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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3235/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000006488/0/002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 3 giugno 2025, avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2022/001/SC/000006488/0/002 (di seguito l'”Avviso di Liquidazione”), notificato in data 10 aprile 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha liquidato in € 25.530,00, imposta principale di registro dovuta con riferimento alla sentenza n. 6488/2022
Rep. 8686/2022 emessa dal Tribunale di Milano (di seguito la “Sentenza di Primo Grado”).
Con quest'ultima sentenza il Tribunale di Milano ha ricostruito l'asse ereditario del de cuius, Sig. Nominativo_1
.
Il ricorrente ha proposto appello avverso la Sentenza di Primo Grado. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1527/2024, pubblicata il 27 maggio 2024 (di seguito la “Sentenza di Secondo Grado”), ha riformato parzialmente la Sentenza di Primo Grado e ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza di Primo Grado, disponendo la condanna del ricorrente medesimo “a conferire alla massa ereditaria la somma di euro 790.128,43, anziché la somma di euro 850.999,85”. La Sentenza di Secondo Grado non sarebbe stata impugnata nel termine di legge.
Il giudizio di primo grado, dopo la Sentenza di Primo Grado, sarebbe proseguito e sarebbe stato assunto in decisione con ordinanza in data 20 gennaio 2025.
Il ricorrente afferma che l'avviso di liquidazione di cui si dibatte sarebbe successivo alla pronuncia della
Sentenza di Secondo Grado, già passata in giudicato, che ha riformato la Sentenza di Primo Grado rideterminando l'importo dovuto dal ricorrente e, quindi, sarebbe venuto meno il presupposto impositivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria ex art. 37 T.U. e, per l'effetto, il medesimo avviso di liquidazione dovrebbe essere interamente annullato.
Inoltre, rileva che le statuizioni della sentenza definitiva, che verrà emessa a seguito del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza di Primo Grado non definitiva, sarebbero destinate a sostituirsi alla sentenza oggi non definitiva.
Ritiene, infine che il regime fiscale da applicare non sarebbe quello indicato nell'avviso di liquidazione qui impugnato.
Chiede, pertanto, di accogliere il ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'avviso di liquidazione n.
2022/001/SC/000006488/0/002, emesso dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 1, per i motivi esposti nel medesimo ricorso, e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta l'imposta di registro;
in subordine, di accogliere la richiesta di riduzione dell'imposta di registro complessivamente liquidata con l'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000006488/0/002, emesso dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Milano 1 in € 25.530,00, per le ragioni di cui in ricorso, con riserva di richiederne l'integrale rimborso ex art. 37 T.U. 131/1986 all'esito del giudizio di primo grado;
in ogni caso, di condannare l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta genericamente le argomentazioni difensive del ricorrente riservandosi maggiori approfondimenti e, in ogni caso, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata telematicamente, l'Ufficio richiama quanto dedotto nel rigetto dell'istanza di autotutela e insiste per il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 16 gennaio 2026, il ricorrente afferma che in data 28 agosto 2025 l'Agenzia dell'Entrate gli ha notificato un secondo avviso di liquidazione (n. 2024/003/SC/000001527/0/001), relativo all'imposta di registro della Sentenza di Secondo Grado Appello, imposta rideterminata nell'importo di € 23.704,00, ai sensi degli artt. 37 e 41 del D.P.R. 131/1986 nonché dell'art. 8, lett. B) Tariffa Parte I), calcolata sul minor importo di € 790.128,43, anziché di € 850.999,85, importo che, in base alla Sentenza di Secondo Grado e in riforma della Sentenza di Primo Grado, il ricorrente è stato ritenuto dover conferire alla massa ereditaria, importo pagato dallo stesso ricorrente.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'Avviso di Liquidazione e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta l'imposta di registro oggetto del predetto avviso.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 sono presenti per il ricorrente l'avv. Difensore_1
, nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente sotto un duplice profilo.
