Sentenza 30 gennaio 2024
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ex art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, essendo impossibile individuare con certezza tale luogo, in quanto l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2024, n. 23928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23928 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FA CI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Alessandro Gentiloni Silveri, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23928 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione resa il 10 luglio 2020 dal Tribunale di Firenze, con la quale TR IS era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, perché ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B, consumati rispettivamente il 21 dicembre 2017 e il 31 ottobre 2017) e del reato ex art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo C, consumato il 28 dicembre 2017). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, IS, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa eccepisce l'erronea applicazione degli art. 8 cod. proc. pen. e 18, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000, contestando il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore di quello di Velletri, eccezione ritualmente proposta in primo grado e ribadita nei motivi di appello. Si evidenzia al riguardo che nel caso di specie si sarebbe dovuta applicare la regola generale prevista per i reati tributari, secondo cui la competenza per territorio va individuata ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. e, solo in , via subordinata, nel luogo di accertamento;
ciò posto, si rileva che l'errore in cui è incorsa la Corte di appello è stato quello di far coincidere il luogo di consumazione del reato di omesso versamento dell'iva e delle ritenute con il luogo un cui avrebbe dovuto adempiersi all'obbligazione tributaria, il che renderebbe sempre impossibile determinare il luogo di consumazione dei reati contestati, essendo consentito effettuare il pagamento telematico delle imposte su tutto il territorio nazionale, non confrontandosi tale impostazione con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i reati omissivi propri istantanei si consumano nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento previsto, dal che consegue che il luogo di consumazione dei reati per cui si procede viene a coincidere con il luogo in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione del versamento imposto dal precetto normativo, luogo che, per le società, corrisponde con quello in cui si trova la sede effettiva dell'impresa. Ne consegue che, nel caso di specie, la competenza territoriale, in applicazione della regola generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen. e in coerenza con il principio del giudice naturale precostituito per legge, doveva essere radicata in capo al giudice del luogo di consumazione dei reati, pacificamente individuato nel luogo in cui si trova la sede effettiva dell'impresa, nel caso di specie Pomezia, rientrante nel circondario della Procura della Repubblica di Velletri. Tanto premesso, la difesa chiede annullamento senza rinvio delle sentenze primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. 2 In subordine, vi è istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, al fine di dirimere il contrasto interpretativo in ordine alla determinaZione della competenza per territorio rispetto ai reati di cui agli art. 10 bis e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi cioè chiarire in sede nomofilattica se trova applicazione la regola generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen., oppure, in via indiscriminata, il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Ritiene il Collegio che l'eccezione difensiva concernente la determinazione della competenza per territorio abbia trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata. Ed invero la Corte territoriale, nel condividere l'analoga valutazione operata dal Tribunale, ha ritenuto correttamente instaurato il processo presso l'Autorità giudiziaria di Firenze, in quanto competente rispetto al luogo di accertamento dei reati contestati (art. 10 bis e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000). 2. Tale impostazione appare immune da censure, dovendosi in proposito richiamare e ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Rv. 275942 e Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Rv. 260801), secondo cui, in tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ma lo stesso discorso vale anche per il delitto di omesso versamento delle ritenute, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. Deve infatti rilevarsi che la disciplina fiscale di riferimento, al momento della commissione dei fatti come tuttora, è quella di cui all'art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui, «a partire dal 10 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997». Questa disciplina, che ha integrato il disposto contenuto nell'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 3 prevede dunque il pagamento delle imposte unicamente a mezzo del c.d. modello F24 telematico, direttamente dal contribuente, attraverso qualsiasi sportello delle aziende di credito abilitate, oppure attraverso gli intermediari di cui all'art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che, oltre a provvedere all'inoltro delle dichiarazioni, sono altresì autorizzati ad effettuare i versamenti (cfr. art. 2, comma 10 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), Il delineato quadro normativo, che ha dematerializzato il pagamento, non consente, pertanto, di individuare un unico luogo in cui l'obbligo penalmente sanzionato va (telematicamente) adempiuto, con conseguente impossibilità di applicare la regola di cui all'art 8, comma 1, cod. proc. pen. ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente compente. Di qui la necessità di fare ricorso al criterio residuale del luogo dell'accertamento del reato, nel caso di specie Firenze. Peraltro, la scelta di radicare la competenza per territorio nel luogo di accertamento del reato non costituisce un inedito nei reati finanziari, nel cui genus rientrano i reati tributari per cui si procede, ove si consideri che il tuttora vigente art. 21, comma 3, della legge n. 4 del 1929, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, prevede che per tali reati la competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato. Né l'opzione interpretativa sopra indicata pone criticità rispetto al principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 comma 1 Cost.), in presenza di un dettato normativo (art. 18 del d. Igs. n. 74 del 2000) che contempla il luogo di accertamento del reato tra i possibili criteri di determinazione della competenza per territorio, criterio destinato ad assumere rilievo solo qualora vi sia incertezza sul luogo di consumazione dell'evento tipico del reato, come avviene appunto per i delitti ex art. 10 bis e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000. Sul punto deve infatti osservarsi che, come precisato più volte dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 2 del 13 gennaio 2022, udienza 23 novembre 2021, e ordinanza n. 159 del 24 maggio 2000, udienza del 22 maggio 2000), deve escludersi la violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost. tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati per legge, essendo cioè sufficiente che la legge determini criteri oggettivi e generali, capaci di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione di ogni giudice, come appunto accade nella materia in esame. 3. Non ignora infine il Collegio l'esistenza di un diverso approdo ermeneutico sul punto (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 23784 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269983), ma non si ritiene necessario per ciò solo investire della questione le Sezioni Unite, atteso che il contrasto interpretativo pare ormai in via di superamento, nel senso della prevalenza della posizione volta a valorizzare il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato tributario omissivo. 4 4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di IS deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/01/2024