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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/08/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza dell'08/07/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3113 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta individuale - P.IVA , elettivamente domiciliata in via Nerva n. 38 - P.IVA_1
Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Nicoletta DE VIVO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via dei Ciclamini n.
6 - Alatri
(FR) presso lo studio dell'avv. Giorgio PONGELLI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: vendita di cose mobili - garanzia per vizi - risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 05/07/2025): “Si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni spiegate in atti, che qui si intendono interamente riportate e trascritte;
impugna tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso di cui ne chiede il rigetto integrale. In virtù di quanto sopra, insiste nell'accoglimento di tutte le conclusioni formulate nei propri scritti difensivi, con vittoria di spese ed onorari”; per parte convenuta, (note scritte del 03/07/2025): “Si Controparte_2 riporta ai propri scritti difensivi e, nel ribadire l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree essendo l'attrice decaduta dalla garanzia per vizi, conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla Comparsa di costituzione e risposta qui da intendersi integralmente trascritte e riportate”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio la società CP_1
e la al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, previo
[...] Controparte_3 accertamento dell'esistenza dei vizi presenti sulla vettura Jeep Compass limited 1600
120v, targata FX328NW, alla ripetizione della somma di € 6.135,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni derivanti dalle sofferenze psichiche patite, da quantificarsi in via equitativa.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che in data
29/06/2019 ha acquistato e ritirato, presso la concessionaria a Controparte_1 vettura Jeep Compass limited 1600 120v, targata FX328NW; che nell'immediatezza ha notato l'indicazione 240 km sul tachimetro, la presenza di graffi sullo sterzo in pelle e macchie di colla sulla carrozzeria nonché segni bianchi sulle modanature degli sportelli e sul cruscotto, un graffio evidente sul vetro anteriore, lato passeggero, e sulle plastiche posteriori del baule, colature di vernice sugli sportelli, sporcizia all'interno dell'abitacolo e del bagagliaio, mancanza di sistema di adaptive cruise control; che, accendendo il veicolo al momento del ritiro, ha notato un Testi Te malfunzionamento del sistema Infotainment: assenza di audio, con e;
sintonizzazione delle stazioni radio impossibile;
errato funzionamento del Bluetooth, con inoltro automatico delle chiamate;
errato funzionamento del navigatore e blocco della retrocamera, anche in assenza di attivazione della retromarcia.
Segnalati tali difetti alla e alla con Controparte_1 Controparte_3 lettera del 17/07/2019, come prospettato da parte attrice, in data 19/07/2019, la vettura è stata trattenuta dalla per la verifica delle anomalie Controparte_1 lamentate ed eventuale sostituzione dei difetti rilevati e, dopo aver preso visione dell'auto, sono stati individuati alcuni difetti (“colatura di vernice parte interna sportello ant. sx;
macchia sul cruscotto lato sx zona bocchetta aereazione;
cruscotto zona sistema multimediale (parte bassa) con lieve scalfitura;
rasavetro esterno posteriore dx deformato;
modanatura parafango post dx con apparente graffio;
paraurti posteriore graffiato;
parte posteriore bracciolo centrale graffiata;
pannello posteriore graffiato;
parabrezza graffiato, sterzo graffiato;
Sistema multimediale si blocca”).
Rilevato altresì in data 08/08/2019 un difetto del sistema multimediale, per la cui risoluzione sarebbe stato necessario un aggiornamento del software ETM, l'attrice ha dedotto che, benché fossero stati riparati i vizi concernenti la carrozzeria, alcuna soluzione era stata offerta per la riparazione del sistema Infotainment, motivo per cui, in data 23/09/2019 ha inviato lettere di diffida sia alla che alla Controparte_1 rimaste prive di riscontro, e in data 14/11/2019 ha depositato Controparte_3 ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 6207/2019).
Nominato quale CTU l'ing. al fine di individuare i vizi, i Persona_1 rimedi esperibili e la quantificazione dei costi, il consulente, dopo aver tentato la conciliazione tra le parti, ha accertato il non corretto funzionamento del sistema
Infotainment, ritenendo la causa di non facile individuazione e stimando il costo della sua sostituzione in € 3.200,00.
Dedotto altresì il pagamento delle spese di CTU e delle spese legali sostenute per il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., nonché la sussistenza di un danno risarcibile, conseguente al disagio e allo stress vissuto, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, dichiarare e confermare
l'esistenza dei vizi presenti al sistema INFOTAINMENT della vettura
[...]
1600 120v TG. FX328NW; 2) Per l'effetto, condannare in Controparte_4 solido i convenuti , C.F. e P.I e C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 CP_5
P.I.: 08349560014 alla ripetizione in favore della odierna attrice, della somma totale di € 6.315,36, oltre interessi a rivalutazione monetaria, per le causali di cui in premessa;
3) Condannare altresì, in solido i convenuti , C.F. e Controparte_1
P.I. e C.F. e P.I.: al risarcimento dei danni P.IVA_2 CP_5 P.IVA_3 derivanti dalle sofferenze psicologiche patite dall'attrice, da quantificarsi secondo equità; 4) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
1.1 Con comparsa del 20/09/2022 si è costituita in giudizio la società
[...]
la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda CP_1 per decadenza dalla garanzia per vizi, non essendo la denuncia intervenuta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio come previsto dall'art. 1495 c.c., applicabile al caso di specie, stante l'acquisto dell'auto con partita IVA e, dunque, non in qualità di consumatore.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'importo di € 3.200,00 per la sostituzione del sistema Infotainment, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, stante l'avvenuta cessione della vettura in data 21/07/2022, l'omessa immediata contestazione del vizio riscontrato al momento della consegna della vettura (circostanza che, ai sensi dell'art. 1491 c.c., esclude l'operatività della garanzia) e il mancato accertamento da parte del
CTU nominato nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., di vizi che ne rendessero necessaria la sostituzione.
