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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD OV
IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1057/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTELLI CORRADO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORI FRANCESCA, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/05/2023 , infermiera presso l'Ospedale Parte_1
“Fogliani” di Milazzo, ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento CP_1 delle prestazioni di legge per un infortunio verificatosi il 17 ottobre 2019, quando, nell'alzarsi dalla sedia della propria postazione, urtava violentemente il ginocchio contro una cassettiera. Secondo la ricorrente, tale evento avrebbe determinato una lesione meniscale osteocondrale, con conseguente riduzione della capacità lavorativa e postumi permanenti, per i quali chiede l'indennità giornaliera commisurabile a sessanta giorni e il risarcimento del danno biologico nella misura del 6%.
Si è costituito l' , eccependo l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto. CP_1
L'Istituto ha evidenziato che, all'esito dell'istruttoria amministrativa, l'evento denunciato non è stato qualificato come infortunio sul lavoro per mancanza di nesso causale tra la dinamica riferita e la patologia riscontrata, consistente in gonalgia sinistra in sinovite da verosimile condropatia femoro-rotulea. Tale valutazione è stata confermata dal provvedimento del 22 aprile 2020 e, successivamente, dalla collegiale medica con decisione del 20 novembre 2021, nonché dalle considerazioni medico-legali del dott. del 15 febbraio 2024, dalle quali emerge l'assenza di postumi Persona_1 permanenti riconducibili all'evento denunciato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e c.t.u. medico-legale.
È stato escusso il teste dott. che ha dichiarato di ricordare l'episodio, Testimone_1 collocandolo genericamente nel mese di ottobre e nel pomeriggio, senza tuttavia indicare con precisione la data. Ha confermato la circostanza di cui al primo capitolo del ricorso, ossia che la ricorrente urtò il ginocchio contro la cassettiera mentre si alzava dalla scrivania per aprire la porta. Ha inoltre riferito che il giorno successivo, constatato il gonfiore del ginocchio, accompagnò la ricorrente al pronto soccorso. Nulla ha saputo in merito alla circostanza relativa alla diagnosi del dott. e alle infiltrazioni, come Per_2 indicato nel terzo capitolo del ricorso.
Il nominato c.t.u., dott. ha concluso ritenendo che “sul piano criteriologico Per_3 medico-legale, appare del tutto improbabile e/o più precisamente, del tutto inverosimile che, un trauma di lieve entità al ginocchio a seguito di un urto contro una cassettiera tale, tra l'altro, da non richiedere l'accesso immediato al Pronto Soccorso, possa aver determinato una qualche lesione capsulo-meniscale legamentosa né tanto meno un danno biologico permanente suscettibile di valutazione medico-legale. L'evento traumatico così come riferito, invece, potrebbe aver slatentizzato una sintomatologia algica transitoria ad estrinsecazione soggettiva, valutabile come temporanea inabilità
, pari e non superiore a giorni 7, come documentato dai sanitari in sede di Pronto CP_1
Soccorso”.
Ciò posto, in aderenza con le conclusioni peritali, che si condividono e si richiamano integralmente, deve ritenersi che il danno biologico lamentato dalla ricorrente non sia eziologicamente connesso con l' infortunio sul lavoro denunciato.
Tuttavia, il CTU ha riconosciuto che l'evento traumatico, pur di lieve entità, potrebbe aver determinato una sintomatologia algica transitoria, compatibile con una inabilità temporanea pari e non superiore a 7 giorni. CP_1
Tanto considerato, l'unico diritto che compete alla ricorrente è quello all'indennità temporanea per il periodo di effettiva inabilità, nei limiti indicati dal CTU.
Le spese di lite devono compensarsi tra le parti in ragione del limitato accoglimento delle pretese attoree. Spese di ctu in solido a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1057/2023 RG, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a fruire dell'indennità temporanea per il periodo di effettiva inabilità, nei limiti indicati dal CTU ( gg 7), e per l'effetto condanna l alla erogazione della relativa indennità giornaliera, oltre interessi come per legge;
CP_1
2) Rigetta per il resto;
3) Spese compensate;
4) Spese di ctu in solido a carico delle parti
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 25/11/2025
Il Giudice
UD OV IG