Con l'Avviso di Liquidazione l'Ufficio chiede il pagamento dell'imposta di registro riferita alla Sentenza di
Primo Grado e ciò in ragione dell'importo di € 850.999,85 al cui pagamento il ricorrente è stato condannato.
Tuttavia, la Sentenza di Primo Grado è stata riformata dalla Corte d'appello di Milano che, con la Sentenza di Secondo Grado, ha ridotto l'importo che il ricorrente è tenuto a pagare a fronte del contenzioso in essere
(ora € 790.128,43). Quest'ultima sentenza risulta essere passata in giudicato, come da certificazione prodotta dalla difesa del contribuente, e, pertanto, la Sentenza di Primo Grado, posta alla base dell'Avviso di
Liquidazione, non ha più alcun valore giuridico tra le parti e, quindi, anche gli effetti dell'Avviso di Liquidazione ne vengono travolti.
Inoltre, a tale conclusione risulta essere arrivato, sia pur indirettamente, anche l'Ufficio il quale, in data 28 agosto 2025, ha notificato al ricorrente un secondo avviso di liquidazione (n. 2024/003/SC/000001527/0/001), relativo all'imposta di registro riferita alla Sentenza di Secondo Grado, imposta quantificata in € 23.704,00, importo calcolato sul minor importo di € 790.128,43, anziché di € 850.999,85, determinato dalla Corte
d'Appello in riforma della Sentenza di Primo Grado. Tale importo è stato regolarmente pagato dallo stesso ricorrente.
Dunque, anche per l'Ufficio la Sentenza di Primo Grado, in ragione della quale è stata determinata l'imposta di cui all'Avviso di Liquidazione, risulta superata dalla Sentenza di Secondo Grado per la quale, con separato avviso di liquidazione, ha quantificato e chiesto al contribuente l'imposta di registro già oggetto dell'Avviso di Liquidazione che, pertanto, deve essere annullato.
In ragione di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la Sentenza di Secondo Grado è passata in giudicato dopo la notifica da parte dell'Ufficio dell'Avviso di Liquidazione, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 27 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente LU De RO IL PR
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3235/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000006488/0/002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 3 giugno 2025, avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2022/001/SC/000006488/0/002 (di seguito l'”Avviso di Liquidazione”), notificato in data 10 aprile 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha liquidato in € 25.530,00, imposta principale di registro dovuta con riferimento alla sentenza n. 6488/2022
Rep. 8686/2022 emessa dal Tribunale di Milano (di seguito la “Sentenza di Primo Grado”).
Con quest'ultima sentenza il Tribunale di Milano ha ricostruito l'asse ereditario del de cuius, Sig. Nominativo_1
.
Il ricorrente ha proposto appello avverso la Sentenza di Primo Grado. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1527/2024, pubblicata il 27 maggio 2024 (di seguito la “Sentenza di Secondo Grado”), ha riformato parzialmente la Sentenza di Primo Grado e ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza di Primo Grado, disponendo la condanna del ricorrente medesimo “a conferire alla massa ereditaria la somma di euro 790.128,43, anziché la somma di euro 850.999,85”. La Sentenza di Secondo Grado non sarebbe stata impugnata nel termine di legge.
Il giudizio di primo grado, dopo la Sentenza di Primo Grado, sarebbe proseguito e sarebbe stato assunto in decisione con ordinanza in data 20 gennaio 2025.
Il ricorrente afferma che l'avviso di liquidazione di cui si dibatte sarebbe successivo alla pronuncia della
Sentenza di Secondo Grado, già passata in giudicato, che ha riformato la Sentenza di Primo Grado rideterminando l'importo dovuto dal ricorrente e, quindi, sarebbe venuto meno il presupposto impositivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria ex art. 37 T.U. e, per l'effetto, il medesimo avviso di liquidazione dovrebbe essere interamente annullato.
Inoltre, rileva che le statuizioni della sentenza definitiva, che verrà emessa a seguito del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza di Primo Grado non definitiva, sarebbero destinate a sostituirsi alla sentenza oggi non definitiva.
