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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa SO
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 2245/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carlofernando Parisi (C.F. ) e Vincenzo Cicino (C.F. C.F._2
), giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
CodiceFiscale_3
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 06/03/2020 (rep. n. 161.460) - dall'Avv. Persona_1
TA TR (C.F. )) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._4
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/06/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
Pag. 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato con le modalità descritte in premessa e deve essere imputato a responsabilità dell' convenuto;
2) Accogliere la domanda di parte attrice e condannare, di CP_2 conseguenza, la , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni materiali Controparte_1 patiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo e da quantificarsi nella complessiva somma di Parte_1
€ 13.926,95, come da preventivo allegato in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno del fatto sino all'effettivo soddisfo ed oltre fermo tecnico;
3) Condannare la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto quanto di seguito:
- che in data 11/12/2018, intorno alle ore 18.45 circa, l'autovettura Mercedes Benz, tg.
EZ046YX, da lui condotta e di sua proprietà, mentre percorreva la S.S. 106, nel tratto che collega Santa Caterina dello Ionio e Guardavalle Marina, all'altezza del Km 143, impattava da un cinghiale che, inaspettatamente, attraversava la strada ostacolando il percorso del conducente;
- che sul posto del sinistro intervenivano le forze dell'ordine, le quali effettuavano i dovuti rilievi del caso;
- che in conseguenza del violento impatto, l'autovettura Mercedes Benz, tg. EZ046YX, riportava danni materiali da quantificarsi nella somma di € 13.926,95, come da preventivo allegato in atti, oltre il c.d. fermo tecnico;
- che in data 25/02/2020 l'odierno attore ha inoltrato alla la formale richiesta Controparte_1 di risarcimento dei danni materiali subiti all'autovettura di sua proprietà come sopra identificata, senza però sortire alcun effetto;
- che, a nulla è valso l'invito all'adesione alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. 162/14, trasmesso in data 18/02/2019 alla CP_1
, la quale non ha dato riscontro alcuno;
[...]
- che, per tutti i motivi sopra esposti, l'odierna attrice ha inteso, quindi, agire innanzi all'autorità giudiziaria contro la in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
Pag. 2 di 9 tempore, al fine di condannarla ex art. 2052 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11/12/2018.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2021, la in persona del Controparte_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “ 1) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
2) Nel merito, rigettare la domanda come proposta in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, sia per ciò che concerne l'imputabilità dell'evento all'azione del cinghiale sia per ciò che concerne il nesso di causalità fra fatto ed evento e il grado di responsabilità della p.a. a titolo di dolo o colpa;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 19/03/2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 13/02/2023 per la discussione orale e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ai fini della trattazione dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevato dalla Controparte_1
Con sentenza non definitiva del 13/02/2023, passata in giudicato, è stata dichiarata la legittimazione passiva in giudizio della ed è stato disposta la prosecuzione del Controparte_1 giudizio.
Assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi, nonché CTU, nominando l'ing. per Persona_2 sottoporle i seguenti quesiti:
“Sulla base degli atti di causa, sentite le parti, espletato ogni più utile accertamento:
1) Determini il CTU il costo dei pezzi di ricambio indicati nel preventivo di spesa allegato dall'attore, usati
(non di prima mano) sia a) originali che b) non originali;
2) Verifichi il CTU la congruità dei costi indicati nel suddetto preventivo per la manodopera”.
Espletata tutta l'attività istruttoria, all'udienza del 16/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda avanzata da è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
In ordine alla legittimazione passiva della si opera rinvio alla sentenza non Controparte_1 definitiva in atti.
Pag. 3 di 9 Ciò posto, è necessario brevemente ricordare il fondamentale principio in tema di onere probatorio statuito nell'art. 2697 cod. civ., il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Nel caso in esame, dopo avere, quindi, qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c. (v. in motivazione, sentenza non definitiva del
13/02/2023 all. in atti), si osserva che in tema di onere probatorio, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che: “Sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava
l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (v. Cass. n. 18454/2022).
Inoltre: “Nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre
l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.”
(v. Cass. Ord. n. 12714/2024).
