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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n di ruolo RG 680/2022 fra le parti rappresentato e difeso dall'Avv. A. Simotti, elett.te dom.to Parte_1 come in atti
ATTORE
CONTRO Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv.A. Ferretti, elett.te dom.to come in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO AN da FAUNA SELVATICA-
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento del danno occorso alla propria autovettura a BMW 320D targata FD908BH, mentre percorreva la Strada
Statale 696 all'altezza del Km 16,900, nel tratto di competenza del CP_1
[...] in provincia dell'Aquila, a seguito di impatto con un cavallo.
Instava pertanto affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi l'articolo 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979, degli articoli 823, 826,
2052, e/o art.2043 cod. civ., la responsabilità del Controparte_1 in persona del
Sindaco p.t., per i danni materiali subiti dal Sig. Parte_1 quantificati in Euro 21.581,49 iva compresa, a causa del sinistro con il cavallo in data 19.04.2019 sulla Strada Statale 696 e per l'effetto - condannare il medesimo in Controparte_1 persona del Sindaco p.t. al risarcimento in favore del Sig. del danno Parte_1
subito pari ad Euro 21.581,49 iva compresa, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo.." CP_2Si è costituito l' convenuto, contestando primariamente la propria legittimazione passiva per essere la stessa della Regione Abruzzo, nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. In particolare ha concluso: "in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 con conseguente rigetto della domanda dell'attore nei propri confronti;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, accertare e dichiarare che la domanda del sig. [...] Pt_1 (c.f. ) è infondate e/o non provata e, per l'effetto, C.F. 1
rigettarla in ogni sua parte, sia nell'an che nel quantum debeatur;
- in via estremante subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste e di condanna del Controparte_1 al risarcimento del danno lamentato dall'attore, in tutto ovvero in parte, ridurre il quantum richiesto in citazione nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o ridurre il quantum risarcitorio in virtù dell'accertando prevalente concorso colposo nella causazione del sinistro dello stesso attoreo sig. Parte_1
(c.f. ), ex art.1227, commi 1 e 2 c.c., oltre che del minor C.F. 1
valore dei danni lamentati in citazione, per come verrà accertato in corso di causa;
- in ogni caso, in via principale con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio oltre, iva, cap, rimborso forfettario, accessori e successive come legge;
in via subordinata con integrale compensazione tra le parti in causa delle spese, diritti e onorari di giudizio oltre, iva, cap, rimborso forfettario, accessori e successive come legge"
Il giudizio è stato istruito con prova anche orale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. trattandosi di giudizio iscritto al ruolo nel 2022 dunque soggetto al vecchio rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va rigettata per carenza di legittimazione passiva del CP_1
[...]
Per univoca giurisprudenza di legittimità, la responsabilità extracontrattuale per danni cagionati dalla fauna selvatica alla circolazione dei veicoli va ascritta in capo all'Ente
a cui sono stati affidati, dalla legge o per delega da parte di altro soggetto, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi presente;
in caso di delega, rileva il conferimento di autonomia decisionale e operativa, tale da consentire all'Ente un esercizio effettivo dell'attività e l'adozione di misure idonee a prevenire o limitare tale tipologia di danni.
La L. 157/1992 attribuisce alle Regioni le funzioni di controllo della fauna selvatica;
c) la citata legge, in combinato disposto con il d. lgs. 267/2000, dispone che le province attuino la disciplina regionale, occupandosi in particolare della protezione della fauna e della flora, attività questa che va intesa solo come una componente del più generale potere di controllo spettante alla Regione;
.
la Suprema Corte ha più recentemente affermato che nelle ipotesi come quella in esame, trova applicazione l'art. 2052c.c., sulla scorta di un percorso argomentativo che, sinteticamente, si fonda su due ordini di ragioni, che devono certamente essere condivise: in primo luogo, il criterio di imputazione della responsabilità ivi previsto si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale; in secondo luogo, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, sicché della loro cura e gestione se ne occupano, nell'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, gli enti pubblici (Cass. 7969/2020;
8385/2020).
Più nello specifico, è stato affermato che sono la proprietà o l'utilizzazione dell'animale a fondare detta forma di responsabilità, ovverosia il “criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito”; poiché la legge ha ricondotto al patrimonio indisponibile dello Stato gli animali selvatici tutelati dalla L. 157/1992 in modo che siano i soggetti pubblici a tutelare l'ambiente e l'ecosistema, tali specie protette saranno pertanto sottoposte al regime di imputazione oggettivo della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. Sulla scorta di tali principi è stato dunque affermato che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della
L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte per delega o in base a
--
poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per
-
i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (così, oltre quelle già citate, Cass.
12113/2020; 1348/2020; 18087/2020; 12871/2021; 40254/2021) La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che il soggetto legittimato passivamente resta la Regione anche quando “risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa Regione, ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità”, precisando, sul punto, che “una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la Regione, quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.".