Rilevato altresì che l'attrice non hai mai condotto la vettura presso la concessionaria per eseguire l'aggiornamento e che la stessa non ha mai sostenuto le spese necessarie per la sostituzione del sistema Infotainment, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Prospettata l'infondatezza della domanda di ripetizione della somma di
€1.803,06 a titolo di spese di CTU, essendo il diritto al rimborso delle spese anticipate al CTU subordinato al vittorioso esperimento del giudizio di merito, e di €
1.312,30, a titolo di spese legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo, trattandosi di spesa carico dell'attrice, nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta, in quanto non provata, parte convenuta ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: - in via preliminare dichiarare inammissibili le domande attoree;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il risarcimento del danno in favore dell'attrice ai sensi dell'art.1226
c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di ATP”.
1.2 Nel costituirsi in giudizio, la eccepito il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, attesa l'estraneità della stessa alle vicende dedotte da parte attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Latina, in persona del giudice designato, contrariis rejectis, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel presente giudizio e, per l'effetto, Voglia respingere ogni Controparte_3 domanda attorea svolta nei confronti della comparente, condannando l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
1.3 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 03/02/2024, il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie formulate, ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte attrice nella seconda memoria istruttoria, limitatamente ai capitoli 1 (la sola parte relativa ai vizi del sistema INFOTAINMENT), 2, 5, 6, 8, 9 e 11, ritenuti irrilevanti e superflui ai fini della decisione i restanti capitoli e inammissibile l'interrogatorio formale del legale Contr rappresentante della società per non avere lo stesso avuto percezione diretta dei fatti deferiti. Contr
Respinta la richiesta di prova contraria della convenuta , in mancanza di espressa capitolazione (ciò che rende la prova inammissibile), il g.i., visto l'art. 185- bis c.p.c., ha formulato la seguente proposta conciliativa: pagamento in favore dell'attrice, da parte della della somma di € 1.800,00, oltre € 600,00 per CP_1 compenso al difensore;
rifusione delle spese legali in favore di da parte CP_5 dell'attrice per l'importo di € 1.200,00.
All'esito dell'udienza del 06/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rilevata l'accettazione da parte dell'attrice e della convenuta della proposta conciliativa formulata in ordine alla Controparte_3 rifusione delle spese legali in favore della convenuta nella misura onnicomprensiva indicata (€ 1.200,00) e la mancata adesione dell'attrice alla restante parte della proposta;
rilevato altresì che la proposta conciliativa di cui all'art. 185-bis c.p.c., oltre agli effetti sostanziali propri della transazione produce effetti processuali, sia con riguardo alla fine del processo in corso, che si verifica immediatamente ed ipso iure, senza necessità di una formale dichiarazione di estinzione o di ordine di cancellazione della causa dal ruolo (provvedimento che per questo tipo di definizione della controversia non sono contemplati dal codice) e sia con riguardo al fatto che va attribuita efficacia di titolo esecutivo al documento nel quale la conciliazione viene consacrata, si è dato atto dell'impegno di parte attrice al pagamento della somma di €
1.200,00 onnicomprensiva per il rimborso delle spese di giudizio in favore della convenuta , che ha accettato la proposta conciliativa, nonché della CP_3 natura di titolo esecutivo del verbale redatto. Si è disposto che il processo proseguisse tra le parti non conciliate.
1.4 Istruita la causa mediante l'espletamento della prova orale ammessa, confermata con ordinanza del 18/02/2025 la proposta conciliativa già avanzata, con la sola rimodulazione delle spese di lite da quantificare in € 990,00, oltre accessori (in relazione all'ulteriore attività istruttoria svolta), con ordinanza del 18/04/2025, non accettata dalle parti la proposta conciliativa formulata, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza dell'08/07/2025.
Con ordinanza dell'08/07/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, con ordinanza del 08/07/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte attrice, previa analitica descrizione dei vizi esistenti sull'autovettura
Jeep Compass Limited 1600, 120 v, targata FX328NW, acquistata presso la società convenuta ha agito per la ripetizione della somma di € 3.200,00, Controparte_1 per la sostituzione del sistema Infotainment, di € 1.803,06 pari al compenso versato al
CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo incardinato, oltre al risarcimento del danno derivante dai disagi e dallo stress dalla stessa subito.
La domanda di ripetizione implica l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento, in assenza di un valido titolo giustificativo, che, nel caso di specie, non risulta né allegato, né a fortiori provato.
Pertanto, la domanda così come formulata appare destituita di fondamento in radice.
2.1 Tuttavia, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, “il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta” (Cass. civ., sez. II, 27/06/2024, n. 17787).
La formula adottata dalla parte non condiziona, dunque, la qualificazione della domanda, dovendosi tenere in conto il contenuto sostanziale della pretesa desumibile dai fatti dedotti e dal provvedimento in concreto richiesto.