Pag. 4 di 9 Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie emerge che parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato in giudizio la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cinghiale e l'evento dannoso subito.
In particolare, in merito all'an debeatur, risulta allegata in atti la relazione sull'incidente stradale dei Carabinieri della Stazione di Guardavalle, attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro nonché le allegazioni fotografiche del veicolo e del cinghiale coinvolti nel sinistro per cui è causa (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione).
Nello specifico, dalla lettura della relazione si evince che i Carabinieri in data 11/12/2018, alle ore 19.00 circa, si recavano nel Comune di Santa Caterina dello Ionio sulla SS106 per un incidente stradale causato dall'investimento di un cinghiale.
Orbene, dagli accertamenti esperiti, dalle dichiarazioni rese dal conducente, dai danni riportati dal veicolo nonché dalla presenza della carcassa di un cinghiale sul manto stradale, è stata accertata la dinamica del sinistro nei seguenti termini: il veicolo Mercedes Benz, targato
EZO46YX di proprietà dell'attore e dallo stesso condotta, mentre si trovava in viaggio sulla
SS 106 con direzione di marcia Catanzaro – Reggio Calabria, giunto all'altezza del km
143,800, ha investito un cinghiale, sbucato all'improvviso sulla carreggiata, danneggiando gravemente la sua autovettura nella parte anteriore.
Nello specifico, si notavano numerosi detriti sulla carreggiata dell'autovettura, relativi all'impatto e, nella parte destra della carreggiata, precisamente nei canali corrente della SS106, si notava la presenza del cinghiale oggetto del sinistro, accasciato a terra e privo di sensi.
Il cinghiale è successivamente deceduto a causa dell'emorragia interna riportata per rottura di organi interni a seguito del trauma subito dal violento impatto.
Il veicolo ha riportato, inoltre, ingenti danni tali da non consentire la ripresa della marcia, rendendo necessario l'intervento del carroattrezzi per il ritiro del mezzo.
È stato quindi descritto l'evento come verificatosi in modo del tutto accidentale, rilevando l'inevitabile scontro tra la Mercedes Benz, targato EZO46YX di proprietà dell'attore, con il cinghiale nonostante la condotta di guida prudente tenuta dal conducente.
La dinamica del sinistro e le circostanze di fatto sono state poi confermate anche in sede di prova testimoniale.
Al riguardo, il teste di parte attrice, , escusso all'udienza dell'11/04/2024, ha Testimone_1 così riferito: “È vero lo so in quanto percorrevo la statale 106 nello stesso momento nel senso di marcia
Pag. 5 di 9 opposto. Preciso che non ho assistito all'impatto con il cinghiale ma ho visto la macchina ferma a causa dell'impatto con il cinghiale nonché il cinghiale morto a bordo strada”.
Ancora: “E' vero ricordo che i danni riguardavano la parte anteriore destra e la macchina era di colore grigio chiara era un modello Mercedes classe A”. (v. verbale d'udienza dell'11/04/2024).
Di contro, la non ha dimostrato né la prova liberatoria del caso fortuito né Controparte_1 ha provato la sussistenza di una condotta imprudente del conducente.
Infatti, dalla relazione dei Carabinieri è emerso che al momento del sinistro la strada era priva di illuminazione e presentava in alcuni tratti delle strettoie e che, quindi,
l'attraversamento del cinghiale non era prevedibile e prevenibile da parte del conducente.
D'altronde, la convenuta non ha fornito alcuna prova in giudizio sulla circostanza CP_1 secondo cui che la macchina viaggiasse ad elevata velocità e, comunque, oltre i limiti previsti dal codice della strada.
Al riguardo, sono emersi diversi elementi di segno contrario che depongono per l'insussistenza di una condotta imprudente del conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale, l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica, il tratto stradale privo di illuminazione, la circostanza che lo scontro è avvenuto nelle ore serali (ore 18.45 circa nel mese di dicembre).
Del resto, la non ha provato di avere adottato le misure necessarie per Controparte_1 evitare l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Accertata, quindi, l'esclusiva responsabilità della per i danni causati all'attrice, Controparte_1 deve ora essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierno attore con riferimento al danno patrimoniale.
