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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/10/2023
DA
Parte_1
Con Avv. ROVERE ROSANNA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. PAMIO GIOVANNI BATTISTA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Per i motivi di cui al ricorso accertarsi l'illegittimità e per l'effetto annullarsi la sanzione irrogata dal
[...]
con Prot. Ris N. 2-3-13 in data 04.08.2023 al dott. con ogni conseguente Controparte_1 Parte_1
effetto, quale la restituzione integrale dello stipendio non percepito ed il riconoscimento del danno patito per la sospensione dal servizio con relativo risarcimento del danno di immagine quantificato nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
PER IL RESISTENTE
In principalità e nel merito 1) Per le ragioni di cui in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CNA. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/10/2023 il Dott. – nel dedurre di essere stato Parte_1
dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica di Funzionario Controparte_1 CP_1
Amministrativo Contabile Categoria D1, Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile dell'U.O. n° 1
“Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura” – ha inteso evocare in giudizio il menzionato Ente pubblico onde sentir dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare di otto giorni di sospensione dal servizio comminata con nota dd. 04/08/2023 venendo allo stesso lavoratore addebitata l'adozione, senza preventiva specifica autorizzazione né altra forma di preventiva comunicazione a chi aveva in gestione la materia della formazione dei dipendenti del Comune, di un provvedimento comportante un considerevole impegno di spesa a carico dell'Ente (€ 4.300,00) per un'attività di formazione attinente un pacchetto completo di master di livello universitario esulante dall'ordinaria attività formativa rivolta ai dipendenti e il cui firmatario dell'atto risultava il destinatario finale.
Ciò premesso e a prescindere dalle questioni preliminari di carattere procedurale sollevate in sede di atto introduttivo, ritiene il giudicante di natura dirimente il principio contenuto nell'art. 2106 cc. richiamato dall'art. 55 co 2 D.Lvo n° 165/01, per cui anche nel pubblico impiego la sanzione disciplinare si applica tenuto conto della gravità dell'infrazione.
In particolare il CCRL 2002/2005 applicabile alla fattispecie in esame prevede all'art. 16 che le sanzioni debbano essere comminate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, tenuto conto dei seguenti parametri:
• Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
• Rilevanza degli obblighi violati;
• Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
• Grado di danno o di pericolo causato agli utenti o a terzi in conseguenza del disservizio determinatosi.
Orbene nel caso di specie, rispetto alla contestata assenza di autorizzazione preventiva, è ragionevole desumere dal tenore letterale delle espressioni contenute nella mail del Sindaco inviata in data 25/05/2023
“ho accolto favorevolmente nelle intenzioni” “mi sono espresso in senso favorevole alla partecipazione ad un percorso formativo” che il Dott. in realtà si fosse rivolto al Primo Cittadino chiedendo l'assenso e/o Pt_1 l'autorizzazione a partecipare al corso percependo la risposta ricevuta, alla luce delle espressioni utilizzate, all stregua quantomeno di un mero consumo di massima se non addirittura di una VERA E PROPRIA
AUTORIZZAZIONE VERBALE.
Peraltro in nessun passaggio di quel documento si precisa di aver subordinato detto assenso all'acquisizione di ulteriori informazioni in ordine alla qualificazione dell'attività formativa, del costo della stessa o di altri aspetti.
In definitiva il convenuto soggetto datoriale non ha inteso prendere in considerazione la buona fede dell'odierno ricorrente il quale risulta aver operato nel legittimo convincimento di aver agito correttamente,
RITENENDO DI AVER RICEVUTO L'APPROVAZIONE PREVENTIVA/AVALLO AD OPERA DELLA MASSIMA
AUTORITA' DEL COMUNE.
Neppure è stato tenuto conto della circostanza che il Dott. già in sede di audizione aveva manifestato Pt_1
la propria disponibilità a restituire all'amministrazione l'importo di € 4.300,00 rimanendo solo in attesa di conoscere le modalità attuative, al fine di evitare inutili dispendiosi contenziosi .
Per le considerazioni che precedono si rivela pertanto ingiustificata la non accettazione ad opera del convenuto Ente della proposta conciliativa, alla quale ha aderito l'odierno ricorrente formulata in corso di causa da questo giudice volta a prevedere la sostituzione della sanzione disciplinare originariamente inflitta in quella del rimprovero scritto.
Da ciò consegue la condanna del Piano: Controparte_1
• a dare attuazione alla disposta derubricazione della sanzione nonché alla restituzione integrale a favore del dott. dello stipendio da quest'ultimo non percepito;
Pt_1
• alla rifusione allo stesso ricorrente delle spese di lite maturate inerenti alla fase del giudizio successiva alla non adesione alla proposta conciliativa formulata e che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità per difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare di 8 giorni di sospensione dal servizio comminata con provvedimento dd. 04/08/2023 con conseguente condanna del convenuto , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
all'annullamento della medesima e restituzione integrale a favore del signor dello Parte_1
stipendio non percepito e per l'effetto
2) Dispone la sostituzione a cura dell'Ente pubblico della sanzione disciplinare originariamente inflitta in quella del rimprovero scritto.
