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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3980/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3980/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LE BO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LE BO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla moglie con i beni ed arredi ivi contenuti;
Per_
3) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione preferenziale presso la madre, nella casa coniugale ove è residente e sita in
Ancona, strada del Barcaglione n. 2/C; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- 1 - 4) il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, in base alle Parte_2 esigenze scolastiche dello stesso e previo accordo con la madre ed in base ai reciproci impegni di lavoro, ed in particolare:
• Potrà vedere i figli il lunedì e mercoledì pomeriggio senza pernotto;
• da sabato mattina a domenica pomeriggio ore 16.00, a settimane alterne.
Durante le festività nazionali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto) i genitori stabiliscono che il diritto di visita è così disciplinato:
• 1° Novembre - 25/04- 2/06 e 15/08 i figli rimarranno con il padre;
• 8 dicembre, 1/05 rimarranno con la madre il tutto alternativamente di anno in anno.
Riguardo alle festività natalizie i coniugi convengono che i figli rimarranno con il padre la
Vigilia di Natale ed il Natale, mentre con la madre rimarranno il 26/12 e 1/01 alternativamente di anno in anno
Durante le feste Pasquali i figli rimarranno a Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre alternativamente di anno in anno.
Durante i periodi di vacanza dalla scuola i figli potranno stare con ciascun genitore 7 giorni, anche consecutivi, in base alle ferie concordate col datore di lavoro;
Durante i predetti periodi, modificabili per eventuali esigenze, necessità e/o impedimenti dei figli e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti fuori residenza e in ogni caso ad assicurare regolari contatti telefonici con l'altro genitore, nell'interesse esclusivo e prevalente del minore, il tutto come meglio specificato nel piano genitoriale che si allega (doc. 8).
- corrisponderà a un assegno di mantenimento Parte_2 Parte_1 in favore dei figli di € 600,00 mensili (€ 300ciascuno), o quello maggiore o minore che verrà ritenuto essere di giustizia, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, come per legge, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi alle nuove coordinate bancarie: iban [...];
- provvederà al pagamento delle spese straordinarie necessarie per Parte_2 il minore nella misura del 50%, ed il tutto come da specifica che segue (in conformità all'art. 10 del protocollo Avvocati/Magistrati Tribunale di Ancona, approvato il 11.07.13):
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- 2 - 3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari.
B) spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggi presso la sede universitaria;
E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter)
3) viaggi e vacanze.
Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 7 giorni dalla presentazione del documento (fattura, ricevuta fiscale, scontrini) comprovante la spesa.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) Spese compensate”.
* * * *
- 3 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che Parte_1 Parte_2 si sono sposati ad Ancona il 18/06/2016, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 18/06/2016, trascritto Parte_2 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 39, parte 2, serie A dell'anno
2016;
- 4 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3980/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LE BO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LE BO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla moglie con i beni ed arredi ivi contenuti;
Per_
3) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione preferenziale presso la madre, nella casa coniugale ove è residente e sita in
Ancona, strada del Barcaglione n. 2/C; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- 1 - 4) il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, in base alle Parte_2 esigenze scolastiche dello stesso e previo accordo con la madre ed in base ai reciproci impegni di lavoro, ed in particolare:
• Potrà vedere i figli il lunedì e mercoledì pomeriggio senza pernotto;
• da sabato mattina a domenica pomeriggio ore 16.00, a settimane alterne.
Durante le festività nazionali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto) i genitori stabiliscono che il diritto di visita è così disciplinato:
• 1° Novembre - 25/04- 2/06 e 15/08 i figli rimarranno con il padre;
• 8 dicembre, 1/05 rimarranno con la madre il tutto alternativamente di anno in anno.
Riguardo alle festività natalizie i coniugi convengono che i figli rimarranno con il padre la
Vigilia di Natale ed il Natale, mentre con la madre rimarranno il 26/12 e 1/01 alternativamente di anno in anno
Durante le feste Pasquali i figli rimarranno a Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre alternativamente di anno in anno.
Durante i periodi di vacanza dalla scuola i figli potranno stare con ciascun genitore 7 giorni, anche consecutivi, in base alle ferie concordate col datore di lavoro;
Durante i predetti periodi, modificabili per eventuali esigenze, necessità e/o impedimenti dei figli e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti fuori residenza e in ogni caso ad assicurare regolari contatti telefonici con l'altro genitore, nell'interesse esclusivo e prevalente del minore, il tutto come meglio specificato nel piano genitoriale che si allega (doc. 8).
- corrisponderà a un assegno di mantenimento Parte_2 Parte_1 in favore dei figli di € 600,00 mensili (€ 300ciascuno), o quello maggiore o minore che verrà ritenuto essere di giustizia, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, come per legge, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi alle nuove coordinate bancarie: iban [...];
- provvederà al pagamento delle spese straordinarie necessarie per Parte_2 il minore nella misura del 50%, ed il tutto come da specifica che segue (in conformità all'art. 10 del protocollo Avvocati/Magistrati Tribunale di Ancona, approvato il 11.07.13):
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- 2 - 3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari.
B) spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggi presso la sede universitaria;
E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter)
3) viaggi e vacanze.
Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 7 giorni dalla presentazione del documento (fattura, ricevuta fiscale, scontrini) comprovante la spesa.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) Spese compensate”.
* * * *
- 3 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che Parte_1 Parte_2 si sono sposati ad Ancona il 18/06/2016, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 18/06/2016, trascritto Parte_2 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 39, parte 2, serie A dell'anno
2016;
- 4 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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