Ebbene, per ciò che concerne la quantificazione del danno patrimoniale, si osserva innanzitutto come parte attrice abbia allegato in giudizio il preventivo dei danni riportati all'autovettura di sua proprietà per un importo totale di € 13.926,95 (cfr. all. n. 4 all'atto di citazione).
Il suddetto preventivo è stato confermato anche in sede di prova testimoniale dal teste
, in qualità di carrozziere della Autocarrozzeria Romeo S.r.l., il quale Testimone_2 escusso all'udienza dell'11/04/2024 ha così precisato: “Confermo il preventivo di fattura che mi viene esibito in quanto da me redatto. Preciso che le competenze della Autocarrozzeria Romeo s.r.l. riguardano solo le voci di manodopera e spese con esclusione dei pezzi di ricambio in quanto il sig. se li è procurati Parte_1 da sé, il lavoro di riparazione è già stato effettuato ma ancora il sig. non ha provveduto al pagamento del Pt_1
Pag. 6 di 9 corrispettivo in quanto sta aspettando di avere dei pagamenti all'esito del giudizio” (v. verbale udienza del
11/04/2024).
In tema di valore probatorio del preventivo di riparazione danni non specificamente contestato, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che “La violazione dell'onere, imposto al convenuto (articolo 167c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine” (cfr. Cass. civ. n.
27624/2020)
Infatti, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della propria decisone le prove preposte dalle parti, nonché i fatti specificamente contestati dalla parte costituita” la violazione dell'onere imposto al convenuto ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza non solo che l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine ( v. Cass. Ord. n. 22701/2017).
Ciò premesso, si osserva che in ordine al quantum debeatur, occorre fare riferimento a quanto riscontrato dal CTU nominato nel presente giudizio, dott.ssa la quale, all'esito Persona_2 della propria relazione tecnica, ha così concluso: “Tra le cause primarie nell'occorrenza degli investimenti auto/cinghiale vi è la difficoltà da parte del conducente del veicolo di scorgere in tempo utile l'animale
e di intuirne le intenzioni;
di conseguenza, risulta pregiudicata la capacità da parte di quest'ultimo di percepire adeguatamente la pericolosità della situazione venutasi a creare e pertanto di porre in essere le necessarie manovre esclusive. Inoltre, l'assenza di illuminazione sia pubblica che naturale, nel tratto stradale teatro del sinistro, fa sì che è ancora più difficoltoso scorgere l'arrivo dell'animale, che nelle ore notturne risulta essere più attivo e imprevedibile, e quindi frenare ad una distanza tale da evitarne l'impatto (v. pag. 14 Relazione tecnica CTU, all. in atti).
Per ciò che concerne la determinazione dei danni materiali riportati all'autovettura di proprietà di , il valore dei pezzi usati per la riparazione è pari all'importo totale di € Parte_1
9.798,81, iva compresa (cfr. pag. 14 Relazione tecnica CTU, all. in atti).
Pertanto, alla luce dell'espletata CTU, il danno patrimoniale subito da deve Parte_1 quantificarsi in € 9.798,81, iva compresa, e sulla somma devalutata alla data del sinistro
(11/12/2018) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino
Pag. 7 di 9 alla pubblicazione della sentenza, da tale ultimo momento sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Infine, deve essere rigettata la richiesta di parte attrice in merito al risarcimento del danno da fermo tecnico, necessitando lo stesso di adeguata allegazione e prova che, al contrario, non è stata fornita nel caso di specie.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (v. Cass. Ord. n. 27389/2022).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere parzialmente la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti Parte_1 della limitatamente al danno subito dall'autovettura. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000) sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021).
