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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Proc. n. 20025/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Sara
EL per parte opponente e dall'avv. Elisa Silvestrini per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 20025 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
EL;
- opponente - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa CP_1 C.F._2
Silvestrini;
- opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 5.10.2024 con cui gli aveva intimato il CP_1 pagamento della somma di € 5.889,02, oltre interessi, sulla scorta del titolo giudiziale costituito dal
“decreto di rigetto n. 12454/2024”, emesso dal Tribunale di Venezia in data 21.8.2024 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 7320/2022 R.G.
All'uopo, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, oltre all'avvenuto pagamento delle somme de quibus, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 05.10.2024 per la mancanza di legittimazione passiva dell'attore; - dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 05.10.2024 per la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare la convenuta opposta al risarcimento di cui all'art. 96
c.p.c. - condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica in data
5.12.2024 si è costituita in giudizio la quale - preliminarmente - ha dato atto di aver CP_1 incamerato, in data 01.10.2024, la minor somma di € 5.544,66, rispetto al maggiore importo dovuto;
quanto al merito, ha contestato - punto per punto, in fatto ed in diritto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, priva di pregio risulta la doglianza con cui l'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto - a suo dire - che in seno al giudizio da cui rinviene il titolo giudiziale sotteso alla minacciata esecuzione, ad avere ricoperto le vesti di ricorrente sarebbe stato un diverso soggetto giuridico ovvero l' di cui il Controparte_2 Parte_1 sarebbe presidente e legale rappresentante, e non già quest'ultimo in proprio.
Detta prospettazione, invero, non coglie nel segno ove si consideri che dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio rubricato al n. 7320/2022 R.G. emerge chiaramente che ad assumere le vesti di parte ricorrente - poi condannata al pagamento delle spese di lite - fu proprio Pt_1
, in proprio, e non già questi nelle vesti di legale rappresentante dell'
[...] CP_2
; ed infatti, nell'epigrafe del ricorso introduttivo si legge “ C.F.:
[...] Parte_1
residente in [...] rappresentato e C.F._1 difeso ….” (senza alcun riferimento alla spendita della qualità di presidente e l.r. dell' CP_2
) e così anche le conclusioni ivi rassegnate recano richiesta di condanna di
[...] CP_1
“al risarcimento per violazione della privacy nei confronti del sig. nella
[...] Parte_1 misura di € 10.000,00 ovvero al pagamento di quella somma anche minore, anche secondo equità, che sarà ritenuta provata in corso di causa”.
2. Venendo all'esame del merito della questione pe cui pende il presente giudizio, va da subito registrato come parte opposta abbia confermato che, in data 1.10.2024 - e, dunque, in epoca successiva al 25.9.2024, giorno in cui il precetto fu portato all'ufficio postale per le operazioni di notifica che si perfezionarono, per il destinatario, il 5.10.2024 - ebbe ad incamerare la somma di €
5.544,66, trattenuta in acconto rispetto al maggiore importo dovuto riportato in precetto (ovvero €
5.889,02, oltre interessi).
L'opponente, tuttavia, non ha in alcun modo allegato (e, tantomeno, provato) di aver integralmente adempiuto all'obbligazione di pagamento in esame, limitandosi a dedurre profili - quali quelli afferenti all'esecuzione di un precedente bonifico ad un indirizzo Iban rivelatosi errato in quanto non riconducibile a parte creditrice e le cui somme, per stessa ammissione del disponente, gli sono state integralmente restituite - che appaiono del tutto inidonei a neutralizzare l'altrui pretesa di pagamento del saldo residuo.
D'altra parte, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 e art. 91
c.p.c., comma 2), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento;
ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e
92, comma 1, c.p.c.” (in tal senso, ex multis, Cassazione Civile, senteza n. 9877/2021).
Nel caso di specie, non è emersa prova alcuna che parte opposta abbia violato il dovere di lealtà processuale, motivo per cui sono dovute - in suo favore - anche le somme richieste in precetto a titolo di spese ed onorari di precetto pari ad € 344,36, che l'opponente non ha inteso corrispondere.
Pertanto, va riconosciuto il diritto di parte opposta a procedere in executivis, ai danni dell'opponente, per il recupero coattivo della somma che residuerà andando a defalcare dall'importo di € 5.889,02 (indicato in precetto) la somma di € 5.544,66 (già corrisposta in data
1.10.2024) - e, dunque, € 344,36 - oltre interessi legali calcolati dal dì della notifica del precetto
(5.10.2024) e sino al soddisfo.
3. Da ultimo, non meritevoli di accoglimento sono le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate dalle difese di ambo le parti, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbero agito le parti né del danno dalle medesime patito, le domande di condanna per lite temeraria vanno rigettate, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico,
€ 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 860,00 per la fase decisionale).
Ed infatti, “ai fini della competenza, il valore della causa di opposizione al precetto si determina in riferimento a tutta la somma precettata e non soltanto a quella residua, qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione, il debitore paghi una parte del credito indicato nel precetto stesso” (Cassazione civile sez. III, 18/12/1999, n. 14303).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
20025/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte opposta ad agire in executivis - ai danni dell'opponente - per il recupero coattivo dell'importo di € 344,36, oltre interessi come in motivazione.
2) Rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzate da ambo le parti.
3) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Venezia, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 20025/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Sara
EL per parte opponente e dall'avv. Elisa Silvestrini per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 20025 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
EL;
- opponente - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa CP_1 C.F._2
Silvestrini;
- opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 5.10.2024 con cui gli aveva intimato il CP_1 pagamento della somma di € 5.889,02, oltre interessi, sulla scorta del titolo giudiziale costituito dal
“decreto di rigetto n. 12454/2024”, emesso dal Tribunale di Venezia in data 21.8.2024 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 7320/2022 R.G.
All'uopo, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, oltre all'avvenuto pagamento delle somme de quibus, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 05.10.2024 per la mancanza di legittimazione passiva dell'attore; - dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 05.10.2024 per la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare la convenuta opposta al risarcimento di cui all'art. 96
c.p.c. - condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica in data
5.12.2024 si è costituita in giudizio la quale - preliminarmente - ha dato atto di aver CP_1 incamerato, in data 01.10.2024, la minor somma di € 5.544,66, rispetto al maggiore importo dovuto;
quanto al merito, ha contestato - punto per punto, in fatto ed in diritto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, priva di pregio risulta la doglianza con cui l'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto - a suo dire - che in seno al giudizio da cui rinviene il titolo giudiziale sotteso alla minacciata esecuzione, ad avere ricoperto le vesti di ricorrente sarebbe stato un diverso soggetto giuridico ovvero l' di cui il Controparte_2 Parte_1 sarebbe presidente e legale rappresentante, e non già quest'ultimo in proprio.
Detta prospettazione, invero, non coglie nel segno ove si consideri che dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio rubricato al n. 7320/2022 R.G. emerge chiaramente che ad assumere le vesti di parte ricorrente - poi condannata al pagamento delle spese di lite - fu proprio Pt_1
, in proprio, e non già questi nelle vesti di legale rappresentante dell'
[...] CP_2
; ed infatti, nell'epigrafe del ricorso introduttivo si legge “ C.F.:
[...] Parte_1
residente in [...] rappresentato e C.F._1 difeso ….” (senza alcun riferimento alla spendita della qualità di presidente e l.r. dell' CP_2
) e così anche le conclusioni ivi rassegnate recano richiesta di condanna di
[...] CP_1
“al risarcimento per violazione della privacy nei confronti del sig. nella
[...] Parte_1 misura di € 10.000,00 ovvero al pagamento di quella somma anche minore, anche secondo equità, che sarà ritenuta provata in corso di causa”.
2. Venendo all'esame del merito della questione pe cui pende il presente giudizio, va da subito registrato come parte opposta abbia confermato che, in data 1.10.2024 - e, dunque, in epoca successiva al 25.9.2024, giorno in cui il precetto fu portato all'ufficio postale per le operazioni di notifica che si perfezionarono, per il destinatario, il 5.10.2024 - ebbe ad incamerare la somma di €
5.544,66, trattenuta in acconto rispetto al maggiore importo dovuto riportato in precetto (ovvero €
5.889,02, oltre interessi).
L'opponente, tuttavia, non ha in alcun modo allegato (e, tantomeno, provato) di aver integralmente adempiuto all'obbligazione di pagamento in esame, limitandosi a dedurre profili - quali quelli afferenti all'esecuzione di un precedente bonifico ad un indirizzo Iban rivelatosi errato in quanto non riconducibile a parte creditrice e le cui somme, per stessa ammissione del disponente, gli sono state integralmente restituite - che appaiono del tutto inidonei a neutralizzare l'altrui pretesa di pagamento del saldo residuo.
D'altra parte, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 e art. 91
c.p.c., comma 2), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento;
ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e
92, comma 1, c.p.c.” (in tal senso, ex multis, Cassazione Civile, senteza n. 9877/2021).
Nel caso di specie, non è emersa prova alcuna che parte opposta abbia violato il dovere di lealtà processuale, motivo per cui sono dovute - in suo favore - anche le somme richieste in precetto a titolo di spese ed onorari di precetto pari ad € 344,36, che l'opponente non ha inteso corrispondere.
Pertanto, va riconosciuto il diritto di parte opposta a procedere in executivis, ai danni dell'opponente, per il recupero coattivo della somma che residuerà andando a defalcare dall'importo di € 5.889,02 (indicato in precetto) la somma di € 5.544,66 (già corrisposta in data
1.10.2024) - e, dunque, € 344,36 - oltre interessi legali calcolati dal dì della notifica del precetto
(5.10.2024) e sino al soddisfo.
3. Da ultimo, non meritevoli di accoglimento sono le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate dalle difese di ambo le parti, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbero agito le parti né del danno dalle medesime patito, le domande di condanna per lite temeraria vanno rigettate, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico,
€ 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 860,00 per la fase decisionale).
Ed infatti, “ai fini della competenza, il valore della causa di opposizione al precetto si determina in riferimento a tutta la somma precettata e non soltanto a quella residua, qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione, il debitore paghi una parte del credito indicato nel precetto stesso” (Cassazione civile sez. III, 18/12/1999, n. 14303).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
20025/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte opposta ad agire in executivis - ai danni dell'opponente - per il recupero coattivo dell'importo di € 344,36, oltre interessi come in motivazione.
2) Rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzate da ambo le parti.
3) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Venezia, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato