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Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1537/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17269/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_4 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048722906000 TASSE AUTO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1629/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 Srl, in persona del Ricorrente_4 Ricorrente_4, in atti compiutamente generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento n.
02820250048722906000, in riferimento alla tassa automobilistica anno 2020 per l'importo pari ad euro
797,59, cartella notificata in data 25.9.2025.
2. Deduceva parte ricorrente, a fondamento delle sue doglianze, la mancata, previa notifica degli atti prodromici alla suddetta cartella, segnatamente di un avviso di accertamento che sarebbe stato notificato in data 30.8.2023; l'avvenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria alla data di notifica della cartella, per cui è procedimento.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento, di esclusiva competenza dell'ente impositore, segnatamente in riferimento alla previa notifica dell'avviso di accertamento suddetto;
nel merito eccepiva la regolare, previa notifica, in data 30.8.2023, all'odierna società ricorrente, del suddetto avviso di accertamento, mai impugnato dalla predetta società nei termini perentori di legge: con conseguente, pieno rispetto del termine di prescrizione triennale, vigente in materia, alla data della notifica (25.9.2025) della cartella per cui è procedimento, tenendo conto del 'dies a quo' rappresentato dalla data di notifica (30.8.2023) dell'avviso di accertamento, sopra richiamato, quale atto prodromico;
eccepiva, inoltre, la piena motivazione della cartella di pagamento in oggetto, in conformità all'art. 7 L. n.
212/00 (cd. 'Statuto dei Diritti del Contribuente').
4. Con memorie illustrative del 9.1.2026 parte ricorrente ribadiva i motivi sottesi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici.
3. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr. anche sul punto Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
4. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistent in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che si liquidano in euro 232,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge CUT. da attribuirsi a difensore di parte ricorrente che si è dichiara to anticipatario.
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17269/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_4 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048722906000 TASSE AUTO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1629/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 Srl, in persona del Ricorrente_4 Ricorrente_4, in atti compiutamente generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento n.
02820250048722906000, in riferimento alla tassa automobilistica anno 2020 per l'importo pari ad euro
797,59, cartella notificata in data 25.9.2025.
2. Deduceva parte ricorrente, a fondamento delle sue doglianze, la mancata, previa notifica degli atti prodromici alla suddetta cartella, segnatamente di un avviso di accertamento che sarebbe stato notificato in data 30.8.2023; l'avvenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria alla data di notifica della cartella, per cui è procedimento.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento, di esclusiva competenza dell'ente impositore, segnatamente in riferimento alla previa notifica dell'avviso di accertamento suddetto;
nel merito eccepiva la regolare, previa notifica, in data 30.8.2023, all'odierna società ricorrente, del suddetto avviso di accertamento, mai impugnato dalla predetta società nei termini perentori di legge: con conseguente, pieno rispetto del termine di prescrizione triennale, vigente in materia, alla data della notifica (25.9.2025) della cartella per cui è procedimento, tenendo conto del 'dies a quo' rappresentato dalla data di notifica (30.8.2023) dell'avviso di accertamento, sopra richiamato, quale atto prodromico;
eccepiva, inoltre, la piena motivazione della cartella di pagamento in oggetto, in conformità all'art. 7 L. n.
212/00 (cd. 'Statuto dei Diritti del Contribuente').
4. Con memorie illustrative del 9.1.2026 parte ricorrente ribadiva i motivi sottesi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici.
3. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr. anche sul punto Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
4. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti resistent in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che si liquidano in euro 232,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge CUT. da attribuirsi a difensore di parte ricorrente che si è dichiara to anticipatario.