La dedotta sussistenza di vizi dell'autovettura acquistata, unitamente al tenore delle difese svolte, consente di qualificare la domanda in termini di garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinata dagli artt. 1490 e ss.. Può, in particolare, ritenersi che la chiesta ripetizione sia da qualificare in termini di risarcimento del danno, parametrato alle somme necessarie per la riparazione del vizio riscontrato.
È necessario rilevare che in materia di compravendita, come si evince dall'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune dai vizi che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, purché, al momento del contratto, il compratore non fosse a conoscenza dei vizi della cosa e non si tratti di vizi facilmente riconoscibili (art. 1491 c.c.).
Nel caso in cui la cosa venduta presenti dei vizi, è riconosciuta all'acquirente l'azione di risoluzione del contratto, a cui consegue la restituzione del prezzo corrisposto e il rimborso delle spese sostenute per la vendita, nonché la restituzione della cosa venduta, se non è perita in conseguenza dei vizi, o di riduzione del prezzo
(art. 1492 c.c.).
In materia di compravendita, l'acquirente, dunque, nel caso in cui la cosa venduta presenti dei vizi, può alternativamente proporre l'azione di risoluzione e di riduzione del prezzo e cumulativamente l'azione di risarcimento del danno.
Invero, ai sensi dell'art. 1494 c.c., in ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore è altresì tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi della cosa.
Pertanto, mentre le azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. si pongono in concorso alternativo, il risarcimento del danno può essere richiesto indipendentemente dall'esperimento delle richiamate azioni.
Pare utile, sul punto, richiamare il principio di diritto, alla stregua del quale:
“mentre le azioni di risoluzione (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio quanti minoris) si pongono fra loro in concorso alternativo, il risarcimento del danno si cumula sia con l'una, sia con l'altra domanda;
e quindi ben può essere associata a quella fra le due che venga scelta dal compratore, fermo restando che l'azione di risarcimento del danno può essere esercitata anche da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo. Quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata unitamente all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Non vanno, invece, rimborsate le spese necessarie per eliminare i vizi, che sono ricomprese nella disposta riduzione. Viceversa, allorché l'azione di risarcimento dei danni sia proposta dall'acquirente ex articolo 1494 del codice civile, senza alcun collegamento con altre domande, sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, essa può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene” (Cass. civ., sez. II, 19/11/2024, n. 29783).
Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può, dunque, rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. civ., sez. II, 17/01/2022, ord. n. 1218).
È, dunque, necessario che sia sussistenti i presupposti dell'azione di garanzia.
Va, sul punto, osservato che la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. è esclusa, rectius non è dovuta, se al momento dell'acquisto il compratore conosceva i vizi della cosa (art. 1491 c.c.).
Parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.).
Ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491
c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio. Sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell'acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell'acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici (Cass. civ., sez. II, 20/04/2022, n. 12606).
Può, dunque, escludersi l'operatività della garanzia ai sensi dell'art. 1491 c.c. quando l'acquirente sia posto nella condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti.
2.2 Nel caso di specie, il vizio lamentato, costituito dal malfunzionamento del sistema Infotainment, risulta già conosciuto da parte attrice al momento dell'acquisto e del ritiro dell'autovettura, atteso che è la stessa attrice a dedurre “inoltre, avendo provveduto all'accensione del veicolo al momento del ritiro, notava che il sistema Testi Tes INFOTAINMENT non funzionava: la musica, con e con , non si sentiva.
Infatti, pur aumentando il volume al massimo, le stazioni radio non si sintonizzavano.
Inoltre, il bluetooth era come impazzito;
infatti, inoltrava in via autonoma chiamate a vari soggetti in rubrica, il navigatore non funzionava e, dulcis in fundo, la retrocamera si bloccava anche se non veniva attivata la retromarcia” (cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Circostanza ribadita anche in sede di accertamento tecnico preventivo, come affermato dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo.
