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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5703/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversi iscritta al numero 5703/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
(C.F. indicato: ), personalmente e nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede del sig. nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
il 02.08.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Pirozzi (C.F.
), giusta mandato allegato all'atto di citazione, presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in AR (CE) alla via Marconi n.12 (domicilio digitale indicato in atti);
-
OPPONENTE-
e
(C.F. Controparte_1
indicato ), in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Giorgio Pallavicini (C.F. ), giusta procura C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale indicato in atti;
- OPPOSTO-
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OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 24.06.2024 Parte_1
dalla in LCA in forza della sentenza n. Controparte_2
4210/2013 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 5.07.2013, deducendo: 1)
l'inesistenza del titolo azionato perché il ricorso introduttivo dell'appello non sarebbe stato mai notificato al de cuius ; 2) la prescrizione del Persona_1
diritto di credito;
3) l'invalidità del precetto, non notificato agli altri coeredi, per violazione degli artt. 754 c.c. e 477 c.p.c.; 4) la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione e per mancanza di sottoscrizione;
5) l'arbitrarietà della somma precettata, ove non viene specificato il saggio di interessi applicato e sono indicate competenze e spese pretestuose.
1.1. Con comparsa depositata il 4.10.2024 si è costituita la
[...]
che, prendendo atto dell'esistenza di altri coeredi, Controparte_1
ha dichiarato di ridurre l'importo precettato alla quota di un terzo spettante ex lege alla signora sull'eredità del signor ed ha chiesto il rigetto Pt_1 Per_1
dell'opposizione.
1.2. La causa è stata assegnata allo scrivente il 3.12.2024 ed è stata assegnata in decisione, dopo lo scambio degli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza del 25.06.2025, svoltasi in trattazione scritta.
2. Dal punto di vista della qualificazione giuridica la domanda dell'opponente integra un'opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c.
3. Con il primo motivo di opposizione la signora deduce l'inesistenza del Pt_1
titolo perché il ricorso introduttivo dell'appello, conclusosi con la sentenza che costituisce il titolo esecutivo a base del precetto non sarebbe mai stato notificato al signor . Persona_1
Nella sentenza, invece, si dà atto che “Regolarmente citato il non si costituiva in Per_1
giudizio” (cfr. pag. 2 della sentenza).
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Orbene, costituisce insegnamento consolidato che sugli errores in procedendo ed in judicando asseritamente inficianti la sentenza-titolo esecutivo è inibita al giudice dell'opposizione all'esecuzione (sia preventiva che successiva) ogni delibazione, dacché, diversamente opinando, si consentirebbe in tale sede un inammissibile controllo sulla correttezza formale e sostanziale della pronuncia giudiziale, con indebita sovrapposizione rispetto ai poteri riservati al giudice dell'impugnazione (ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2006 n.27159; Cass., 1 giugno 2004 n.10504; Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935).
Pertanto, la doglianza è inammissibile nella presente sede.
4. L'opponente lamenta, poi, che il credito si sarebbe prescritto perché tra la data di pubblicazione della sentenza (5.07.2013) e la data di notifica del precetto (28.06.2024) sarebbero decorsi più di dieci anni.
Orbene, premesso che “La prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza” e non dalla sua pubblicazione (cfr.
Cass. n. 33039 del 16/12/2019), l'opposta ha prodotto, quale atto interruttivo della prescrizione, un atto di costituzione in mora notificato alla signora il Pt_1
3.07.2023 e da quella data è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale.
Nessuna prescrizione del diritto di credito è, dunque maturata.
5. L'opponente contesta, poi, l'invalidità del precetto per la mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione e per la mancata sottoscrizione del precetto.
L'art. 480, terzo comma, c.p.c., prevede che “il precetto deve inoltre contenere
l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale”.
Nel precetto, l'opposta ha eletto domicilio in Roma, presso lo studio del suo procuratore.
La Corte Costituzionale ha statuito che “la non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio – e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell'esecuzione – è priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a conoscere dell'opposizione, ma
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certamente è e resta efficace ai fini della notificazione dell'opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, sia sulla competenza che sul merito.” (cfr. C. Cost.
480/2005).
Ne consegue che l'elezione di domicilio in un luogo in cui non vi sono beni del debitore comporta solo che resti priva di effetti la sola elezione di domicilio ai fini della competenza a decidere sull'opposizione, rimanendo il precetto valido per il resto.
Quanto alla sottoscrizione, essa risulta regolarmente apposta al precetto.
6. Infondata è, poi, l'eccezione secondo cui, non essendo specificato il tasso di interessi applicato, gli interessi devono essere considerati “contra legem”.
Ove il titolo giudiziale condanni al pagamento di una somma e nulla disponga in ordine agli interessi, trattandosi di debito di valuta, saranno dovuti comunque gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c. in ragione della portata generale della norma.
L'opposta in precetto ha, dunque, richiesto gli interessi sulla somma indicata in sentenza dal 5.07.2013 (data di pubblicazione della sentenza al 9.05.2024 (data di redazione del precetto.
La mancata specificazione del saggio di interessi non ne comporta affatto la contrarietà alla legge, bensì comporta solo che gli stessi siano dovuti nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c.
Dal prospetto di calcolo depositato dall'opposta si evince chiaramente come gli interessi richiesti in precetto corrispondano proprio agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c.
Infondata è poi la doglianza relativa alla pretestuosità delle spese di notifica e redazione del precetto, non richieste nel precetto, ove sono richieste le sole competenze di precetto.
7. È, invece, parzialmente fondata la doglianza secondo cui il precetto sarebbe invalido perché notificatole per l'intera somma, nonostante la presenza di altri coeredi.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di
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opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie” (cfr. Cass. N.
18977 del 13/06/2022).
Circa le conseguenze dell'eccessività delle somme portate nel precetto, muovendo dai principi generali, giova osservare che essa “non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” ( in questi termini : Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; nonché conforme la giurisprudenza costante, tra cui
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008 e Cass, Sez. 3, Sentenza n. 2938 del
11/03/1992).
È dunque corretto il ricalcolo effettuato dall'opposta nella comparsa di costituzione in euro 9.008,14 per sorta ed interessi ed euro 1.288.89 per spese di lite, esattamente pari ad un terzo della somma precettata, ossia alla quota spettante ex lege all'opponente quale coniuge erede del defunto in presenza di più figli.
Naturalmente, poiché per effetto della parziale nullità del precetto la somma dovuta dall'opponente è inferiore ad euro 26.001,00, il compenso per il precetto andrà calcolato sullo scaglione inferiore e sarà, dunque, pari ad euro 236,00 oltre accessori.
8. In conclusione l'opposizione va parzialmente accolta.
9. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5703/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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1) in accoglimento parziale della domanda, dichiara la parziale nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto nella parte in cui intima il pagamento della somma eccedente euro 9.008,14 per sorta capitale, euro 1.288.89 per spese di lite ed euro
236,00, oltre accessori, per i compensi precetto;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa il 23.07.2025
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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