 28.236,66 - pari ai 2/6 di 84.709,98- e dal diritto di abitazione euro 27.702,02); l'immobile oggetto di divisione, del valore di euro 111.917,00, è stato assegnato alla sig.ra Ricorrente_1, che è dunque tenuta a corrispondere agli altri condividenti, a titolo di conguaglio, la somma totale di euro
56.473,32 (111.917,00-55.443,68).
Ma tale ragionamento è parzialmente errato.
È infatti principio consolidato (cfr. Sezioni Unite della Cassazione, n. 4847 del 2013) in materia di computo del valore del diritto di abitazione di uno dei comproprietari su un bene comune in sede di divisione, quello secondo cui «In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius"». In sintesi, il diritto di abitazione sulla casa familiare è un diritto personale del coniuge superstite, che gli spetta prima ed a prescindere dalla divisione dei beni, sicché il relativo valore deve essere detratto dalla massa da dividere.
Nella specie, risulta documentalmente che la Agenzia delle Entrate abbia disatteso il predetto insegnamento, prendendo a riferimento come massa ereditaria il valore dell'appartamento attribuito ad Ricorrente_1 al lordo del diritto di abitazione di quest'ultima, e non al netto di esso, come sarebbe stato dovuto (infatti, l'Agenzia delle Entrate ha calcolato le imposte liquidate alla luce della sentenza n.
1313/2021 Trib. Civitavecchia sulla cifra di € 111.917,00, anziché sulla inferiore somma di € 84.709,97).
In tali limiti il ricorso deve essere accolto, applicandosi l'aliquota dell'1% su quest'ultimo minore importo, in ossequio al disposto di cui all'articolo 8 lett. c) della Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86
(imposta del 1% sulla differenza tra la massa -come sopra rideterminata- e conguaglio, oltre all'imposta catastale nella misura fissa di euro 200,00 ex art. 10 c. 2 del D. Lgs. 347/90). Mentre sull'ammontare dei conguagli, nella esatta misura determinata nella sentenza civile (“…ordina a
Ricorrente_1 il pagamento, a titolo di conguaglio, della somma di euro 42.354,99 a Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, eredi del Sig. Nominativo_4, e della somma di euro 14.118,33 a Nominativo_2…”), in forza del combinato disposto degli artt. 34 del DPR 131/86, 1 e 8 lett. a) della Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, va applicata l'imposta di registro con aliquota del
9%, oltre a imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50,00 ciascuna ai sensi dell'art. 10 del
D. Lgs. 23/2011.
In tali limiti il ricorso va accolto.
In relazione all'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
ACCOGLIE NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU ER, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18879/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000013130002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12881/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente spedito e depositato la contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato, emesso nei suoi confronti in solido con i sigg. Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3; con l'atto impugnato l'Ufficio Territoriale di Civitavecchia ha provveduto alla liquidazione delle imposte indirette dovute sulla sentenza n. 1313/2021 del 06 dicembre 2021, nella quale l'odierna ricorrente era convenuta, emessa dal Tribunale di Civitavecchia che ha disposto la divisione di beni ereditari con conguagli.
Espone la ricorrente che, a seguito della divisione, a fronte di una massa ereditaria del valore di
€ 111.917,00 è stato generato un conguaglio pari ad € 56.473,32, ritenuto dall'Ufficio assoggettabile a tassazione con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari pari al 9%, mentre sulla restante parte della massa ereditaria, pari ad € 55.443,68 (111.917,00-56.473,32) è stata applicata l'aliquota dell'1%, prevista per la divisione, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Lamenta la ricorrente:
A. INFONDATEZZA / ERRONEITÀ NEL MERITO DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IMPUGNATI; in particolare, l'Agenzia delle Entrate ha preso a riferimento per la liquidazione delle imposte il valore del bene attribuito alla sig.ra Ricorrente_1, senza sottrarre da esso il valore del diritto di abitazione della stessa Ricorrente_1: il valore del bene in divisione attribuito alla sig.ra Ricorrente_1, ossia dell'appartamento al piano primo di Indirizzo_1 in Anguillara Sabazia, al netto del diritto di abitazione proprio della sig.ra Ricorrente_1, è pari ad € 84.709,97 e non ad € 111.917,00, come considerato dalla Agenzia delle Entrate (quest'ultimo è infatti il valore del bene se non ci fosse il diritto di abitazione della sig.ra Ricorrente_1, ma non è il valore del bene che va tenuto in sconsiderazione in sede di divisione, tanto è vero che il Giudice civile, nel calcolare il valore dei conguagli da attribuire agli altri comproprietari in ragione delle rispettive quote, ha fatto riferimento al valore di € 84.709,97 e non al maggiore valore di
€ 111.917,00). Comunque, è illegittima l'applicazione dell'aliquota del 9% alle somme individuate dal
Giudice come conguaglio in favore dei condividenti non assegnatari di beni immobili.
B. ILLEGITTIMITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER ASSENZA/CARENZA DI MOTIVAZIONI E
VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 212/2000, ART. 3 L. 241/90 E ART. 3, 23, 24, 53, 97 DELLA
COSTITUZIONE. L'atto impositivo oggetto di impugnazione presenta una motivazione criptica, carente e non presenta in allegato alcuno dei documenti richiamati nell'atto stesso, contrariamente a quanto raccomandato dalle disposizioni di riferimento.
C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA – ART. 53 DELLA
COSTITUZIONE..
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Roma contrastando analiticamente il ricorso.
La controversia veniva decisa in data 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso può considerarsi fondato nei limiti infra precisati.
Non coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, atteso che la motivazione dell'atto impugnato reca gli elementi essenziali per far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa erariale. Neppure può essere condiviso l'argomento incentrato sulla pretesa violazione della capacità contributiva, atteso che la tassazione fa riferimento ad una effettiva attribuzione patrimoniale.
Quanto al resto, giova considerare che la disciplina sull'imposta di registro applicabile alle divisioni è contenuta negli articoli 34 del Testo Unico in materia, D.P.R. n. 131/1986, e 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto;
in base a tali disposizioni, in linea generale, l'atto di divisione è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota dell'1%; tuttavia, se ad un soggetto sono assegnati beni aventi un valore superiore a quello a lui spettante sulla massa comune, relativamente a questa eccedenza si applicano le norme relative ai trasferimenti. Sul punto, la circolare n. 18/E del 2013, chiarisce che
“costituisce divisione con conguaglio l'assegnazione ad un condividente di beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti”.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'articolo 34 del richiamato TU sancisce una presunzione assoluta in virtù della quale, ai fini dell'imposta di registro, la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune “deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall'eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti” (Cassazione, n. 6142/2023).
Sulla base di tali presupposti, l'Ufficio ha determinato la pretesa impositiva sulla base del seguente ragionamento: la CTU ha determinato il valore della piena proprietà dell'immobile in euro 111.917,00 e il diritto di abitazione in euro 27.702,02; la quota di diritto della sig.ra Ricorrente_1 è pari ad euro 55.443,68 (rappresentata da euro 28.236,66 - pari ai 2/6 di 84.709,98- e dal diritto di abitazione euro 27.702,02); l'immobile oggetto di divisione, del valore di euro 111.917,00, è stato assegnato alla sig.ra Ricorrente_1, che è dunque tenuta a corrispondere agli altri condividenti, a titolo di conguaglio, la somma totale di euro
56.473,32 (111.917,00-55.443,68).
Ma tale ragionamento è parzialmente errato.
È infatti principio consolidato (cfr. Sezioni Unite della Cassazione, n. 4847 del 2013) in materia di computo del valore del diritto di abitazione di uno dei comproprietari su un bene comune in sede di divisione, quello secondo cui «In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius"». In sintesi, il diritto di abitazione sulla casa familiare è un diritto personale del coniuge superstite, che gli spetta prima ed a prescindere dalla divisione dei beni, sicché il relativo valore deve essere detratto dalla massa da dividere.
Nella specie, risulta documentalmente che la Agenzia delle Entrate abbia disatteso il predetto insegnamento, prendendo a riferimento come massa ereditaria il valore dell'appartamento attribuito ad Ricorrente_1 al lordo del diritto di abitazione di quest'ultima, e non al netto di esso, come sarebbe stato dovuto (infatti, l'Agenzia delle Entrate ha calcolato le imposte liquidate alla luce della sentenza n.
1313/2021 Trib. Civitavecchia sulla cifra di € 111.917,00, anziché sulla inferiore somma di € 84.709,97).
In tali limiti il ricorso deve essere accolto, applicandosi l'aliquota dell'1% su quest'ultimo minore importo, in ossequio al disposto di cui all'articolo 8 lett. c) della Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86
(imposta del 1% sulla differenza tra la massa -come sopra rideterminata- e conguaglio, oltre all'imposta catastale nella misura fissa di euro 200,00 ex art. 10 c. 2 del D. Lgs. 347/90). Mentre sull'ammontare dei conguagli, nella esatta misura determinata nella sentenza civile (“…ordina a
Ricorrente_1 il pagamento, a titolo di conguaglio, della somma di euro 42.354,99 a Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, eredi del Sig. Nominativo_4, e della somma di euro 14.118,33 a Nominativo_2…”), in forza del combinato disposto degli artt. 34 del DPR 131/86, 1 e 8 lett. a) della Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, va applicata l'imposta di registro con aliquota del
9%, oltre a imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50,00 ciascuna ai sensi dell'art. 10 del
D. Lgs. 23/2011.
In tali limiti il ricorso va accolto.
In relazione all'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
ACCOGLIE NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, COMPENSA LE SPESE.