La conoscenza del vizio sin dal momento dell'acquisto risulta confermata anche dal teste di parte attrice, escusso nel corso del giudizio.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 10/12/2024, sul Testimone_3 capitolo 1 (“ Vero che al momento della consegna della vettura, avvenuta in data
29.06.2019 furono evidenziati dal sig. coniuge dell'attrice che, ritirò Testimone_3 la vettura: la presenza di graffi sullo sterzo in pelle, macchie di colla sulla carrozzeria, segni bianchi sulle modanature degli sportelli e sul cruscotto, un graffio evidente sul vetro anteriore lato passeggero, graffi sulle plastiche posteriori del baule, colature di vernice sugli sportelli, sporcizia all'interno dell'abitacolo e del bagagliaio, mancanza del sistema di Adaptive Cruise Control;
nonché la circostanza che sull'odometro erano segnati 240 KM al sig. , responsabile della , come Tes_4 Pt_2 parimenti per gli altri vizi che riguardavano il sistema INFOTAINMENT), ha dichiarato: “Io stesso andai nella data che mi si legge a ritirare l'autovettura acquistata da mia moglie presso il punto vendita di Latina;
confermo integralmente quanto mi si legge, evidenziando che le questioni diverse dal funzionamento dell'Infotainment, dopo insistiti interventi anche a mezzo del nostro difensore sono stati risolti. Comunque confermo che io stesso feci notare i difetti che mi si leggono agli addetti della concessionaria, tra cui che era presente quel giorno”; Tes_4
e sul cap. 2 (“Vero che dopo qualche minuto, al momento dell'accensione del veicolo, avvenuto sempre in officina, il sig. notava che il sistema INFOTAINMENT Tes_3
Testi Te non funzionava: la musica, con e con , non si sentiva. Infatti, pur aumentando il volume al massimo, le stazioni radio non si sintonizzavano. Inoltre, il bluetooth era come impazzito;
infatti, inoltrava in via autonoma chiamate a vari soggetti in rubrica, il navigatore non funzionava e, dulcis in fundo, la retrocamera si bloccava anche se non veniva attivata la retromarcia”) ha riferito: “Confermo quanto mi si legge. Notai da subito che le cose che mi si dicono non funzionavano;
lo feci presente al sig. addetto alla consegna e il giorno del ritiro stesso lui mi Tes_4 suggerì di spegnere l'autovettura e riaccenderla, cosicché in effetti sembrava che le cose funzionassero dopo aver fatto quello che mi si dice;
voglio precisare che lo stesso aveva molta fretta e quindi io quel giorno e, soprattutto mia Tes_4 moglie, nei giorni successivi abbiamo continuato a verificare l'insorgere dei problemi che mi si legge;
problematiche che abbiamo segnalato anche facendo dei video del cruscotto da sottoporre alla concessionaria, come abbiamo fatto. ADR: Sulla automatica partenza delle telefonate, notai che questa cosa avvenne da subito, ma la segnalai il lunedì successivo” (cfr. verbale udienza del 10/12/2024).
Come già osservato, la riconoscibilità del vizio, equiparata alla conoscenza, esclude il sorgere della garanzia, cosicché l'acquirente non può ottenere né la risoluzione del contratto, né la riduzione del prezzo, né, conseguentemente, il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c..
Pertanto, la domanda di parte attrice è infondata e va, dunque, rigettata.
2.3 Ad abundantiam si rileva che anche laddove si fosse ritenuta operante la garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., la domanda non avrebbe potuto essere accolta sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla sussistenza del vizio.
Invero, come si evince dalle note di chiarimento e di integrazione, redatte dal
CTU, ing. nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, “le verifiche manuali effettuate hanno evidenziato il corretto funzionamento dell'apparato, in particolare dell'impianto stereo e della radio
(sintonia delle stazioni radio e volume), della connettività con lo smartphone
(normale funzionamento del telefono e viva voce). Mentre per quanto attiene il navigatore è stato accertato che i problemi riscontrati sono riconducibili al mancato aggiornamento delle mappe stradali che risultano essere sul mezzo quelle di primo impianto e che possono essere aggiornate ma solo a pagamento, circostanza nota ai presenti. È stata poi eseguita una diagnostica computerizzata con strumentazione di officina dalla quale non sono emersi problemi a carico del sistema infotainment”.
Pertanto, alcun vizio al sistema di infotainment risulta sussistente, rilevandosi al più la necessità di effettuare l'aggiornamento del software (“gli accertamenti effettuati hanno inoltre evidenziato l'esistenza di un aggiornamento software del suddetto apparato, rilasciato dalla casa madre in data 03.04.2021, e non ancora istallato sulla in esame. […] È probabile, pertanto che il problema CP_4 possa essere risolto proprio con l'istallazione, non ancora effettuata, dell'aggiornamento software del sistema infotainment rilasciato dalla casa madre, come già scritto precedentemente, in data 03.04.2021), senza che sia altresì necessaria una sostituzione del sistema.
2.3.1 All'accertata insussistenza del vizio sarebbe altresì conseguito il rigetto della domanda di “ripetizione” delle spese legali e degli importi corrisposti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in applicazione del principio di diritto, alla stregua del quale: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.» (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017). Si ricorda, per completezza di esame, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.
92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)” (Cass. civ., sez. II,
19/07/2023, ord. n. 21085).
2.4 A ciò si aggiunga che, anche laddove si fosse ritenuto sussistente il vizio lamentato, la domanda di risarcimento del danno per come formulata (ripetizione dell'importo di € 3.200,00, per la sostituzione del sistema di infotainment) non avrebbe potuto essere accolta.
Va, a tal proposito, osservato che, oltre a non risultare provata l'avvenuta sostituzione del sistema infotainment, risulta che, in data 21/07/2022, l'autovettura è stata venduta;
pertanto, al più, sarebbe stato possibile risarcire il minor prezzo derivante dalla vendita dell'auto su cui insisteva il preteso vizio.
Domanda che, nel caso di specie, non è stata formulata.
2.4.1 Sarebbe stata parimenti rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da stress come genericamente proposta.
Pare opportuno osservare come, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n.33645).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017;
Cass. 4005/ 2020) (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno - evento, essendo necessario anche il danno - conseguenza, che va allegato e provato. Onere probatorio che, nel caso di specie, non risulta assolto da parte attrice, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento proposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
3.1 Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese dell'ATP svolto ante causam, va rammentato che le spese del procedimento di ATP ante causam sono a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da porre, di regola, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale delle spese stesse.
Nel caso di specie le predette spese possono essere integralmente compensate, essendo stati gli esiti del procedimento funzionali a chiarire le posizioni di entrambe le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, nei confronti della Controparte_1
- condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite nei confronti della che liquida in Controparte_1 2.538,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- compensa integralmente le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam.
