Articolo 8 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 ottobre 1930
Art. 8.

Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli e' punito con la multa da L. 200 a 500.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1930