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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
SACCO MAURIZIO, Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA606I100145 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TA606I100145/2024 emesso dalla Direzione Provinciale di Pescara relativo al periodo di imposta 2017 e notificato a mezzo PEC in data 23.4.2024, avente ad oggetto il recupero a tassazione di un'indebita detrazione IVA di € 163.471,00, chiedendone l'annullamento per illegittimità e infondatezza.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, a mezzo dell'avviso di accertamento impugnato, ha ritenuto che l'indicazione contenuta nella dichiarazione IVA/2018 per l'anno 2017 presentata dal contribuente in merito all'imposta detraibile per € 166.968,00 fosse erronea poiché incongruente rispetto ai dati ricostruiti in base alle comunicazioni dei fornitori del sig. Ricorrente_1, risultando in base a questi ultimi acquisiti per soli € 15.992,90 a fronte di quelli comunicati dal medesimo contribuente per € 750.040,67. Ne è, quindi, scaturito il disconoscimento di parte dell'imposta detraibile comunicata pari ad € 164.987,79 in misura pari alla differenza tra l'importo detraibili comunicato nella dichiarazione e quello indicato dai fornitori.
Con i motivi posti a fondamento del ricorso la difesa ricorrente ha, anzitutto, eccepito la nullità dell'atto opposto per decadenza dell'azione accertatrice in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 43 D.P.R. n.
600/1973, non trovando applicazione la sospensione dei termini disposta dall'art. 67, comma 1, D.L. n.
18/2020, in linea con quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di merito espressa da diverse Corti di
Giustizia Tributarie italiane. Ciò, in particolare, per essere inammissibile la c.d. proroga a cascata dei termini per procedere all'accertamento fiscale nei confronti dei contribuenti, trovando la proroga disposta dalla normativa richiamata ratio esclusiva nella situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid – 19.
Nel merito, ha, ad ogni buon conto, evidenziato la nullità dell'atto opposto perché il recupero di imposta risulta fondato su dati errati e su presunzioni sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In particolare, dopo aver sostenuto l'esistenza degli acquisti contabilizzati dai fornitori e disconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, ha evidenziato l'inidoneità dello spesometro integrato, richiamato nell'avviso, a giustificare la tesi dell'indetraibilità dell'IVA in assenza di specifici riscontri, tenuto conto, peraltro, della mancata individuazione dei dati completi dei fornitori.
Ciò posto, ritiene la Corte che il presente ricorso sia infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Quanto all'eccepita decadenza dell'azione accertatrice, va, anzitutto, evidenziato che l'art. 67, D.L. n. 18 del
2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
Sebbene vi sia stato contrasto nella giurisprudenza di merito tributaria in merito all'interpretazione di tale norma, la Corte di Cassazione ha da ultimo precisato che i detti termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (cfr. Cass. Civ., sentenza 15 gennaio 2025, n. 960, secondo la quale, in particolare, in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
Ne segue, poiché in base ai principi sopra esaminati la normativa emergenziale in questione si estende a tutti i termini di accertamento in corso durante il periodo di sospensione, indipendentemente dalla loro scadenza naturale, il termine per l'accertamento ai fini IVA relativo all'anno 2017 è venuto a scadere il 26 marzo 2024. Poiché l'Agenzia delle Entrate ha inviato al contribuente entro tale termine ovvero il 14 marzo
2024 a comparire per l'instaurazione del contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione, trova, altresì, applicazione l'art. 5, comma 3 bis, D.lgs. n. 218/1997, secondo il quale, nel caso in cui tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, come nel caso di specie, il termine di decadenza è automaticamente prorogato di centoventi giorni, con conseguente tempestività dell'avviso impugnato in quanto notificato il 23 aprile 2024.
L'eccezione di decadenza deve essere, pertanto, disattesa.
Nel merito, va, quindi, rilevato che l'Ufficio nell'atto opposto ha disconosciuto l'ammontare dell'IVA in detrazione in ragione del contrasto tra i dati forniti dal contribuente in materia di operazione di acquisto con conseguente detrazione dell'imposta e quelli comunicati dai fornitori dello stesso, in termini notevolmente inferiori. In forza di tale contrasto legittimamente l'Ufficio ha ritenuto indetraibile l'IVA in eccesso, assolvendo così l'onere della prova indiziaria a suo carico: si ricorda sul punto che, in termini generali, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è senz'altro a carico dell'Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 9900/2024; in termini, Cass. n. 9723/2024, n.
28628/2021 e n. 17619/2018; Cass. 19 aprile 2025, n. 10336). Tale onere, nel caso di specie, può certamente ritenersi assolto sulla base dei dati tratti da sistemi informativi in uso all'Agenzia delle Entrate come lo spesometro (cfr. in termini su caso analogo Cass. Civ., sentenza n. 30028/2025). Al contrario, parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza delle operazioni contestate, limitandosi ad allegare le fatture e le note contabili, documenti tuttavia insufficienti a comprovare la detta esistenza, a fronte delle contrarie risultanze dello spesometro, nei termini descritti, così contravvenendo all'onere di prova posto a suo carico alla stregua delle indicazioni giurisprudenziali sopra riportate. Sul punto, si ricorda, altresì, che, quanto al disposto di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, tale disposizione non ha mutato le regole sul riparto dell'onere della prova, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici (cfr. ancora in termini Cass. Civ., sentenze n. 30028/2025 cit. e 18764/2024).
A tanto segue il rigetto del presente ricorso.