Latina, lì 06/08/2025
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza dell'08/07/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3113 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta individuale - P.IVA , elettivamente domiciliata in via Nerva n. 38 - P.IVA_1
Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Nicoletta DE VIVO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via dei Ciclamini n.
6 - Alatri
(FR) presso lo studio dell'avv. Giorgio PONGELLI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: vendita di cose mobili - garanzia per vizi - risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 05/07/2025): “Si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni spiegate in atti, che qui si intendono interamente riportate e trascritte;
impugna tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso di cui ne chiede il rigetto integrale. In virtù di quanto sopra, insiste nell'accoglimento di tutte le conclusioni formulate nei propri scritti difensivi, con vittoria di spese ed onorari”; per parte convenuta, (note scritte del 03/07/2025): “Si Controparte_2 riporta ai propri scritti difensivi e, nel ribadire l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree essendo l'attrice decaduta dalla garanzia per vizi, conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla Comparsa di costituzione e risposta qui da intendersi integralmente trascritte e riportate”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio la società CP_1
e la al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, previo
[...] Controparte_3 accertamento dell'esistenza dei vizi presenti sulla vettura Jeep Compass limited 1600
120v, targata FX328NW, alla ripetizione della somma di € 6.135,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni derivanti dalle sofferenze psichiche patite, da quantificarsi in via equitativa.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che in data
29/06/2019 ha acquistato e ritirato, presso la concessionaria a Controparte_1 vettura Jeep Compass limited 1600 120v, targata FX328NW; che nell'immediatezza ha notato l'indicazione 240 km sul tachimetro, la presenza di graffi sullo sterzo in pelle e macchie di colla sulla carrozzeria nonché segni bianchi sulle modanature degli sportelli e sul cruscotto, un graffio evidente sul vetro anteriore, lato passeggero, e sulle plastiche posteriori del baule, colature di vernice sugli sportelli, sporcizia all'interno dell'abitacolo e del bagagliaio, mancanza di sistema di adaptive cruise control; che, accendendo il veicolo al momento del ritiro, ha notato un Testi Te malfunzionamento del sistema Infotainment: assenza di audio, con e;
sintonizzazione delle stazioni radio impossibile;
errato funzionamento del Bluetooth, con inoltro automatico delle chiamate;
errato funzionamento del navigatore e blocco della retrocamera, anche in assenza di attivazione della retromarcia.
Segnalati tali difetti alla e alla con Controparte_1 Controparte_3 lettera del 17/07/2019, come prospettato da parte attrice, in data 19/07/2019, la vettura è stata trattenuta dalla per la verifica delle anomalie Controparte_1 lamentate ed eventuale sostituzione dei difetti rilevati e, dopo aver preso visione dell'auto, sono stati individuati alcuni difetti (“colatura di vernice parte interna sportello ant. sx;
macchia sul cruscotto lato sx zona bocchetta aereazione;
cruscotto zona sistema multimediale (parte bassa) con lieve scalfitura;
rasavetro esterno posteriore dx deformato;
modanatura parafango post dx con apparente graffio;
paraurti posteriore graffiato;
parte posteriore bracciolo centrale graffiata;
pannello posteriore graffiato;
parabrezza graffiato, sterzo graffiato;
Sistema multimediale si blocca”).
Rilevato altresì in data 08/08/2019 un difetto del sistema multimediale, per la cui risoluzione sarebbe stato necessario un aggiornamento del software ETM, l'attrice ha dedotto che, benché fossero stati riparati i vizi concernenti la carrozzeria, alcuna soluzione era stata offerta per la riparazione del sistema Infotainment, motivo per cui, in data 23/09/2019 ha inviato lettere di diffida sia alla che alla Controparte_1 rimaste prive di riscontro, e in data 14/11/2019 ha depositato Controparte_3 ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 6207/2019).
Nominato quale CTU l'ing. al fine di individuare i vizi, i Persona_1 rimedi esperibili e la quantificazione dei costi, il consulente, dopo aver tentato la conciliazione tra le parti, ha accertato il non corretto funzionamento del sistema
Infotainment, ritenendo la causa di non facile individuazione e stimando il costo della sua sostituzione in € 3.200,00.
Dedotto altresì il pagamento delle spese di CTU e delle spese legali sostenute per il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., nonché la sussistenza di un danno risarcibile, conseguente al disagio e allo stress vissuto, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, dichiarare e confermare
l'esistenza dei vizi presenti al sistema INFOTAINMENT della vettura
[...]
1600 120v TG. FX328NW; 2) Per l'effetto, condannare in Controparte_4 solido i convenuti , C.F. e P.I e C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 CP_5
P.I.: 08349560014 alla ripetizione in favore della odierna attrice, della somma totale di € 6.315,36, oltre interessi a rivalutazione monetaria, per le causali di cui in premessa;
3) Condannare altresì, in solido i convenuti , C.F. e Controparte_1
P.I. e C.F. e P.I.: al risarcimento dei danni P.IVA_2 CP_5 P.IVA_3 derivanti dalle sofferenze psicologiche patite dall'attrice, da quantificarsi secondo equità; 4) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
1.1 Con comparsa del 20/09/2022 si è costituita in giudizio la società
[...]
la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda CP_1 per decadenza dalla garanzia per vizi, non essendo la denuncia intervenuta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio come previsto dall'art. 1495 c.c., applicabile al caso di specie, stante l'acquisto dell'auto con partita IVA e, dunque, non in qualità di consumatore.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'importo di € 3.200,00 per la sostituzione del sistema Infotainment, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, stante l'avvenuta cessione della vettura in data 21/07/2022, l'omessa immediata contestazione del vizio riscontrato al momento della consegna della vettura (circostanza che, ai sensi dell'art. 1491 c.c., esclude l'operatività della garanzia) e il mancato accertamento da parte del
CTU nominato nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., di vizi che ne rendessero necessaria la sostituzione.
