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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6751 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4193 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4193 /2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCONI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA ANTONIO BOSIO, 2 00161 ROMA presso il difensore avv. LUCONI
MASSIMO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LL IE NC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
PREMUDA 6 ROMA presso il difensore avv. LL IE NC
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
LL IE NC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
PREMUDA 6 ROMA presso il difensore avv. LL IE NC 1 (C.F. ); contumace. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
Oggetto appello avverso l'ordinanza pubblicata l'08/06/2021, resa a definizione del giudizio R.G. n. 44801/2020 ed emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la (ora Controparte_3 [...]
ha chiesto la revoca, ex art. 2901 c.c., dell'atto Parte_1
di costituzione del fondo patrimoniale, istituito dal garante/debitore e CP_2
dalla coniuge in quanto suscettibile di pregiudicare le garanzie a titolo CP_1
fideiussorio prestate dal convenuto al fine assicurare il credito alla società
Parte_2
Il procedimento si è svolto nel contraddittorio delle parti ed all'esito la domanda è stata respinta.
Ha proposto appello la e concluso come in atti. Pt_1
Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Con nota depositata in data 7/7/25 ha Parte_1
dedotto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e rinunziato ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio chiedendo, altresì, dichiararsi la estinzione di questo con compensazione delle spese e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
La parte appellata con nota del 14/7/25 ha accettato la rinunzia agli atti.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del procedimento.
2 Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado.
Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04-2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999,
n. 8387).
Spese compensate come da richiesta del rinunziante accettata dalla controparte.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza pubblicata l'08/06/2021, resa a definizione del giudizio R.G. n. 44801/2020 ed emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinunzia agli atti;
b) compensa tre le parti le spese del grado di appello;
c) ordina la cancellazione della trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 in data
14/12/2020 alle Formalità 130358 R.G. e 88859 R.P..
Roma 14/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4193 /2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCONI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA ANTONIO BOSIO, 2 00161 ROMA presso il difensore avv. LUCONI
MASSIMO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LL IE NC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
PREMUDA 6 ROMA presso il difensore avv. LL IE NC
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
LL IE NC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
PREMUDA 6 ROMA presso il difensore avv. LL IE NC 1 (C.F. ); contumace. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
Oggetto appello avverso l'ordinanza pubblicata l'08/06/2021, resa a definizione del giudizio R.G. n. 44801/2020 ed emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la (ora Controparte_3 [...]
ha chiesto la revoca, ex art. 2901 c.c., dell'atto Parte_1
di costituzione del fondo patrimoniale, istituito dal garante/debitore e CP_2
dalla coniuge in quanto suscettibile di pregiudicare le garanzie a titolo CP_1
fideiussorio prestate dal convenuto al fine assicurare il credito alla società
Parte_2
Il procedimento si è svolto nel contraddittorio delle parti ed all'esito la domanda è stata respinta.
Ha proposto appello la e concluso come in atti. Pt_1
Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Con nota depositata in data 7/7/25 ha Parte_1
dedotto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e rinunziato ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio chiedendo, altresì, dichiararsi la estinzione di questo con compensazione delle spese e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
La parte appellata con nota del 14/7/25 ha accettato la rinunzia agli atti.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del procedimento.
2 Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado.
Infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04-2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999,
n. 8387).
Spese compensate come da richiesta del rinunziante accettata dalla controparte.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza pubblicata l'08/06/2021, resa a definizione del giudizio R.G. n. 44801/2020 ed emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinunzia agli atti;
b) compensa tre le parti le spese del grado di appello;
c) ordina la cancellazione della trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 in data
14/12/2020 alle Formalità 130358 R.G. e 88859 R.P..
Roma 14/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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