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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1004/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Xx Settembre N. 6 74100 Taranto TA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 211911
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1831/2025 depositato il 13/11/2025 Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_3, collegato da remoto, per Agenzia Entrate Riscossione, si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 12.6.2025 la ., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava il diniego, notificato il 20.5.2025, di rateizzazione del carico compreso nell'istanza di adesione alla rottamazione quater, diniego giustificato sulla base della decadenza per inadempimento di una precedente rateizzazione concessa per lo stesso carico. La ricorrente deduceva che, a seguito dell'adesione alla rottamazione, le rateizzazioni sospese sono automaticamente revocate per cui il diniego impugnato era illegittimo. Con comparsa del 21.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. In disparte la considerazione che il carico per cui non è stata ammessa la rateizzazione si riferisce ad un avviso di addebito per contributi INPS che esula dalla giurisdizione di questa Corte, il diniego impugnato è legittimo atteso che, ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973, nell'ipotesi di decadenza da una precedente rateizzazione per inadempimento il carico non può più essere ammesso alla rateizzazione. Ed alcuna rilevanza ha la norma invocata dal ricorrente di cui all'art. 1 co.240 L.197/2022 che riguarda la diversa fattispecie di sospensione e revoca automatica delle dilazioni in corso nell'ipotesi di adesione alla rottamazione. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese considerata la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1004/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Xx Settembre N. 6 74100 Taranto TA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 211911
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1831/2025 depositato il 13/11/2025 Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_3, collegato da remoto, per Agenzia Entrate Riscossione, si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 12.6.2025 la ., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava il diniego, notificato il 20.5.2025, di rateizzazione del carico compreso nell'istanza di adesione alla rottamazione quater, diniego giustificato sulla base della decadenza per inadempimento di una precedente rateizzazione concessa per lo stesso carico. La ricorrente deduceva che, a seguito dell'adesione alla rottamazione, le rateizzazioni sospese sono automaticamente revocate per cui il diniego impugnato era illegittimo. Con comparsa del 21.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. In disparte la considerazione che il carico per cui non è stata ammessa la rateizzazione si riferisce ad un avviso di addebito per contributi INPS che esula dalla giurisdizione di questa Corte, il diniego impugnato è legittimo atteso che, ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973, nell'ipotesi di decadenza da una precedente rateizzazione per inadempimento il carico non può più essere ammesso alla rateizzazione. Ed alcuna rilevanza ha la norma invocata dal ricorrente di cui all'art. 1 co.240 L.197/2022 che riguarda la diversa fattispecie di sospensione e revoca automatica delle dilazioni in corso nell'ipotesi di adesione alla rottamazione. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese considerata la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Giudice monocratico