Rilevato altresì che l'attrice non hai mai condotto la vettura presso la concessionaria per eseguire l'aggiornamento e che la stessa non ha mai sostenuto le spese necessarie per la sostituzione del sistema Infotainment, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Prospettata l'infondatezza della domanda di ripetizione della somma di
€1.803,06 a titolo di spese di CTU, essendo il diritto al rimborso delle spese anticipate al CTU subordinato al vittorioso esperimento del giudizio di merito, e di €
1.312,30, a titolo di spese legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo, trattandosi di spesa carico dell'attrice, nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta, in quanto non provata, parte convenuta ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: - in via preliminare dichiarare inammissibili le domande attoree;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il risarcimento del danno in favore dell'attrice ai sensi dell'art.1226
c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di ATP”.
1.2 Nel costituirsi in giudizio, la eccepito il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, attesa l'estraneità della stessa alle vicende dedotte da parte attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Latina, in persona del giudice designato, contrariis rejectis, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel presente giudizio e, per l'effetto, Voglia respingere ogni Controparte_3 domanda attorea svolta nei confronti della comparente, condannando l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
1.3 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 03/02/2024, il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie formulate, ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte attrice nella seconda memoria istruttoria, limitatamente ai capitoli 1 (la sola parte relativa ai vizi del sistema INFOTAINMENT), 2, 5, 6, 8, 9 e 11, ritenuti irrilevanti e superflui ai fini della decisione i restanti capitoli e inammissibile l'interrogatorio formale del legale Contr rappresentante della società per non avere lo stesso avuto percezione diretta dei fatti deferiti. Contr
Respinta la richiesta di prova contraria della convenuta , in mancanza di espressa capitolazione (ciò che rende la prova inammissibile), il g.i., visto l'art. 185- bis c.p.c., ha formulato la seguente proposta conciliativa: pagamento in favore dell'attrice, da parte della della somma di € 1.800,00, oltre € 600,00 per CP_1 compenso al difensore;
rifusione delle spese legali in favore di da parte CP_5 dell'attrice per l'importo di € 1.200,00.
All'esito dell'udienza del 06/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rilevata l'accettazione da parte dell'attrice e della convenuta della proposta conciliativa formulata in ordine alla Controparte_3 rifusione delle spese legali in favore della convenuta nella misura onnicomprensiva indicata (€ 1.200,00) e la mancata adesione dell'attrice alla restante parte della proposta;
rilevato altresì che la proposta conciliativa di cui all'art. 185-bis c.p.c., oltre agli effetti sostanziali propri della transazione produce effetti processuali, sia con riguardo alla fine del processo in corso, che si verifica immediatamente ed ipso iure, senza necessità di una formale dichiarazione di estinzione o di ordine di cancellazione della causa dal ruolo (provvedimento che per questo tipo di definizione della controversia non sono contemplati dal codice) e sia con riguardo al fatto che va attribuita efficacia di titolo esecutivo al documento nel quale la conciliazione viene consacrata, si è dato atto dell'impegno di parte attrice al pagamento della somma di €
1.200,00 onnicomprensiva per il rimborso delle spese di giudizio in favore della convenuta , che ha accettato la proposta conciliativa, nonché della CP_3 natura di titolo esecutivo del verbale redatto. Si è disposto che il processo proseguisse tra le parti non conciliate.
1.4 Istruita la causa mediante l'espletamento della prova orale ammessa, confermata con ordinanza del 18/02/2025 la proposta conciliativa già avanzata, con la sola rimodulazione delle spese di lite da quantificare in € 990,00, oltre accessori (in relazione all'ulteriore attività istruttoria svolta), con ordinanza del 18/04/2025, non accettata dalle parti la proposta conciliativa formulata, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza dell'08/07/2025.
Con ordinanza dell'08/07/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, con ordinanza del 08/07/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte attrice, previa analitica descrizione dei vizi esistenti sull'autovettura
Jeep Compass Limited 1600, 120 v, targata FX328NW, acquistata presso la società convenuta ha agito per la ripetizione della somma di € 3.200,00, Controparte_1 per la sostituzione del sistema Infotainment, di € 1.803,06 pari al compenso versato al
CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo incardinato, oltre al risarcimento del danno derivante dai disagi e dallo stress dalla stessa subito.
La domanda di ripetizione implica l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento, in assenza di un valido titolo giustificativo, che, nel caso di specie, non risulta né allegato, né a fortiori provato.
Pertanto, la domanda così come formulata appare destituita di fondamento in radice.
2.1 Tuttavia, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, “il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta” (Cass. civ., sez. II, 27/06/2024, n. 17787).
La formula adottata dalla parte non condiziona, dunque, la qualificazione della domanda, dovendosi tenere in conto il contenuto sostanziale della pretesa desumibile dai fatti dedotti e dal provvedimento in concreto richiesto.
