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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3917/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400044080000 IRES-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400044080000 IVA-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400044080000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2984/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRLS ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202400004408000 per € 10.830,12, eccependo vizi di notifica delle cartelle e violazioni degli artt. 26
DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, oltre alla mancata intimazione ex art. 50 DPR 602/73. La comunicazione preventiva dettaglia il debito complessivo (€ 10.830,12) derivante da tre cartelle (IVA 2019 e 2021, IRES
2019).
Controdeduzioni ADER: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso per tardività e infondatezza, sostenendo la regolarità delle notifiche via PEC e l'irretrattabilità delle cartelle, con richiesta di condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, il Collegio rileva che:
1 - le cartelle risultano regolarmente notificate via PEC, come da ricevute agli atti;
2 - non è stata fornita prova di tempestiva impugnazione delle cartelle, divenute pertanto definitive;
3 - la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è conforme alle disposizioni di legge.
4 - nessuna prescrizione può essere sollevata, atteso che trattasi di atto cautelare di garanzia scisso dalla sequenza procedimentale cartella -intimazione, la cui giustificazione riposa nella rituale notifica delle cartelle, ancorchè esse siano divenute inoppugnabili
5 - In ordine alla prescrizione si osserva che la comunicazione preventiva non si inserisce nella sequenza procedimentale della riscossione.Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale successiva intimazione di pagamento.
Pertanto, il ricorso è infondato.
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore di ADER nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge. Palermo 2.12.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3917/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400044080000 IRES-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400044080000 IVA-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400044080000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2984/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRLS ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202400004408000 per € 10.830,12, eccependo vizi di notifica delle cartelle e violazioni degli artt. 26
DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, oltre alla mancata intimazione ex art. 50 DPR 602/73. La comunicazione preventiva dettaglia il debito complessivo (€ 10.830,12) derivante da tre cartelle (IVA 2019 e 2021, IRES
2019).
Controdeduzioni ADER: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso per tardività e infondatezza, sostenendo la regolarità delle notifiche via PEC e l'irretrattabilità delle cartelle, con richiesta di condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, il Collegio rileva che:
1 - le cartelle risultano regolarmente notificate via PEC, come da ricevute agli atti;
2 - non è stata fornita prova di tempestiva impugnazione delle cartelle, divenute pertanto definitive;
3 - la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è conforme alle disposizioni di legge.
4 - nessuna prescrizione può essere sollevata, atteso che trattasi di atto cautelare di garanzia scisso dalla sequenza procedimentale cartella -intimazione, la cui giustificazione riposa nella rituale notifica delle cartelle, ancorchè esse siano divenute inoppugnabili
5 - In ordine alla prescrizione si osserva che la comunicazione preventiva non si inserisce nella sequenza procedimentale della riscossione.Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale successiva intimazione di pagamento.
Pertanto, il ricorso è infondato.
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore di ADER nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge. Palermo 2.12.25 IL PRESIDENTE