Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 25/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 20513/2023 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. GELO Parte_1 C.F._1
FERDINANDO presso il cui studio in Pozzuoli (NA) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliati Controparte_3 come in atti
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08.11.2023, parte ricorrente agiva nei confronti del
[...]
, chiedendo di: 1) accertare il proprio diritto al riconoscimento Controparte_1 dell'anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna statale di ruolo, quale anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola media;
2) condannare il convenuto all'emissione di un nuovo provvedimento di inquadramento CP_1 retributivo che tenesse conto dell'intera anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna di ruolo, del servizio pre-ruolo prestato come docente di scuola media a tempo determinato nell'a.s. 2001/2002 nonché del servizio prestato nell'a.s. 1996/1997 come docente di scuola elementare parificata, oltre a quello già riconosciuto per gli anni 1997/1998, 2000/2001, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007; 3) condannare il convenuto a ricostruire CP_1 la propria carriera, computando nell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio come docente di scuola materna di ruolo, nonché del servizio pre-ruolo da lei prestato come docente di scuola media a tempo determinato nell'a.s. 2001/2002 e nell'a.s. 1996/1997 come docente di scuola elementare parificata (oltre a quello già riconosciuto per gli anni 1997/1998,
2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007), con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico;
4) per l'effetto, chiedeva la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 22.965,99 per il periodo da maggio 2016 a settembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con riserva di agire separatamente per le ulteriori differenze retributive maturande successivamente a detto periodo. Con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Parte resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
Da una lettura del decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente si evince che risulta correttamente riconosciuto il periodo di lavoro prestato negli anni 1997/1998, 2000/2001,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007; dunque la domanda di ricostruzione introdotta con il presente giudizio riguarda gli anni scolastici 2001/2002 (in cui l'istante ha lavorato con servizio pre-ruolo quale docente di scuola media a tempo determinato, a dire dell'Amministrazione per un periodo inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente), 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (anni
1
In ordine al servizio prestato a tempo determinato dalla ricorrente come insegnante di scuola media statale nell'a.s. 2001/2002, con decorrenza dal 10.01.2002 all'8.06.2002, può condividersi quanto allegato anche in punto di diritto dalla difesa dell'istante. Invero, dal certificato di servizio in atti sub. doc. 3 risulta la partecipazione della agli scrutini e esami finali (cfr. laddove, con Pt_1 riferimento all'a.s. 2001/2002 si legge che la “Partec. Scrutini e esami” risulta effettuata, ovvero è annotato “SI”). Al riguardo, il disposto di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 recita: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” Considerato che nell'a.s. 2001/2002 la ricorrente ha prestato servizio ininterrottamente dal 10.1.2002 ed ha partecipato alle operazioni di scrutinio finale, deve riconoscersi il di lei diritto a vedersi valutare tale servizio come anno intero ai fini della propria ricostruzione di carriera.
Dunque, per i servizi pre ruolo con contratti a tempo determinato vanno computati: anni 8
(1997/1998, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007), di cui 4 utili a fini giuridici ed economici ed i restanti 4 utili a fini giuridici ed economici nella misura di 2/3 (anni 2 mesi 8) ed i restanti 1/3 utili a fini soli economici (anni 1 mesi 4), per un totale di anni
6 mesi 8 utili a fini giuridici ed economici, ed anni 1 e mesi 4 utili a soli fini economici.
In ordine agli ultimi anni come sopra riportati, dal 2007/2008 al 2013/2014, la questione controversa, in punto di diritto, è quella relativa alla sussistenza o meno del diritto del docente di ruolo della scuola materna ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione, che reputa applicabile il , o abbia CP_1 invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.
Sul tema si era espressa, positivamente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037 e, in senso analogo per le controversie rientranti nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, n. 4512). È poi intervenuta la Cassazione a sezioni unite, con sentenza del 6 maggio 2016, n. 9144.
La normativa di rilievo è dunque la seguente.
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; l'art. 77 di tale
D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni...".
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone:
"...In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera...".