La dedotta sussistenza di vizi dell'autovettura acquistata, unitamente al tenore delle difese svolte, consente di qualificare la domanda in termini di garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinata dagli artt. 1490 e ss.. Può, in particolare, ritenersi che la chiesta ripetizione sia da qualificare in termini di risarcimento del danno, parametrato alle somme necessarie per la riparazione del vizio riscontrato.
È necessario rilevare che in materia di compravendita, come si evince dall'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune dai vizi che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, purché, al momento del contratto, il compratore non fosse a conoscenza dei vizi della cosa e non si tratti di vizi facilmente riconoscibili (art. 1491 c.c.).
Nel caso in cui la cosa venduta presenti dei vizi, è riconosciuta all'acquirente l'azione di risoluzione del contratto, a cui consegue la restituzione del prezzo corrisposto e il rimborso delle spese sostenute per la vendita, nonché la restituzione della cosa venduta, se non è perita in conseguenza dei vizi, o di riduzione del prezzo
(art. 1492 c.c.).
In materia di compravendita, l'acquirente, dunque, nel caso in cui la cosa venduta presenti dei vizi, può alternativamente proporre l'azione di risoluzione e di riduzione del prezzo e cumulativamente l'azione di risarcimento del danno.
Invero, ai sensi dell'art. 1494 c.c., in ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore è altresì tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi della cosa.
Pertanto, mentre le azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. si pongono in concorso alternativo, il risarcimento del danno può essere richiesto indipendentemente dall'esperimento delle richiamate azioni.
Pare utile, sul punto, richiamare il principio di diritto, alla stregua del quale:
“mentre le azioni di risoluzione (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio quanti minoris) si pongono fra loro in concorso alternativo, il risarcimento del danno si cumula sia con l'una, sia con l'altra domanda;
e quindi ben può essere associata a quella fra le due che venga scelta dal compratore, fermo restando che l'azione di risarcimento del danno può essere esercitata anche da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo. Quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata unitamente all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Non vanno, invece, rimborsate le spese necessarie per eliminare i vizi, che sono ricomprese nella disposta riduzione. Viceversa, allorché l'azione di risarcimento dei danni sia proposta dall'acquirente ex articolo 1494 del codice civile, senza alcun collegamento con altre domande, sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, essa può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene” (Cass. civ., sez. II, 19/11/2024, n. 29783).
Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può, dunque, rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. civ., sez. II, 17/01/2022, ord. n. 1218).
È, dunque, necessario che sia sussistenti i presupposti dell'azione di garanzia.
Va, sul punto, osservato che la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. è esclusa, rectius non è dovuta, se al momento dell'acquisto il compratore conosceva i vizi della cosa (art. 1491 c.c.).
Parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.).
Ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491
c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio. Sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell'acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell'acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici (Cass. civ., sez. II, 20/04/2022, n. 12606).
Può, dunque, escludersi l'operatività della garanzia ai sensi dell'art. 1491 c.c. quando l'acquirente sia posto nella condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti.
2.2 Nel caso di specie, il vizio lamentato, costituito dal malfunzionamento del sistema Infotainment, risulta già conosciuto da parte attrice al momento dell'acquisto e del ritiro dell'autovettura, atteso che è la stessa attrice a dedurre “inoltre, avendo provveduto all'accensione del veicolo al momento del ritiro, notava che il sistema Testi Tes INFOTAINMENT non funzionava: la musica, con e con , non si sentiva.
Infatti, pur aumentando il volume al massimo, le stazioni radio non si sintonizzavano.
Inoltre, il bluetooth era come impazzito;
infatti, inoltrava in via autonoma chiamate a vari soggetti in rubrica, il navigatore non funzionava e, dulcis in fundo, la retrocamera si bloccava anche se non veniva attivata la retromarcia” (cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Circostanza ribadita anche in sede di accertamento tecnico preventivo, come affermato dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo.
La conoscenza del vizio sin dal momento dell'acquisto risulta confermata anche dal teste di parte attrice, escusso nel corso del giudizio.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 10/12/2024, sul Testimone_3 capitolo 1 (“ Vero che al momento della consegna della vettura, avvenuta in data
29.06.2019 furono evidenziati dal sig. coniuge dell'attrice che, ritirò Testimone_3 la vettura: la presenza di graffi sullo sterzo in pelle, macchie di colla sulla carrozzeria, segni bianchi sulle modanature degli sportelli e sul cruscotto, un graffio evidente sul vetro anteriore lato passeggero, graffi sulle plastiche posteriori del baule, colature di vernice sugli sportelli, sporcizia all'interno dell'abitacolo e del bagagliaio, mancanza del sistema di Adaptive Cruise Control;
nonché la circostanza che sull'odometro erano segnati 240 KM al sig. , responsabile della , come Tes_4 Pt_2 parimenti per gli altri vizi che riguardavano il sistema INFOTAINMENT), ha dichiarato: “Io stesso andai nella data che mi si legge a ritirare l'autovettura acquistata da mia moglie presso il punto vendita di Latina;
confermo integralmente quanto mi si legge, evidenziando che le questioni diverse dal funzionamento dell'Infotainment, dopo insistiti interventi anche a mezzo del nostro difensore sono stati risolti. Comunque confermo che io stesso feci notare i difetti che mi si leggono agli addetti della concessionaria, tra cui che era presente quel giorno”; Tes_4
e sul cap. 2 (“Vero che dopo qualche minuto, al momento dell'accensione del veicolo, avvenuto sempre in officina, il sig. notava che il sistema INFOTAINMENT Tes_3
Testi Te non funzionava: la musica, con e con , non si sentiva. Infatti, pur aumentando il volume al massimo, le stazioni radio non si sintonizzavano. Inoltre, il bluetooth era come impazzito;
infatti, inoltrava in via autonoma chiamate a vari soggetti in rubrica, il navigatore non funzionava e, dulcis in fundo, la retrocamera si bloccava anche se non veniva attivata la retromarcia”) ha riferito: “Confermo quanto mi si legge. Notai da subito che le cose che mi si dicono non funzionavano;
lo feci presente al sig. addetto alla consegna e il giorno del ritiro stesso lui mi Tes_4 suggerì di spegnere l'autovettura e riaccenderla, cosicché in effetti sembrava che le cose funzionassero dopo aver fatto quello che mi si dice;
voglio precisare che lo stesso aveva molta fretta e quindi io quel giorno e, soprattutto mia Tes_4 moglie, nei giorni successivi abbiamo continuato a verificare l'insorgere dei problemi che mi si legge;
problematiche che abbiamo segnalato anche facendo dei video del cruscotto da sottoporre alla concessionaria, come abbiamo fatto. ADR: Sulla automatica partenza delle telefonate, notai che questa cosa avvenne da subito, ma la segnalai il lunedì successivo” (cfr. verbale udienza del 10/12/2024).
