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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11303 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
GI ES ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23792 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Melania Parte_1 C.F._1
Capasso
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato per le ragioni che la Parte_1
motivazione che segue chiarirà.
Il gravame può essere deciso per la ragione più “liquida” dovendosi ritenere fondata – conformemente a quanto argomentato dal primo giudice – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte opponente allorchè non ha “pagato” gli importi portati nel titolo e reiterata nel giudizio di opposizione a D.I. n. 6390/2021 emesso dal GdP di
Napoli.
Invero è incontestato tra le parti che il buono postalo oggetto del presente giudizio sottoscritto in data 3-08-2007 della serie 18X poteva essere liquidato in linea di capitale ed interessi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione (nella specie 3-02-2009). E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale. La originaria parte attrice ha dedotto, in sintesi, la inosservanza degli obblighi informativi da parte di che non le avrebbe consentito di esercitare tempestivamente Controparte_1
i dritti nascenti dal buono. In particolare l'attuale appellante deduce che l'assenza di indicazione del termine sul buono in questione renderebbe il buono sostanzialmente senza termine o comunque sottoposto al termine di scadenza più lungo (ventennale).
L'assunto, sostanzialmente non fatto proprio anche dal primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata, non è condivisibile.
Invero va rilevato come – contrariamente a quanto argomentato dall'appellante – l'art. 8 del decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo.
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – doveva considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado deve perciò ritenersi prescritto alla data del 3-02-2019 e cioè ben prima del momento in cui la originaria parte ricorrente ha chiesto il pagamento del buono.
Deve sottolinearsi che i termini di scadenza e di prescrizione sono stabiliti dalla legge e pubblicati in G.U. e che nessuna prova ha fornito la originaria parte istante che nell'Ufficio postale dove è stato acquistato il buono non esistesse avviso sulle condizioni praticate (ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. del 19-12-2000).
Per altro sul buono in oggetto sono riportati data di emissione e serie di appartenenza
(18X) – oltre che la dicitura “ a termine” - cosicchè deve ritenersi irrilevante la eventuale lamentata consegna del foglio analitico informativo e ciò anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 3963/2019) che ha ritenuto inapplicabile per i titoli in esame la disciplina della tutela del consumatore.
In effetti la Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 27809/2005; Cass. n.
24527/2021; Cass. S.U. n. 3963/29019; Cass. n. 4384/2022) che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e come tali privi dei requisiti della letteralità ed astrattezza. Ne consegue che sono certamente possibili anche variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento attraverso un meccanismo di integrazione automatica quel è previsto dall'art. 1339 cc.. In sintesi i buoni postali sono documenti che servono a identificare l'avente diritto alla prestazione e come tali non sono soggetti – a norma dell'art. 2002 cc – alle norme dettate per i titoli di credito. Ad essi restano estranei i principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità. Per essi è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 (cfr.
Cass. n. 22619/2023) – e dall'art. 1374 cc - che ha per presupposto proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In effetti la normativa di riferimento per il decorso del temine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o rinvenuto dalle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
In particolare la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde certamente ad interessi generali e la conoscenza del complessivo contenuto del documento – così come integrato dai D.M. relativi alla loro emissione – è affidata essenzialmente dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U. senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; e da ultimo Cass. ord. n. 33631/2024 del 20-12-
2024).
Il mancato esercizio tempestivo del diritto è ascrivibile esclusivamente ad ignoranza inescusabile (correlata alla assenza di una pur minima diligenza) del titolare del buono – che si pone come causa unica di tale mancato esercizio del diritto - e non già ad un comportamento colpevole di che non avrebbe consegnato il foglio Controparte_1
informativo.
In conseguenza, la sentenza impugnata va confermata.
La natura della controversia e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti anche le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 9939/2024 GdP di Napoli;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) pone a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 2 dicembre 2025 Il G.U.
dott. GI ES
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
GI ES ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23792 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Melania Parte_1 C.F._1
Capasso
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato per le ragioni che la Parte_1
motivazione che segue chiarirà.
Il gravame può essere deciso per la ragione più “liquida” dovendosi ritenere fondata – conformemente a quanto argomentato dal primo giudice – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte opponente allorchè non ha “pagato” gli importi portati nel titolo e reiterata nel giudizio di opposizione a D.I. n. 6390/2021 emesso dal GdP di
Napoli.
Invero è incontestato tra le parti che il buono postalo oggetto del presente giudizio sottoscritto in data 3-08-2007 della serie 18X poteva essere liquidato in linea di capitale ed interessi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione (nella specie 3-02-2009). E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale. La originaria parte attrice ha dedotto, in sintesi, la inosservanza degli obblighi informativi da parte di che non le avrebbe consentito di esercitare tempestivamente Controparte_1
i dritti nascenti dal buono. In particolare l'attuale appellante deduce che l'assenza di indicazione del termine sul buono in questione renderebbe il buono sostanzialmente senza termine o comunque sottoposto al termine di scadenza più lungo (ventennale).
L'assunto, sostanzialmente non fatto proprio anche dal primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata, non è condivisibile.
Invero va rilevato come – contrariamente a quanto argomentato dall'appellante – l'art. 8 del decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo.
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – doveva considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado deve perciò ritenersi prescritto alla data del 3-02-2019 e cioè ben prima del momento in cui la originaria parte ricorrente ha chiesto il pagamento del buono.
Deve sottolinearsi che i termini di scadenza e di prescrizione sono stabiliti dalla legge e pubblicati in G.U. e che nessuna prova ha fornito la originaria parte istante che nell'Ufficio postale dove è stato acquistato il buono non esistesse avviso sulle condizioni praticate (ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. del 19-12-2000).
Per altro sul buono in oggetto sono riportati data di emissione e serie di appartenenza
(18X) – oltre che la dicitura “ a termine” - cosicchè deve ritenersi irrilevante la eventuale lamentata consegna del foglio analitico informativo e ciò anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 3963/2019) che ha ritenuto inapplicabile per i titoli in esame la disciplina della tutela del consumatore.
In effetti la Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 27809/2005; Cass. n.
24527/2021; Cass. S.U. n. 3963/29019; Cass. n. 4384/2022) che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e come tali privi dei requisiti della letteralità ed astrattezza. Ne consegue che sono certamente possibili anche variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento attraverso un meccanismo di integrazione automatica quel è previsto dall'art. 1339 cc.. In sintesi i buoni postali sono documenti che servono a identificare l'avente diritto alla prestazione e come tali non sono soggetti – a norma dell'art. 2002 cc – alle norme dettate per i titoli di credito. Ad essi restano estranei i principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità. Per essi è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 (cfr.
Cass. n. 22619/2023) – e dall'art. 1374 cc - che ha per presupposto proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In effetti la normativa di riferimento per il decorso del temine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o rinvenuto dalle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
In particolare la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde certamente ad interessi generali e la conoscenza del complessivo contenuto del documento – così come integrato dai D.M. relativi alla loro emissione – è affidata essenzialmente dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U. senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; e da ultimo Cass. ord. n. 33631/2024 del 20-12-
2024).
Il mancato esercizio tempestivo del diritto è ascrivibile esclusivamente ad ignoranza inescusabile (correlata alla assenza di una pur minima diligenza) del titolare del buono – che si pone come causa unica di tale mancato esercizio del diritto - e non già ad un comportamento colpevole di che non avrebbe consegnato il foglio Controparte_1
informativo.
In conseguenza, la sentenza impugnata va confermata.
La natura della controversia e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti anche le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 9939/2024 GdP di Napoli;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) pone a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 2 dicembre 2025 Il G.U.
dott. GI ES