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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/11/2025 N. 2116/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Roberto Sparpaglione e Stefano Sparpaglione presso lo studio dei quali hanno eletto domicilio in Milano via Podgora n.4, come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Primerano e Fabrizio Carbonetti presso Controparte_1 lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano alla via E. Pnzacchin.6, come da procura in atti
RESISTENTE
e contro
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE nonché contro
GIUDIZIALE CP_2 Controparte_3
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
OGGETTO: retribuzione
1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibili le domande proposte dai ricorrenti nei confronti di
[...]
e di Controparte_2 [...]
; Controparte_4 dichiara improcedibile la domanda di manleva e di regresso proposta da nei Controparte_1 confronti di Controparte_4
;
[...] accerta e dichiara che il tempo impiegato giornalmente dai ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso con;
Controparte_5 accerta e dichiara la responsabilità solidale di in relazione alle differenze Controparte_1 retributive a tal titolo spettanti, da quantificarsi in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno e in ragione di complessivi 26 minuti per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario;
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive su tutti gli istituti contrattuali, in ragione del suddetto accertamento, nonché per le conseguenti condanne anche in via solidale.
Spese al definitivo.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano, il 20 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Julie Martini
2/2
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/11/2025 N. 2116/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Roberto Sparpaglione e Stefano Sparpaglione presso lo studio dei quali hanno eletto domicilio in Milano via Podgora n.4, come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Primerano e Fabrizio Carbonetti presso Controparte_1 lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano alla via E. Pnzacchin.6, come da procura in atti
RESISTENTE
e contro
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE nonché contro
GIUDIZIALE CP_2 Controparte_3
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
OGGETTO: retribuzione
1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibili le domande proposte dai ricorrenti nei confronti di
[...]
e di Controparte_2 [...]
; Controparte_4 dichiara improcedibile la domanda di manleva e di regresso proposta da nei Controparte_1 confronti di Controparte_4
;
[...] accerta e dichiara che il tempo impiegato giornalmente dai ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso con;
Controparte_5 accerta e dichiara la responsabilità solidale di in relazione alle differenze Controparte_1 retributive a tal titolo spettanti, da quantificarsi in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno e in ragione di complessivi 26 minuti per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario;
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive su tutti gli istituti contrattuali, in ragione del suddetto accertamento, nonché per le conseguenti condanne anche in via solidale.
Spese al definitivo.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano, il 20 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Julie Martini
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