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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18984/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0718020250053078928000 BOLLO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 21150/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto il ricorso avverso probabilmente una cartella esattoriale avente ad oggetto la tassa automobilistica 2019.
Il ricorrente non ha depositato l'atto impugnato.
Il ricorrente nel ricorso parla di cartella esattoriale, poi di ingiunzione, di intimazione e di accertamento.
Pertanto l'oggetto del ricorso non è rilevabile.
Il Giudice ha potuto constatare che il ricorso è stato correttamente notificato all'Agenzia delle Entrate
RI e alla Regione Campania.
Il giudice ritiene inammissibile il ricorso del contribuente per incertezza assoluta sull'oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18984/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0718020250053078928000 BOLLO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 21150/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto il ricorso avverso probabilmente una cartella esattoriale avente ad oggetto la tassa automobilistica 2019.
Il ricorrente non ha depositato l'atto impugnato.
Il ricorrente nel ricorso parla di cartella esattoriale, poi di ingiunzione, di intimazione e di accertamento.
Pertanto l'oggetto del ricorso non è rilevabile.
Il Giudice ha potuto constatare che il ricorso è stato correttamente notificato all'Agenzia delle Entrate
RI e alla Regione Campania.
Il giudice ritiene inammissibile il ricorso del contribuente per incertezza assoluta sull'oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite compensate.