Anche le spese di CTU, già liquidate in atti come da separato decreto, vengono poste integralmente a carico della con condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto:
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € 9.798,81 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2052 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva;
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista Pag. 8 di 9 dalla normativa vigente, con distrazione in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari e ne hanno fatto richiesta;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto del
07/10/2025, a carico della in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 30/10/2025 Il Giudice
dott.ssa SO Damiani
Pag. 9 di 9
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa SO
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 2245/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carlofernando Parisi (C.F. ) e Vincenzo Cicino (C.F. C.F._2
), giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
CodiceFiscale_3
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 06/03/2020 (rep. n. 161.460) - dall'Avv. Persona_1
TA TR (C.F. )) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._4
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/06/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
Pag. 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato con le modalità descritte in premessa e deve essere imputato a responsabilità dell' convenuto;
2) Accogliere la domanda di parte attrice e condannare, di CP_2 conseguenza, la , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni materiali Controparte_1 patiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo e da quantificarsi nella complessiva somma di Parte_1
€ 13.926,95, come da preventivo allegato in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno del fatto sino all'effettivo soddisfo ed oltre fermo tecnico;
3) Condannare la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto quanto di seguito:
- che in data 11/12/2018, intorno alle ore 18.45 circa, l'autovettura Mercedes Benz, tg.
EZ046YX, da lui condotta e di sua proprietà, mentre percorreva la S.S. 106, nel tratto che collega Santa Caterina dello Ionio e Guardavalle Marina, all'altezza del Km 143, impattava da un cinghiale che, inaspettatamente, attraversava la strada ostacolando il percorso del conducente;
- che sul posto del sinistro intervenivano le forze dell'ordine, le quali effettuavano i dovuti rilievi del caso;
- che in conseguenza del violento impatto, l'autovettura Mercedes Benz, tg. EZ046YX, riportava danni materiali da quantificarsi nella somma di € 13.926,95, come da preventivo allegato in atti, oltre il c.d. fermo tecnico;
- che in data 25/02/2020 l'odierno attore ha inoltrato alla la formale richiesta Controparte_1 di risarcimento dei danni materiali subiti all'autovettura di sua proprietà come sopra identificata, senza però sortire alcun effetto;
- che, a nulla è valso l'invito all'adesione alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. 162/14, trasmesso in data 18/02/2019 alla CP_1
, la quale non ha dato riscontro alcuno;
[...]
- che, per tutti i motivi sopra esposti, l'odierna attrice ha inteso, quindi, agire innanzi all'autorità giudiziaria contro la in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
Pag. 2 di 9 tempore, al fine di condannarla ex art. 2052 c.c. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11/12/2018.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2021, la in persona del Controparte_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “ 1) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
2) Nel merito, rigettare la domanda come proposta in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, sia per ciò che concerne l'imputabilità dell'evento all'azione del cinghiale sia per ciò che concerne il nesso di causalità fra fatto ed evento e il grado di responsabilità della p.a. a titolo di dolo o colpa;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 19/03/2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 13/02/2023 per la discussione orale e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ai fini della trattazione dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevato dalla Controparte_1
Con sentenza non definitiva del 13/02/2023, passata in giudicato, è stata dichiarata la legittimazione passiva in giudizio della ed è stato disposta la prosecuzione del Controparte_1 giudizio.
Assegnati alle parti i temini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi, nonché CTU, nominando l'ing. per Persona_2 sottoporle i seguenti quesiti:
“Sulla base degli atti di causa, sentite le parti, espletato ogni più utile accertamento:
1) Determini il CTU il costo dei pezzi di ricambio indicati nel preventivo di spesa allegato dall'attore, usati
(non di prima mano) sia a) originali che b) non originali;
2) Verifichi il CTU la congruità dei costi indicati nel suddetto preventivo per la manodopera”.
Espletata tutta l'attività istruttoria, all'udienza del 16/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda avanzata da è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
In ordine alla legittimazione passiva della si opera rinvio alla sentenza non Controparte_1 definitiva in atti.
Pag. 3 di 9 Ciò posto, è necessario brevemente ricordare il fondamentale principio in tema di onere probatorio statuito nell'art. 2697 cod. civ., il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Nel caso in esame, dopo avere, quindi, qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c. (v. in motivazione, sentenza non definitiva del
13/02/2023 all. in atti), si osserva che in tema di onere probatorio, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che: “Sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava
l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (v. Cass. n. 18454/2022).
Inoltre: “Nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre
l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.”
(v. Cass. Ord. n. 12714/2024).
Pag. 4 di 9 Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie emerge che parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato in giudizio la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cinghiale e l'evento dannoso subito.
In particolare, in merito all'an debeatur, risulta allegata in atti la relazione sull'incidente stradale dei Carabinieri della Stazione di Guardavalle, attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro nonché le allegazioni fotografiche del veicolo e del cinghiale coinvolti nel sinistro per cui è causa (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione).
Nello specifico, dalla lettura della relazione si evince che i Carabinieri in data 11/12/2018, alle ore 19.00 circa, si recavano nel Comune di Santa Caterina dello Ionio sulla SS106 per un incidente stradale causato dall'investimento di un cinghiale.
Orbene, dagli accertamenti esperiti, dalle dichiarazioni rese dal conducente, dai danni riportati dal veicolo nonché dalla presenza della carcassa di un cinghiale sul manto stradale, è stata accertata la dinamica del sinistro nei seguenti termini: il veicolo Mercedes Benz, targato
EZO46YX di proprietà dell'attore e dallo stesso condotta, mentre si trovava in viaggio sulla
SS 106 con direzione di marcia Catanzaro – Reggio Calabria, giunto all'altezza del km
143,800, ha investito un cinghiale, sbucato all'improvviso sulla carreggiata, danneggiando gravemente la sua autovettura nella parte anteriore.
Nello specifico, si notavano numerosi detriti sulla carreggiata dell'autovettura, relativi all'impatto e, nella parte destra della carreggiata, precisamente nei canali corrente della SS106, si notava la presenza del cinghiale oggetto del sinistro, accasciato a terra e privo di sensi.
Il cinghiale è successivamente deceduto a causa dell'emorragia interna riportata per rottura di organi interni a seguito del trauma subito dal violento impatto.
Il veicolo ha riportato, inoltre, ingenti danni tali da non consentire la ripresa della marcia, rendendo necessario l'intervento del carroattrezzi per il ritiro del mezzo.
È stato quindi descritto l'evento come verificatosi in modo del tutto accidentale, rilevando l'inevitabile scontro tra la Mercedes Benz, targato EZO46YX di proprietà dell'attore, con il cinghiale nonostante la condotta di guida prudente tenuta dal conducente.
La dinamica del sinistro e le circostanze di fatto sono state poi confermate anche in sede di prova testimoniale.
Al riguardo, il teste di parte attrice, , escusso all'udienza dell'11/04/2024, ha Testimone_1 così riferito: “È vero lo so in quanto percorrevo la statale 106 nello stesso momento nel senso di marcia
Pag. 5 di 9 opposto. Preciso che non ho assistito all'impatto con il cinghiale ma ho visto la macchina ferma a causa dell'impatto con il cinghiale nonché il cinghiale morto a bordo strada”.
Ancora: “E' vero ricordo che i danni riguardavano la parte anteriore destra e la macchina era di colore grigio chiara era un modello Mercedes classe A”. (v. verbale d'udienza dell'11/04/2024).
Di contro, la non ha dimostrato né la prova liberatoria del caso fortuito né Controparte_1 ha provato la sussistenza di una condotta imprudente del conducente.
Infatti, dalla relazione dei Carabinieri è emerso che al momento del sinistro la strada era priva di illuminazione e presentava in alcuni tratti delle strettoie e che, quindi,
l'attraversamento del cinghiale non era prevedibile e prevenibile da parte del conducente.
D'altronde, la convenuta non ha fornito alcuna prova in giudizio sulla circostanza CP_1 secondo cui che la macchina viaggiasse ad elevata velocità e, comunque, oltre i limiti previsti dal codice della strada.
Al riguardo, sono emersi diversi elementi di segno contrario che depongono per l'insussistenza di una condotta imprudente del conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale, l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica, il tratto stradale privo di illuminazione, la circostanza che lo scontro è avvenuto nelle ore serali (ore 18.45 circa nel mese di dicembre).
Del resto, la non ha provato di avere adottato le misure necessarie per Controparte_1 evitare l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Accertata, quindi, l'esclusiva responsabilità della per i danni causati all'attrice, Controparte_1 deve ora essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierno attore con riferimento al danno patrimoniale.