La domanda attorea va pertanto rigettata per essere stato convenuto soggetto differente dal legittimato passivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'inammissibilità della Controparte_1 in persona del domanda attorea proposta nei confronti del suo legale rapp.te p.t.;
2. condanna Parte_1 a rifondere al Controparte_1 convenuto, le spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila 01.12.2025
Il giudice onorario avv. Annarita Giuliani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n di ruolo RG 680/2022 fra le parti rappresentato e difeso dall'Avv. A. Simotti, elett.te dom.to Parte_1 come in atti
ATTORE
CONTRO Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv.A. Ferretti, elett.te dom.to come in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO AN da FAUNA SELVATICA-
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento del danno occorso alla propria autovettura a BMW 320D targata FD908BH, mentre percorreva la Strada
Statale 696 all'altezza del Km 16,900, nel tratto di competenza del CP_1
[...] in provincia dell'Aquila, a seguito di impatto con un cavallo.
Instava pertanto affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi l'articolo 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979, degli articoli 823, 826,
2052, e/o art.2043 cod. civ., la responsabilità del Controparte_1 in persona del
Sindaco p.t., per i danni materiali subiti dal Sig. Parte_1 quantificati in Euro 21.581,49 iva compresa, a causa del sinistro con il cavallo in data 19.04.2019 sulla Strada Statale 696 e per l'effetto - condannare il medesimo in Controparte_1 persona del Sindaco p.t. al risarcimento in favore del Sig. del danno Parte_1
subito pari ad Euro 21.581,49 iva compresa, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo.." CP_2Si è costituito l' convenuto, contestando primariamente la propria legittimazione passiva per essere la stessa della Regione Abruzzo, nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. In particolare ha concluso: "in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 con conseguente rigetto della domanda dell'attore nei propri confronti;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, accertare e dichiarare che la domanda del sig. [...] Pt_1 (c.f. ) è infondate e/o non provata e, per l'effetto, C.F. 1
rigettarla in ogni sua parte, sia nell'an che nel quantum debeatur;
- in via estremante subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste e di condanna del Controparte_1 al risarcimento del danno lamentato dall'attore, in tutto ovvero in parte, ridurre il quantum richiesto in citazione nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o ridurre il quantum risarcitorio in virtù dell'accertando prevalente concorso colposo nella causazione del sinistro dello stesso attoreo sig. Parte_1
(c.f. ), ex art.1227, commi 1 e 2 c.c., oltre che del minor C.F. 1
valore dei danni lamentati in citazione, per come verrà accertato in corso di causa;
- in ogni caso, in via principale con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio oltre, iva, cap, rimborso forfettario, accessori e successive come legge;
in via subordinata con integrale compensazione tra le parti in causa delle spese, diritti e onorari di giudizio oltre, iva, cap, rimborso forfettario, accessori e successive come legge"
Il giudizio è stato istruito con prova anche orale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. trattandosi di giudizio iscritto al ruolo nel 2022 dunque soggetto al vecchio rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va rigettata per carenza di legittimazione passiva del CP_1
[...]
Per univoca giurisprudenza di legittimità, la responsabilità extracontrattuale per danni cagionati dalla fauna selvatica alla circolazione dei veicoli va ascritta in capo all'Ente
a cui sono stati affidati, dalla legge o per delega da parte di altro soggetto, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi presente;
in caso di delega, rileva il conferimento di autonomia decisionale e operativa, tale da consentire all'Ente un esercizio effettivo dell'attività e l'adozione di misure idonee a prevenire o limitare tale tipologia di danni.
La L. 157/1992 attribuisce alle Regioni le funzioni di controllo della fauna selvatica;
c) la citata legge, in combinato disposto con il d. lgs. 267/2000, dispone che le province attuino la disciplina regionale, occupandosi in particolare della protezione della fauna e della flora, attività questa che va intesa solo come una componente del più generale potere di controllo spettante alla Regione;
.
la Suprema Corte ha più recentemente affermato che nelle ipotesi come quella in esame, trova applicazione l'art. 2052c.c., sulla scorta di un percorso argomentativo che, sinteticamente, si fonda su due ordini di ragioni, che devono certamente essere condivise: in primo luogo, il criterio di imputazione della responsabilità ivi previsto si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale; in secondo luogo, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, sicché della loro cura e gestione se ne occupano, nell'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, gli enti pubblici (Cass. 7969/2020;
8385/2020).
Più nello specifico, è stato affermato che sono la proprietà o l'utilizzazione dell'animale a fondare detta forma di responsabilità, ovverosia il “criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito”; poiché la legge ha ricondotto al patrimonio indisponibile dello Stato gli animali selvatici tutelati dalla L. 157/1992 in modo che siano i soggetti pubblici a tutelare l'ambiente e l'ecosistema, tali specie protette saranno pertanto sottoposte al regime di imputazione oggettivo della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. Sulla scorta di tali principi è stato dunque affermato che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della
L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte per delega o in base a
--
poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per
-
i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (così, oltre quelle già citate, Cass.
12113/2020; 1348/2020; 18087/2020; 12871/2021; 40254/2021) La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che il soggetto legittimato passivamente resta la Regione anche quando “risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa Regione, ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità”, precisando, sul punto, che “una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la Regione, quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.".
La domanda attorea va pertanto rigettata per essere stato convenuto soggetto differente dal legittimato passivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'inammissibilità della Controparte_1 in persona del domanda attorea proposta nei confronti del suo legale rapp.te p.t.;
2. condanna Parte_1 a rifondere al Controparte_1 convenuto, le spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila 01.12.2025
Il giudice onorario avv. Annarita Giuliani