Quanto alle spese, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito in merito all'ambito di applicabilità della previsione di cui all'art. 67 del D.L n. 18/2020, nei termini sopra riportati, questione rilevante ai fini del decidere e risolta nelle more del giudizio dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra indicata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
SACCO MAURIZIO, Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA606I100145 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TA606I100145/2024 emesso dalla Direzione Provinciale di Pescara relativo al periodo di imposta 2017 e notificato a mezzo PEC in data 23.4.2024, avente ad oggetto il recupero a tassazione di un'indebita detrazione IVA di € 163.471,00, chiedendone l'annullamento per illegittimità e infondatezza.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, a mezzo dell'avviso di accertamento impugnato, ha ritenuto che l'indicazione contenuta nella dichiarazione IVA/2018 per l'anno 2017 presentata dal contribuente in merito all'imposta detraibile per € 166.968,00 fosse erronea poiché incongruente rispetto ai dati ricostruiti in base alle comunicazioni dei fornitori del sig. Ricorrente_1, risultando in base a questi ultimi acquisiti per soli € 15.992,90 a fronte di quelli comunicati dal medesimo contribuente per € 750.040,67. Ne è, quindi, scaturito il disconoscimento di parte dell'imposta detraibile comunicata pari ad € 164.987,79 in misura pari alla differenza tra l'importo detraibili comunicato nella dichiarazione e quello indicato dai fornitori.
Con i motivi posti a fondamento del ricorso la difesa ricorrente ha, anzitutto, eccepito la nullità dell'atto opposto per decadenza dell'azione accertatrice in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 43 D.P.R. n.
600/1973, non trovando applicazione la sospensione dei termini disposta dall'art. 67, comma 1, D.L. n.
18/2020, in linea con quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di merito espressa da diverse Corti di
Giustizia Tributarie italiane. Ciò, in particolare, per essere inammissibile la c.d. proroga a cascata dei termini per procedere all'accertamento fiscale nei confronti dei contribuenti, trovando la proroga disposta dalla normativa richiamata ratio esclusiva nella situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid – 19.
Nel merito, ha, ad ogni buon conto, evidenziato la nullità dell'atto opposto perché il recupero di imposta risulta fondato su dati errati e su presunzioni sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In particolare, dopo aver sostenuto l'esistenza degli acquisti contabilizzati dai fornitori e disconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, ha evidenziato l'inidoneità dello spesometro integrato, richiamato nell'avviso, a giustificare la tesi dell'indetraibilità dell'IVA in assenza di specifici riscontri, tenuto conto, peraltro, della mancata individuazione dei dati completi dei fornitori.
Ciò posto, ritiene la Corte che il presente ricorso sia infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Quanto all'eccepita decadenza dell'azione accertatrice, va, anzitutto, evidenziato che l'art. 67, D.L. n. 18 del
2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
Sebbene vi sia stato contrasto nella giurisprudenza di merito tributaria in merito all'interpretazione di tale norma, la Corte di Cassazione ha da ultimo precisato che i detti termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (cfr. Cass. Civ., sentenza 15 gennaio 2025, n. 960, secondo la quale, in particolare, in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
Ne segue, poiché in base ai principi sopra esaminati la normativa emergenziale in questione si estende a tutti i termini di accertamento in corso durante il periodo di sospensione, indipendentemente dalla loro scadenza naturale, il termine per l'accertamento ai fini IVA relativo all'anno 2017 è venuto a scadere il 26 marzo 2024. Poiché l'Agenzia delle Entrate ha inviato al contribuente entro tale termine ovvero il 14 marzo
2024 a comparire per l'instaurazione del contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione, trova, altresì, applicazione l'art. 5, comma 3 bis, D.lgs. n. 218/1997, secondo il quale, nel caso in cui tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, come nel caso di specie, il termine di decadenza è automaticamente prorogato di centoventi giorni, con conseguente tempestività dell'avviso impugnato in quanto notificato il 23 aprile 2024.
L'eccezione di decadenza deve essere, pertanto, disattesa.
Nel merito, va, quindi, rilevato che l'Ufficio nell'atto opposto ha disconosciuto l'ammontare dell'IVA in detrazione in ragione del contrasto tra i dati forniti dal contribuente in materia di operazione di acquisto con conseguente detrazione dell'imposta e quelli comunicati dai fornitori dello stesso, in termini notevolmente inferiori. In forza di tale contrasto legittimamente l'Ufficio ha ritenuto indetraibile l'IVA in eccesso, assolvendo così l'onere della prova indiziaria a suo carico: si ricorda sul punto che, in termini generali, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è senz'altro a carico dell'Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 9900/2024; in termini, Cass. n. 9723/2024, n.
28628/2021 e n. 17619/2018; Cass. 19 aprile 2025, n. 10336). Tale onere, nel caso di specie, può certamente ritenersi assolto sulla base dei dati tratti da sistemi informativi in uso all'Agenzia delle Entrate come lo spesometro (cfr. in termini su caso analogo Cass. Civ., sentenza n. 30028/2025). Al contrario, parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza delle operazioni contestate, limitandosi ad allegare le fatture e le note contabili, documenti tuttavia insufficienti a comprovare la detta esistenza, a fronte delle contrarie risultanze dello spesometro, nei termini descritti, così contravvenendo all'onere di prova posto a suo carico alla stregua delle indicazioni giurisprudenziali sopra riportate. Sul punto, si ricorda, altresì, che, quanto al disposto di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, tale disposizione non ha mutato le regole sul riparto dell'onere della prova, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici (cfr. ancora in termini Cass. Civ., sentenze n. 30028/2025 cit. e 18764/2024).
A tanto segue il rigetto del presente ricorso.
Quanto alle spese, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito in merito all'ambito di applicabilità della previsione di cui all'art. 67 del D.L n. 18/2020, nei termini sopra riportati, questione rilevante ai fini del decidere e risolta nelle more del giudizio dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra indicata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.