Ebbene, per ciò che concerne la quantificazione del danno patrimoniale, si osserva innanzitutto come parte attrice abbia allegato in giudizio il preventivo dei danni riportati all'autovettura di sua proprietà per un importo totale di € 13.926,95 (cfr. all. n. 4 all'atto di citazione).
Il suddetto preventivo è stato confermato anche in sede di prova testimoniale dal teste
, in qualità di carrozziere della Autocarrozzeria Romeo S.r.l., il quale Testimone_2 escusso all'udienza dell'11/04/2024 ha così precisato: “Confermo il preventivo di fattura che mi viene esibito in quanto da me redatto. Preciso che le competenze della Autocarrozzeria Romeo s.r.l. riguardano solo le voci di manodopera e spese con esclusione dei pezzi di ricambio in quanto il sig. se li è procurati Parte_1 da sé, il lavoro di riparazione è già stato effettuato ma ancora il sig. non ha provveduto al pagamento del Pt_1
Pag. 6 di 9 corrispettivo in quanto sta aspettando di avere dei pagamenti all'esito del giudizio” (v. verbale udienza del
11/04/2024).
In tema di valore probatorio del preventivo di riparazione danni non specificamente contestato, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che “La violazione dell'onere, imposto al convenuto (articolo 167c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine” (cfr. Cass. civ. n.
27624/2020)
Infatti, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della propria decisone le prove preposte dalle parti, nonché i fatti specificamente contestati dalla parte costituita” la violazione dell'onere imposto al convenuto ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza non solo che l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine ( v. Cass. Ord. n. 22701/2017).
Ciò premesso, si osserva che in ordine al quantum debeatur, occorre fare riferimento a quanto riscontrato dal CTU nominato nel presente giudizio, dott.ssa la quale, all'esito Persona_2 della propria relazione tecnica, ha così concluso: “Tra le cause primarie nell'occorrenza degli investimenti auto/cinghiale vi è la difficoltà da parte del conducente del veicolo di scorgere in tempo utile l'animale
e di intuirne le intenzioni;
di conseguenza, risulta pregiudicata la capacità da parte di quest'ultimo di percepire adeguatamente la pericolosità della situazione venutasi a creare e pertanto di porre in essere le necessarie manovre esclusive. Inoltre, l'assenza di illuminazione sia pubblica che naturale, nel tratto stradale teatro del sinistro, fa sì che è ancora più difficoltoso scorgere l'arrivo dell'animale, che nelle ore notturne risulta essere più attivo e imprevedibile, e quindi frenare ad una distanza tale da evitarne l'impatto (v. pag. 14 Relazione tecnica CTU, all. in atti).
Per ciò che concerne la determinazione dei danni materiali riportati all'autovettura di proprietà di , il valore dei pezzi usati per la riparazione è pari all'importo totale di € Parte_1
9.798,81, iva compresa (cfr. pag. 14 Relazione tecnica CTU, all. in atti).
Pertanto, alla luce dell'espletata CTU, il danno patrimoniale subito da deve Parte_1 quantificarsi in € 9.798,81, iva compresa, e sulla somma devalutata alla data del sinistro
(11/12/2018) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino
Pag. 7 di 9 alla pubblicazione della sentenza, da tale ultimo momento sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Infine, deve essere rigettata la richiesta di parte attrice in merito al risarcimento del danno da fermo tecnico, necessitando lo stesso di adeguata allegazione e prova che, al contrario, non è stata fornita nel caso di specie.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (v. Cass. Ord. n. 27389/2022).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere parzialmente la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti Parte_1 della limitatamente al danno subito dall'autovettura. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000) sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021).
Anche le spese di CTU, già liquidate in atti come da separato decreto, vengono poste integralmente a carico della con condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata da nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto:
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € 9.798,81 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2052 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva;
- Condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista Pag. 8 di 9 dalla normativa vigente, con distrazione in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari e ne hanno fatto richiesta;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto del
07/10/2025, a carico della in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice al CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 30/10/2025 Il Giudice
dott.ssa SO Damiani
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