CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
LA EL, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 3383/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3059/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 10/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229009861629000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1845/2025 depositato il 21/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nella sospensiva
Resistente/Appellato: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.29320229009861629/000, notificata in data 30/08/2022, limitatamente alla sottesa cartella n.29320110025522129001, notificata il 02.05.2011, deducendo che il proprio marito Nominativo_1 , coobbligato in solido, ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione della cartella e poi ha aderito alla cd “rottamazione quater”, continuando a pagare le rate;
eccepisce inoltre la prescrizione e la decadenza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, insistendo nella pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.3059/2025 del 07.02-10.04.2025, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese, sull'assunto che per quanto il marito abbia in corso una rateizzazione, non viene meno l'obbligazione solidale della ricorrente, e altresì in quanto alla data di notifica non era maturata la prescrizione n virtù della sospensione dei termini fin al 31.12.2023 per il Decreto Sostegni.
Propone appello Ricorrente_1, la quale invoca gli effetti della rottamazione anche nei confronti del coobbligato;
rileva di avere praticamente già pagato l'intera somma, tra rateizzazione e rottamazione;
insiste nell'eccezione di prescrizione e decadenza, e contesta la regolare notifica della cartella per difetto di raccomandata informativa.
All'udienza del 14.10.2025, fissata per la trattazione della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata richiesta dall'appellante, presenti l'appellante e non costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione,
l'appellante acconsente alla redazione della sentenza in forma semplificata.
La Corte, preso atto di quanto sopra, ritiene di procedere alla trattazione nel merito della causa, con emissione di sentenza semplificata.
Osserva questo Collegio che il processo va dichiarato estinto.
La ricorrente aveva documentato, sin dal giudizio di primo grado, l'adesione alla definizione agevolata della cartella in oggetto, tra altre, da parte del di lei marito Nominativo_1. In particolare, la cartella impugnata è stata oggetto prima di rateizzazione e successivamente di definizione agevolata (Rottamazione quater).
La parte ha altresì documentato di avere pagato regolarmente le rate.
Posto che l'adesione alla definizione agevolata comporta, nella fattispecie, l'estinzione del giudizio, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, n. 20385/2025) ha ribadito, in tema di obbligazioni solidali tributarie, che l'adesione alla definizione agevolata da parte di un solo debitore libera tutti gli altri. Viene meno, pertanto, la materia del contendere.
Vanno compensate le spese di lite dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese dei due gradi del giudizio. Così deciso in Catania, il 14 ottobre 2025 Il Relatore Il Presidente Carmelo Failla
GI NI CA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente
LA EL, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 3383/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3059/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 10/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229009861629000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1845/2025 depositato il 21/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nella sospensiva
Resistente/Appellato: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.29320229009861629/000, notificata in data 30/08/2022, limitatamente alla sottesa cartella n.29320110025522129001, notificata il 02.05.2011, deducendo che il proprio marito Nominativo_1 , coobbligato in solido, ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione della cartella e poi ha aderito alla cd “rottamazione quater”, continuando a pagare le rate;
eccepisce inoltre la prescrizione e la decadenza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, insistendo nella pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.3059/2025 del 07.02-10.04.2025, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese, sull'assunto che per quanto il marito abbia in corso una rateizzazione, non viene meno l'obbligazione solidale della ricorrente, e altresì in quanto alla data di notifica non era maturata la prescrizione n virtù della sospensione dei termini fin al 31.12.2023 per il Decreto Sostegni.
Propone appello Ricorrente_1, la quale invoca gli effetti della rottamazione anche nei confronti del coobbligato;
rileva di avere praticamente già pagato l'intera somma, tra rateizzazione e rottamazione;
insiste nell'eccezione di prescrizione e decadenza, e contesta la regolare notifica della cartella per difetto di raccomandata informativa.
All'udienza del 14.10.2025, fissata per la trattazione della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata richiesta dall'appellante, presenti l'appellante e non costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione,
l'appellante acconsente alla redazione della sentenza in forma semplificata.
La Corte, preso atto di quanto sopra, ritiene di procedere alla trattazione nel merito della causa, con emissione di sentenza semplificata.
Osserva questo Collegio che il processo va dichiarato estinto.
La ricorrente aveva documentato, sin dal giudizio di primo grado, l'adesione alla definizione agevolata della cartella in oggetto, tra altre, da parte del di lei marito Nominativo_1. In particolare, la cartella impugnata è stata oggetto prima di rateizzazione e successivamente di definizione agevolata (Rottamazione quater).
La parte ha altresì documentato di avere pagato regolarmente le rate.
Posto che l'adesione alla definizione agevolata comporta, nella fattispecie, l'estinzione del giudizio, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, n. 20385/2025) ha ribadito, in tema di obbligazioni solidali tributarie, che l'adesione alla definizione agevolata da parte di un solo debitore libera tutti gli altri. Viene meno, pertanto, la materia del contendere.
Vanno compensate le spese di lite dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese dei due gradi del giudizio. Così deciso in Catania, il 14 ottobre 2025 Il Relatore Il Presidente Carmelo Failla
GI NI CA