Art. 8.
Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli e' punito con la multa da L. 200 a 500.
Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli e' punito con la multa da L. 200 a 500.