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa, è l'art. 57, in base al quale, "...I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante
2 delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit...". Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore.
L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione disponendo che il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, e ciò varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i "...I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit...".
In sintesi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Tale modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui
è collegato l'art. 83 ampliandone, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna;
come acutamente osservato dalla S.C. nella massima composizione,
"...cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni...".
Reputa pertanto il Tribunale di dover dare continuità al seguente principio di diritto secondo cui "...in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna..." (di recente, sul punto, anche Cass. Civ. sez. L., 4 ottobre 2016, n. 19778).
Può perciò affermarsi che, anche in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna (inferiore) al ruolo (superiore) della scuola secondaria superiore di primo grado, come per il caso in esame, non può che valere la medesima regola disposta dall'art. 83 D.P.R. n. 417 del 1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato nel ruolo inferiore.
Pertanto, con riguardo al servizio prestato in qualità di docente di ruolo presso la scuola dell'infanzia, come nel caso di specie, vanno computati: complessivi anni 7, di cui 6 utili a fini giuridici ed economici (dal 2007/2008 al 2013/2014, senza valutazione dell'anno 2013). Il totale del computo (anni 6 e mesi 8 + anni 6, utili a fini giuridici ed economici) porta al riconoscimento di spettanza di anni 12 e mesi 8, utili a fini giuridici ed economici, ed anni 1 e mesi
4 utili, a fini solo economici, sulla cui base il convenuto deve provvedere alla CP_1 ricostruzione di carriera dell'istante.
Va conclusivamente accolta la domanda della ricorrente con affermazione del diritto della stessa ad ottenere la ricostruzione di carriera nel senso indicato.
Ai fini della quantificazione del dovuto, occorre verificare se il trattamento economico corrisposto sia stato o meno corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata.
A tal fine, occorrerà partire da una posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da
15 a 20 anni di cui alle Tabelle allegate al CCNL Scuola, sin dalla data 01.01.2017 (senza considerare utile il servizio relativo all'anno 2013), ed alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni dal 01.09.2021. Sul punto, si precisa che a partire dal compimento “…del diciottesimo anno per i docenti della scuola media, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali” (art. 4 c. 3 dpr 399/1988). Dunque, a partire
3 dal 01.01.2020 (data di compimento di anni 18 utili a fini giuridici ed economici) la progressione stipendiale deve tener conto anche dell'anzianità utile a soli fini economici di anni 1 mesi 4. Ne deriva che alla data del 01.09.2021 risulta compiuta l'anzianità di anni 21. Inoltre, alla ricorrente compete la retribuzione professionale docente corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 28 anni sin da gennaio 2017.
Tenuto conto che parte resistente ha attribuito alla ricorrente la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 solo dal mese di ottobre 2021, nonché avuto riguardo a quanto sopra esposto, le differenze retributive maturate dalla ricorrente possono essere quantificate in €. 18.884,41 per il periodo da maggio 2016 a settembre 2023. A tal proposito, possono farsi propri i conteggi depositati in data 20.2.2024, in cui analiticamente e mese per mese è stato indicato il calcolo elaborato correttamente in riferimento ai parametri contrattuali allegati e depositati in atti
(retribuzione e RPD), cui si rinvia. Di qui la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti, da maggiorarsi degli interessi, a far epoca dalla maturazione delle singole differenze mensili, così individuate, sui singoli importi, al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento del servizio pre-ruolo e di ruolo prestato, come meglio specificato in parte motiva;
- Condanna il convenuto a provvedere alla ricostruzione di carriera in modo CP_1 corrispondente a quanto specificato in motivazione, con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere alla
[...]
le differenze retributive spettanti, pari ad €. €. 18.884,41, per il periodo da maggio 2016 Parte_1
a settembre 2023, oltre interessi dalla maturazione delle singole differenze mensili sui singoli importi, al saldo;
- Condanna parte resistente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in €. 2.694,00, oltre €. 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ferdinando Gelo.
Si comunichi. Napoli, 25.2.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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