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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4054/2019 + 646/2020
TRA
nata a [...], il [...], elett.te dom.ta in VIA GIACOMO Parte_1
BRODOLINI 12, 87041, ACRI, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Bruni, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Mirella Arlotta, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2019 la ricorrente in epigrafe, premesso che con sentenza del 20.7.2018 n. 1153/2018 il Tribunale di Castrovillari le ha riconosciuto il diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 e dell'indennità di malattia relativa all'anno 2013, ha dedotto che l' ha effettuato ingiustificate trattenute CP_2 della somma di € 1.086, pretesa a titolo di indebito previdenziale, con missiva del 29 novembre
2018. Lamentando l'illegittimità di tali trattenute, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla liquidazione e restituzione delle somme indebitamente trattenute.
CP_ L' regolarmente costituitosi, ha rappresentato che le trattenute sono state effettuate essendo state indebitamente riconosciute l'indennità di malattia anno 2011 e l'indennità di disoccupazione anno 2010.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Alla presente causa è stato riunito il procedimento RG n. 646/2020, istaurato dalla ricorrente per la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2011 e 2012.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di tardività della costituzione dell' nel procedimento RG n. 4054/2019, avvenuta in data 3 novembre CP_2
2020 per l'udienza del 13 novembre 2020, trattandosi di termine a ritroso, nel cui computo il giorno dell'udienza viene considerato come termine iniziale (dies a quo) e, pertanto, va escluso dal calcolo stesso, mentre il decimo giorno anteriore all'udienza stessa deve essere invece computato come momento terminale.
Mentre per il procedimento RG n. 646/2020 la costituzione di risulta tardiva ma è del CP_2
tutto ininfluente nel giudizio de qua, non operando alcuna preclusione di sorta.
Oggetto dei ricorsi è il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni
2011 e 2012 e il diritto a trattenere le prestazioni previdenziali percepite, con conseguente dichiarazione di illegittimità delle trattenute operate da . CP_2
A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente sostiene la mancata esecuzione da parte di della sentenza passata in giudicato di questo tribunale n. 1153/2018, che avrebbe CP_2 riconosciuto il diritto alla reiscrizione negli elenchi per l'anno 2011 e 2012.
Ebbene, tale sentenza era volta al riconoscimento delle prestazioni richieste, ossia indennità di disoccupazione anno 2012 e indennità di malattia anno 2013, e non alla reiscrizione per gli anni
2011 e 2012, come invece sostenuto da parte ricorrente nel ricorso.
L'accertamento del rapporto lavorativo per gli anni 2011 e 2012 è un accertamento incidentale e come tale non forma giudicato in questo giudizio poiché trattasi, appunto, di mero accertamento incidentale del rapporto lavorativo volto alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni richieste in quel giudizio. In ogni caso, il provvedimento richiamato non ordina la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ma, come detto, accerta il diritto a trattenere le prestazioni previdenziali operando un accertamento incidentale che, è bene evidenziarlo, allo stato sarebbe precluso dalla giurisprudenza di questo
Tribunale e della Corte di Appello.
Vi è di più, non essendo stata formulata nessuna domanda di reiscrizione al momento del deposito del ricorso illo tempore presentato, la parte ricorrente è inevitabilmente decaduta da ogni richiesta di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Passando ad analizzare la richiesta relativa alla dichiarazione d'illegittimità delle trattenute operata da , occorre premettere che l'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto CP_2
della ricorrente a trattenere le prestazioni previdenziali percepite è un'azione di accertamento negativo del debito a carico dell'accipiens delle somme ritenute indebitamente erogate, sicchè soggiace al principio secondo cui in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr Cass. 2739/2016 e SU
18046/2010).
Parte ricorrente non ha offerto la prova del diritto a ritenere le prestazioni asseritamente indebite.
CP_ L' ha dedotto e dimostrato che le trattenute sono state operate a titolo di recupero per somme indebite, e precisamente sono state effettuate a titolo di compensazione per l'indebito scaturito dalla malattia anno 2011 e dalla disoccupazione anno 2010 (cfr allegati ). CP_2
Orbene, la parte ricorrente non ha rappresentato né dato alcun conforto probatorio della sussistenza dei requisiti utili all'accertamento del diritto alle prestazioni temporanee ritenute indebite.
Nemmeno la sentenza prodotta conforta l'assunto del ricorrente, poiché riguarda diverse annualità, e non le prestazioni oggetto della presente controversia.
Pertanto, in difetto di allegazione puntuale e in mancanza della prova del diritto a trattenere le prestazioni ritenute indebite, i ricorsi devono essere rigettati.
Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta i ricorsi;
- compensa le spese.
Castrovillari, 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4054/2019 + 646/2020
TRA
nata a [...], il [...], elett.te dom.ta in VIA GIACOMO Parte_1
BRODOLINI 12, 87041, ACRI, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Bruni, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Mirella Arlotta, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2019 la ricorrente in epigrafe, premesso che con sentenza del 20.7.2018 n. 1153/2018 il Tribunale di Castrovillari le ha riconosciuto il diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 e dell'indennità di malattia relativa all'anno 2013, ha dedotto che l' ha effettuato ingiustificate trattenute CP_2 della somma di € 1.086, pretesa a titolo di indebito previdenziale, con missiva del 29 novembre
2018. Lamentando l'illegittimità di tali trattenute, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla liquidazione e restituzione delle somme indebitamente trattenute.
CP_ L' regolarmente costituitosi, ha rappresentato che le trattenute sono state effettuate essendo state indebitamente riconosciute l'indennità di malattia anno 2011 e l'indennità di disoccupazione anno 2010.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Alla presente causa è stato riunito il procedimento RG n. 646/2020, istaurato dalla ricorrente per la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2011 e 2012.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di tardività della costituzione dell' nel procedimento RG n. 4054/2019, avvenuta in data 3 novembre CP_2
2020 per l'udienza del 13 novembre 2020, trattandosi di termine a ritroso, nel cui computo il giorno dell'udienza viene considerato come termine iniziale (dies a quo) e, pertanto, va escluso dal calcolo stesso, mentre il decimo giorno anteriore all'udienza stessa deve essere invece computato come momento terminale.
Mentre per il procedimento RG n. 646/2020 la costituzione di risulta tardiva ma è del CP_2
tutto ininfluente nel giudizio de qua, non operando alcuna preclusione di sorta.
Oggetto dei ricorsi è il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni
2011 e 2012 e il diritto a trattenere le prestazioni previdenziali percepite, con conseguente dichiarazione di illegittimità delle trattenute operate da . CP_2
A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente sostiene la mancata esecuzione da parte di della sentenza passata in giudicato di questo tribunale n. 1153/2018, che avrebbe CP_2 riconosciuto il diritto alla reiscrizione negli elenchi per l'anno 2011 e 2012.
Ebbene, tale sentenza era volta al riconoscimento delle prestazioni richieste, ossia indennità di disoccupazione anno 2012 e indennità di malattia anno 2013, e non alla reiscrizione per gli anni
2011 e 2012, come invece sostenuto da parte ricorrente nel ricorso.
L'accertamento del rapporto lavorativo per gli anni 2011 e 2012 è un accertamento incidentale e come tale non forma giudicato in questo giudizio poiché trattasi, appunto, di mero accertamento incidentale del rapporto lavorativo volto alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni richieste in quel giudizio. In ogni caso, il provvedimento richiamato non ordina la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ma, come detto, accerta il diritto a trattenere le prestazioni previdenziali operando un accertamento incidentale che, è bene evidenziarlo, allo stato sarebbe precluso dalla giurisprudenza di questo
Tribunale e della Corte di Appello.
Vi è di più, non essendo stata formulata nessuna domanda di reiscrizione al momento del deposito del ricorso illo tempore presentato, la parte ricorrente è inevitabilmente decaduta da ogni richiesta di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Passando ad analizzare la richiesta relativa alla dichiarazione d'illegittimità delle trattenute operata da , occorre premettere che l'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto CP_2
della ricorrente a trattenere le prestazioni previdenziali percepite è un'azione di accertamento negativo del debito a carico dell'accipiens delle somme ritenute indebitamente erogate, sicchè soggiace al principio secondo cui in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr Cass. 2739/2016 e SU
18046/2010).
Parte ricorrente non ha offerto la prova del diritto a ritenere le prestazioni asseritamente indebite.
CP_ L' ha dedotto e dimostrato che le trattenute sono state operate a titolo di recupero per somme indebite, e precisamente sono state effettuate a titolo di compensazione per l'indebito scaturito dalla malattia anno 2011 e dalla disoccupazione anno 2010 (cfr allegati ). CP_2
Orbene, la parte ricorrente non ha rappresentato né dato alcun conforto probatorio della sussistenza dei requisiti utili all'accertamento del diritto alle prestazioni temporanee ritenute indebite.
Nemmeno la sentenza prodotta conforta l'assunto del ricorrente, poiché riguarda diverse annualità, e non le prestazioni oggetto della presente controversia.
Pertanto, in difetto di allegazione puntuale e in mancanza della prova del diritto a trattenere le prestazioni ritenute indebite, i ricorsi devono essere rigettati.
Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta i ricorsi;
- compensa le spese.
Castrovillari, 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.