Come già osservato, la riconoscibilità del vizio, equiparata alla conoscenza, esclude il sorgere della garanzia, cosicché l'acquirente non può ottenere né la risoluzione del contratto, né la riduzione del prezzo, né, conseguentemente, il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c..
Pertanto, la domanda di parte attrice è infondata e va, dunque, rigettata.
2.3 Ad abundantiam si rileva che anche laddove si fosse ritenuta operante la garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., la domanda non avrebbe potuto essere accolta sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla sussistenza del vizio.
Invero, come si evince dalle note di chiarimento e di integrazione, redatte dal
CTU, ing. nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, “le verifiche manuali effettuate hanno evidenziato il corretto funzionamento dell'apparato, in particolare dell'impianto stereo e della radio
(sintonia delle stazioni radio e volume), della connettività con lo smartphone
(normale funzionamento del telefono e viva voce). Mentre per quanto attiene il navigatore è stato accertato che i problemi riscontrati sono riconducibili al mancato aggiornamento delle mappe stradali che risultano essere sul mezzo quelle di primo impianto e che possono essere aggiornate ma solo a pagamento, circostanza nota ai presenti. È stata poi eseguita una diagnostica computerizzata con strumentazione di officina dalla quale non sono emersi problemi a carico del sistema infotainment”.
Pertanto, alcun vizio al sistema di infotainment risulta sussistente, rilevandosi al più la necessità di effettuare l'aggiornamento del software (“gli accertamenti effettuati hanno inoltre evidenziato l'esistenza di un aggiornamento software del suddetto apparato, rilasciato dalla casa madre in data 03.04.2021, e non ancora istallato sulla in esame. […] È probabile, pertanto che il problema CP_4 possa essere risolto proprio con l'istallazione, non ancora effettuata, dell'aggiornamento software del sistema infotainment rilasciato dalla casa madre, come già scritto precedentemente, in data 03.04.2021), senza che sia altresì necessaria una sostituzione del sistema.
2.3.1 All'accertata insussistenza del vizio sarebbe altresì conseguito il rigetto della domanda di “ripetizione” delle spese legali e degli importi corrisposti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in applicazione del principio di diritto, alla stregua del quale: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.» (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017). Si ricorda, per completezza di esame, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.
92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)” (Cass. civ., sez. II,
19/07/2023, ord. n. 21085).
2.4 A ciò si aggiunga che, anche laddove si fosse ritenuto sussistente il vizio lamentato, la domanda di risarcimento del danno per come formulata (ripetizione dell'importo di € 3.200,00, per la sostituzione del sistema di infotainment) non avrebbe potuto essere accolta.
Va, a tal proposito, osservato che, oltre a non risultare provata l'avvenuta sostituzione del sistema infotainment, risulta che, in data 21/07/2022, l'autovettura è stata venduta;
pertanto, al più, sarebbe stato possibile risarcire il minor prezzo derivante dalla vendita dell'auto su cui insisteva il preteso vizio.
Domanda che, nel caso di specie, non è stata formulata.
2.4.1 Sarebbe stata parimenti rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da stress come genericamente proposta.
Pare opportuno osservare come, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n.33645).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017;
Cass. 4005/ 2020) (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno - evento, essendo necessario anche il danno - conseguenza, che va allegato e provato. Onere probatorio che, nel caso di specie, non risulta assolto da parte attrice, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento proposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
3.1 Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese dell'ATP svolto ante causam, va rammentato che le spese del procedimento di ATP ante causam sono a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da porre, di regola, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale delle spese stesse.
Nel caso di specie le predette spese possono essere integralmente compensate, essendo stati gli esiti del procedimento funzionali a chiarire le posizioni di entrambe le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, nei confronti della Controparte_1
- condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite nei confronti della che liquida in Controparte_1 2.538,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- compensa integralmente le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam.
Latina, lì 06/08/2025
Il giudice
Luca Venditto