Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.