Sentenza breve 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2026, proposto da:
RM RO, MA AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Senatore, Guido Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Salerno, Edil Trasporti S.a.s. di NA XH & C., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 49538 del 7 ottobre 2025, notificato il 14 ottobre 2025, a firma del Dirigente II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni, recante l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile sito alla Via A. D’Amico, sul presupposto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 79 del 25 febbraio 2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa TA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono coniugi comproprietari pro quota del fondo sito in Cava de’ Tirreni.
Con contratto del 1° marzo 2014, il fondo era dato in conduzione alla Edil Trasporti s.a.s. di NA XH & C. per ivi svolgervi la propria attività di autotrasporto.
Con ordinanza, n. 29 del 25 febbraio 2019, il Comune ingiungeva ai ricorrenti ed alla società conduttrice del fondo, quale responsabile dell’abuso, la demolizione delle opere da quest’ultima realizzate sine titulo, consistenti in: - una struttura prefabbricata adibita ad abitazione ed ufficio; - ampliamento dell’abitazione in muratura; - locale deposito; - tettoia grande; - tettoia piccola; - baracca per ricovero animali di piccola taglia; - area esterna adibita a deposito di materiali; - pesa dei carichi in prossimità dei manufatti.
I ricorrenti si attivavano per rimuovere gli abusi contestati, dapprima diffidando la ditta conduttrice, intimando il rilascio del fondo, infine addivenendo alla disdetta del contratto di locazione, da ultimo con lettera raccomandata del 4 febbraio 2025.
Con provvedimento, prot. n. 18971 del 1° aprile 2022, il Comune accertava l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 79 del 2019.
Proseguivano le interlocuzioni con la ditta conduttrice, che il 4 agosto 2022 iniziava i lavori di demolizione di parte dei manufatti abusivi contestati, terminandoli il 31 maggio 2023.
Ad oggi restano solo alcuni manufatti, per una superficie totale di mq 416,40.
Con provvedimento, prot. n. 49538 del 7 ottobre 2025, notificato il 14 ottobre 2025, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile, sul presupposto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 79 del 25 febbraio 2019.
Avverso l’atto de quo insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 4 febbraio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
La materia del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato atto di acquisizione gratuita.
Ed invero, sulla base della disamina degli atti di causa, difetta evidentemente l’interesse a ricorrere.
Il gravame è inammissibile.
E’ fondata l’eccezione dedotta dal Comune resistente, nella sua memoria difensiva.
Com’è noto, l’art. 31, co. 4, d.P.R. n. 380 del 2001, così recita: “Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 11 ottobre 2023 n. 16, ha statuito che “alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione” e agli effetti dichiarativi dell’atto di acquisizione - “la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene”. Da quanto esposto consegue che il rispetto del termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di demolizione costituisce sia termine per la perdita del diritto di proprietà sia termine di legittimazione alla presentazione dell’istanza di sanatoria (che si fonda, come è ovvio, sulla persistenza del diritto dominicale); di modo che laddove un’istanza di sanatoria sia tardivamente presentata, il diniego ad essa opposto – pur senza rilevare, eventualmente, il predetto difetto di legittimazione - non esclude che il Giudice rilevi, in sede processuale, tale difetto, che si riverbera sul ricorso come difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire in ordine all’impugnazione del diniego”.
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche de quibus nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa un incontestabile difetto di interesse a ricorrere, avendo i ricorrenti perduto il diritto dominicale sui beni, in ragione del decorso del termine legalmente stabilito dei 90 giorni.
A tale conclusione si perviene anche laddove la violazione non sia materialmente addebitabile al proprietario.
Nella fattispecie, infatti, parte ricorrente non si è mai concretamente attivata per addivenire all’ottemperanza dell’ordinanza di demolizione e solo il 4 febbraio 2025 ha proceduto alla risoluzione contrattuale, nonostante la datata e perdurante violazione dell’impegno alla demolizione delle opere, preso da Edil Trasporti.
Del resto la giurisprudenza è chiara sul punto.
L'estraneità all'illecito edilizio accertato, di per sé sola, non sottrae, il proprietario alla successiva misura sanzionatoria acquisitiva e pecuniaria susseguente all'inottemperanza a quella ripristinatoria: incombe, infatti, su tale soggetto, siccome interessato ad evitare la perdita del diritto dominicale, anche il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di adottare i comportamenti necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'abuso. Conseguentemente, al fine di riparare il proprietario incolpevole dell'altrui illecito edilizio da conseguenze eccessivamente penalizzanti, ossia dagli effetti sanzionatori ex art. 31, commi 3, 4 e 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001, occorre che egli dimostri, da un lato, la sua estraneità all'abuso e, dall'altro, l'assunzione di iniziative consentite dall'ordinamento, che siano idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., 11.10.2023, n. 16; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 1835/2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 3103/2012; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3480/2015).
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è inammissibile.
La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO