TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott. Antonio Cantillo, ha pronunziato all'esito dell'udienza del 21.10.2025,
celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1882 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Porzia Parte_1
Moles ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valva (Sa), Corso Vittorio Veneto
n. 24;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
Oggetto: pensione anticipata di vecchiaia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 24.03.2025, , ritenendo di essere titolare dei Parte_1
requisiti richiesti dall'art. 1, comma 8, del D. Lgs n. 503/1992 per poter conseguire la
1 pensione di vecchiaia anticipata - gestione lavoratori dipendenti, fondo FPLD – perché
affetta da una serie di patologie invalidanti, esponeva:
- che, il 16.05.2023, a fronte della sua istanza avanzata in tal senso, era stata riconosciuta
CP_ dalla Commissione Medica competente affetta da “esiti di quadrantectomia sinistra per
carcinoma mammario infiltrante nst g2 pt1 in trattamento con rt in attesa di rivalutazione
clinico” e, pertanto, invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%;
CP_
- che, perciò, in data 14.06.2023, aveva presentato domanda all' , volta al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia;
- che, tuttavia, l , con comunicazione del 3.08.2023, aveva rigettato la Controparte_2
sua domanda, con la seguente motivazione: “non è stata riconosciuta invalida in misura pari
o superiore all'80%, e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione
di vecchiaia”;
- che, di conseguenza, il 26.09.2023, ella aveva presentato ricorso in sede amministrativa avverso il rigetto della domanda n. 2169966100215, dal momento che, essendo stata riconosciuta invalida al 100%, era titolare del requisito sanitario per poter beneficiare della misura previdenziale invocata;
CP_
- che, però, l , con delibera n. 2350448 del 15.11.2023, aveva deliberato la reiezione del ricorso;
- che detto provvedimento era illegittimo, in quanto ella era titolare di uno stato di invalidità
totale e che perciò aveva pieno diritto di ottenere il trattamento pensionistico richiesto;
- che, ancora, il 3.04.2024, in sede di revisione, era stata riconosciuta “invalida con riduzione
permanente della capacità lavorativa del 74% al 99% art. 2 e 13 legge 118/71 e art. 9 DL
509/88, con percentuale 80%”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione del giudice del Parte_1
Lavoro, al fine di sentir accertare e dichiarare, previo espletamento di c.t.u., il suo stato di
2 invalidità pari all'80%, previsto dal D. Lgs n. 503/1992, al fine di poter conseguire la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal momento della presentazione della domanda,
CP_ con conseguente condanna dell' al pagamento, in suo favore, dei relativi ratei, nonché
degli interessi legali sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione.
2. Con provvedimento reso in data 4.04.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio, evidenziava CP_1
l'integrale infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In subordine, nel caso di accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento del diritto invocato, chiedeva una pronuncia dichiarativa sulla sola invalidità
accertata e precisava che, alla luce dell'art. 12 del D. L. n. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010, la ricorrente aveva eventualmente diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza che doveva essere successiva ai dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (finestra di uscita).
4. Indi, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., questo
Giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott.
n forza del decreto n. 183/2025 emesso dal Presidente del Tribunale, espletata la Per_1
consulenza medico-legale per l'accertamento del requisito sanitario richiesto e ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia della cui motivazione dava comunicazione telematica entro il termine codicistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da è infondato e deve essere rigettato per i motivi che Parte_1
saranno di seguito illustrati.
3 Giova preliminarmente richiamare l'orientamento della Suprema Corte in merito all'individuazione del tipo di invalidità a cui fare riferimento per stabilire la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della deroga rispetto ai limiti di età per la pensione di vecchiaia.
A ben vedere, ad avviso della Corte regolatrice, la percentuale d'invalidità, nel caso della
Pensione Anticipata di Vecchiaia, deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM
5/02/1992, ossia, quelle che si adoperano per l'Invalidità Civile (cfr., al riguardo, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 13495/2003 e poi, fra tutte, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9081/2013).
Pertanto, ai fini del prepensionamento di cui all'art.1, co. 8, D.lgs. 503/1992, l'invalidità che rileva è quella civile, quindi la "capacità lavorativa generica" per l'accertamento dell'invalidità
civile (L. 118/1971, L.291/1988, D.lgs. 509/1988, D.M. 5.2.1992) e non quella accertata secondo i parametri della L. 222/1984. La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione
ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità
costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia),
ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità ([…] volti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984 (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n.
11750/2015).
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte nei precedenti citati è il seguente: a confondere è il rilievo che “la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo
4 concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi
la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento
delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984”.
Tuttavia, “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea
al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi
a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art.
1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione
della capacità di lavoro a meno di un terzo”.
In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini"
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità
della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché
l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.
2. Ciò premesso, venendo al caso portato all'attenzione di questo giudice, il c.t.u. nominato,
dopo la verifica delle condizioni cliniche generali della ricorrente e l'esame della documentazione medica prodotta, ha accertato che la stessa, di anni 59 è affetta da: “esiti
di intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria sinistra (dicembre 2022) per
carcinoma mammario infiltrante di grado istologico intermedio (g2) seguito da ciclo di
radioterapia in attuale terapia ormonale e follow – up negativo per ripresa di malattia.
ipertensione arteriosa in controllo farmacologico ed in compenso emodinamico. tiroidite
cronica autoimmune in attuale condizione di eutiroidismo”.
5 Nella relazione viene, inoltre, affermato che: “… la ricorrente nel dicembre 2022 è stata
sottoposta ad intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria sinistra per carcinoma
mammario infiltrante di grado istologico intermedio (G2).
I margini di ferita e tutti i linfonodi isolati sono risultati liberi da neoplasia. Successivamente,
ha praticato radioterapia fino ad aprile 2023. Allo stato attuale il soggetto assume terapia
ormonale (Letrozolo). Il follow – up al quale la ricorrente viene costantemente sottoposta
risulta essere negativo per ripresa di malattia neoplastica… l'osservazione clinica dello
scrivente evidenzia buon controllo dei valori di pressione arteriosa in corso di terapia,
normale frequenza cardiaca, costantemente ritmica ed assenza di soffi patologici.
L'elettrocardiogramma in atti (24.01.2024) è nei limiti della norma. L'ecocardiografia in atti
(24.01.2024) mostra normale funzione cinetica globale del muscolo cardiaco.
L'osservazione clinica, inoltre, non evidenzia edemi periferici e segni di stasi polmonare.
Questi elementi clinici sono espressione di buon compenso emodinamico della malattia
ipertensiva sofferta dal soggetto”.
Ancora, il consulente tecnico d'ufficio ha posto in risalto che: “la malattia ipertensiva sofferta
dalla ricorrente appare in buon controllo farmacologico ed in compenso emodinamico e
presenta una espressività clinica scarsamente significativa, che corrisponde ad uno stadio
evolutivo di malattia poco più che iniziale” e l'ha iscritta nella prima classe funzionale NYHA.
Infine, il c.t.u. ha affermato che le patologie da lui accertate erano in parte sussistenti e in parte successive alla data di presentazione della domanda amministrativa della , ma Pt_1
che comunque esse non hanno mai assunto caratteristiche cliniche tali da poter raggiungere la soglia prevista dall'art. 1, comma 8, D. Lgs 503/1992 per il riconoscimento della pensione anticipata.
CP_ Dunque, il consulente ha espresso parere concorde con quello reso dall' in sede amministrativa, statuendo che il complesso morboso della ricorrente non riduce in modo
6 permanente la sua capacità di lavoro in misura pari o superiore al 80%, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della legge 222 del 12.06.1984 e del D. Lgs n. 503 del
30.12.1993, per cui ella non ha diritto a fruire dell'invocata pensione anticipata di vecchiaia.
3. Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti di essere condivisa, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-legali di segno contrario, né da elementi nuovi,
successivi all'espletata consulenza, che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Infatti, procedendo ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata sia certamente corretta.
Le conclusioni del consulente sono, quindi, pienamente condivise da questo giudice, perché
– come detto – esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale, nonché coerenti con il quadro patologico della ricorrente e, perciò, immuni da profili di censurabilità.
Dunque, non essendo la ricorrente titolare della percentuale di invalidità richiesta dall'art.1,
comma 8, del D.lgs. 503/1992, quale requisito sanitario ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, la sua domanda è destituita di fondamento.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene il rigetto del ricorso.
Da ultimo, avendo la prodotto dichiarazione di esenzione dalle spese del giudizio ex Pt_1
art. 152 disp. att. c.p.c., nulla va disposto in ordine al pagamento delle spese di lite e le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1882 del ruolo generale Lavoro dell'anno 2025 promosso da Parte_1
CP_
contro l' , in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese del giudizio;
CP_ 3) pone a definitivo carico dell' le spese dell'espletata CTU, che si liquidano con separato decreto.
Salerno, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
8