3) Condanna altresì il resistente in Piano a rifondere a parte ricorrente le spese Controparte_1
di lite maturate inerenti alla fase del giudizio successiva alla non adesione alla proposta conciliativa per converso accettata dal signor e complessivamente liquidate in € 3.000,00 oltre Parte_1
accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/10/2023
DA
Parte_1
Con Avv. ROVERE ROSANNA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. PAMIO GIOVANNI BATTISTA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Per i motivi di cui al ricorso accertarsi l'illegittimità e per l'effetto annullarsi la sanzione irrogata dal
[...]
con Prot. Ris N. 2-3-13 in data 04.08.2023 al dott. con ogni conseguente Controparte_1 Parte_1
effetto, quale la restituzione integrale dello stipendio non percepito ed il riconoscimento del danno patito per la sospensione dal servizio con relativo risarcimento del danno di immagine quantificato nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
PER IL RESISTENTE
In principalità e nel merito 1) Per le ragioni di cui in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CNA. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/10/2023 il Dott. – nel dedurre di essere stato Parte_1
dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica di Funzionario Controparte_1 CP_1
Amministrativo Contabile Categoria D1, Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile dell'U.O. n° 1
“Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura” – ha inteso evocare in giudizio il menzionato Ente pubblico onde sentir dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare di otto giorni di sospensione dal servizio comminata con nota dd. 04/08/2023 venendo allo stesso lavoratore addebitata l'adozione, senza preventiva specifica autorizzazione né altra forma di preventiva comunicazione a chi aveva in gestione la materia della formazione dei dipendenti del Comune, di un provvedimento comportante un considerevole impegno di spesa a carico dell'Ente (€ 4.300,00) per un'attività di formazione attinente un pacchetto completo di master di livello universitario esulante dall'ordinaria attività formativa rivolta ai dipendenti e il cui firmatario dell'atto risultava il destinatario finale.
Ciò premesso e a prescindere dalle questioni preliminari di carattere procedurale sollevate in sede di atto introduttivo, ritiene il giudicante di natura dirimente il principio contenuto nell'art. 2106 cc. richiamato dall'art. 55 co 2 D.Lvo n° 165/01, per cui anche nel pubblico impiego la sanzione disciplinare si applica tenuto conto della gravità dell'infrazione.
In particolare il CCRL 2002/2005 applicabile alla fattispecie in esame prevede all'art. 16 che le sanzioni debbano essere comminate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, tenuto conto dei seguenti parametri:
• Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
• Rilevanza degli obblighi violati;
• Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
• Grado di danno o di pericolo causato agli utenti o a terzi in conseguenza del disservizio determinatosi.
Orbene nel caso di specie, rispetto alla contestata assenza di autorizzazione preventiva, è ragionevole desumere dal tenore letterale delle espressioni contenute nella mail del Sindaco inviata in data 25/05/2023
“ho accolto favorevolmente nelle intenzioni” “mi sono espresso in senso favorevole alla partecipazione ad un percorso formativo” che il Dott. in realtà si fosse rivolto al Primo Cittadino chiedendo l'assenso e/o Pt_1 l'autorizzazione a partecipare al corso percependo la risposta ricevuta, alla luce delle espressioni utilizzate, all stregua quantomeno di un mero consumo di massima se non addirittura di una VERA E PROPRIA
AUTORIZZAZIONE VERBALE.
Peraltro in nessun passaggio di quel documento si precisa di aver subordinato detto assenso all'acquisizione di ulteriori informazioni in ordine alla qualificazione dell'attività formativa, del costo della stessa o di altri aspetti.
In definitiva il convenuto soggetto datoriale non ha inteso prendere in considerazione la buona fede dell'odierno ricorrente il quale risulta aver operato nel legittimo convincimento di aver agito correttamente,
RITENENDO DI AVER RICEVUTO L'APPROVAZIONE PREVENTIVA/AVALLO AD OPERA DELLA MASSIMA
AUTORITA' DEL COMUNE.
Neppure è stato tenuto conto della circostanza che il Dott. già in sede di audizione aveva manifestato Pt_1
la propria disponibilità a restituire all'amministrazione l'importo di € 4.300,00 rimanendo solo in attesa di conoscere le modalità attuative, al fine di evitare inutili dispendiosi contenziosi .
Per le considerazioni che precedono si rivela pertanto ingiustificata la non accettazione ad opera del convenuto Ente della proposta conciliativa, alla quale ha aderito l'odierno ricorrente formulata in corso di causa da questo giudice volta a prevedere la sostituzione della sanzione disciplinare originariamente inflitta in quella del rimprovero scritto.
Da ciò consegue la condanna del Piano: Controparte_1
• a dare attuazione alla disposta derubricazione della sanzione nonché alla restituzione integrale a favore del dott. dello stipendio da quest'ultimo non percepito;
Pt_1
• alla rifusione allo stesso ricorrente delle spese di lite maturate inerenti alla fase del giudizio successiva alla non adesione alla proposta conciliativa formulata e che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità per difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare di 8 giorni di sospensione dal servizio comminata con provvedimento dd. 04/08/2023 con conseguente condanna del convenuto , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
all'annullamento della medesima e restituzione integrale a favore del signor dello Parte_1
stipendio non percepito e per l'effetto
2) Dispone la sostituzione a cura dell'Ente pubblico della sanzione disciplinare originariamente inflitta in quella del rimprovero scritto.
3) Condanna altresì il resistente in Piano a rifondere a parte ricorrente le spese Controparte_1
di lite maturate inerenti alla fase del giudizio successiva alla non adesione alla proposta conciliativa per converso accettata dal signor e complessivamente liquidate in € 3.000,00 oltre Parte_1
accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci