Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2024, n. 23928
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Sentenza 30 gennaio 2024

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Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ex art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, essendo impossibile individuare con certezza tale luogo, in quanto l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2024, n. 23928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23928
    Data del deposito : 30 gennaio 2024

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