Ritiene, infine che il regime fiscale da applicare non sarebbe quello indicato nell'avviso di liquidazione qui impugnato.
Chiede, pertanto, di accogliere il ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'avviso di liquidazione n.
2022/001/SC/000006488/0/002, emesso dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 1, per i motivi esposti nel medesimo ricorso, e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta l'imposta di registro;
in subordine, di accogliere la richiesta di riduzione dell'imposta di registro complessivamente liquidata con l'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000006488/0/002, emesso dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Milano 1 in € 25.530,00, per le ragioni di cui in ricorso, con riserva di richiederne l'integrale rimborso ex art. 37 T.U. 131/1986 all'esito del giudizio di primo grado;
in ogni caso, di condannare l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta genericamente le argomentazioni difensive del ricorrente riservandosi maggiori approfondimenti e, in ogni caso, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata telematicamente, l'Ufficio richiama quanto dedotto nel rigetto dell'istanza di autotutela e insiste per il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 16 gennaio 2026, il ricorrente afferma che in data 28 agosto 2025 l'Agenzia dell'Entrate gli ha notificato un secondo avviso di liquidazione (n. 2024/003/SC/000001527/0/001), relativo all'imposta di registro della Sentenza di Secondo Grado Appello, imposta rideterminata nell'importo di € 23.704,00, ai sensi degli artt. 37 e 41 del D.P.R. 131/1986 nonché dell'art. 8, lett. B) Tariffa Parte I), calcolata sul minor importo di € 790.128,43, anziché di € 850.999,85, importo che, in base alla Sentenza di Secondo Grado e in riforma della Sentenza di Primo Grado, il ricorrente è stato ritenuto dover conferire alla massa ereditaria, importo pagato dallo stesso ricorrente.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'Avviso di Liquidazione e, per l'effetto, di dichiarare non dovuta l'imposta di registro oggetto del predetto avviso.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 sono presenti per il ricorrente l'avv. Difensore_1
, nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente sotto un duplice profilo.
Con l'Avviso di Liquidazione l'Ufficio chiede il pagamento dell'imposta di registro riferita alla Sentenza di
Primo Grado e ciò in ragione dell'importo di € 850.999,85 al cui pagamento il ricorrente è stato condannato.
Tuttavia, la Sentenza di Primo Grado è stata riformata dalla Corte d'appello di Milano che, con la Sentenza di Secondo Grado, ha ridotto l'importo che il ricorrente è tenuto a pagare a fronte del contenzioso in essere
(ora € 790.128,43). Quest'ultima sentenza risulta essere passata in giudicato, come da certificazione prodotta dalla difesa del contribuente, e, pertanto, la Sentenza di Primo Grado, posta alla base dell'Avviso di
Liquidazione, non ha più alcun valore giuridico tra le parti e, quindi, anche gli effetti dell'Avviso di Liquidazione ne vengono travolti.
Inoltre, a tale conclusione risulta essere arrivato, sia pur indirettamente, anche l'Ufficio il quale, in data 28 agosto 2025, ha notificato al ricorrente un secondo avviso di liquidazione (n. 2024/003/SC/000001527/0/001), relativo all'imposta di registro riferita alla Sentenza di Secondo Grado, imposta quantificata in € 23.704,00, importo calcolato sul minor importo di € 790.128,43, anziché di € 850.999,85, determinato dalla Corte
d'Appello in riforma della Sentenza di Primo Grado. Tale importo è stato regolarmente pagato dallo stesso ricorrente.
Dunque, anche per l'Ufficio la Sentenza di Primo Grado, in ragione della quale è stata determinata l'imposta di cui all'Avviso di Liquidazione, risulta superata dalla Sentenza di Secondo Grado per la quale, con separato avviso di liquidazione, ha quantificato e chiesto al contribuente l'imposta di registro già oggetto dell'Avviso di Liquidazione che, pertanto, deve essere annullato.
In ragione di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la Sentenza di Secondo Grado è passata in giudicato dopo la notifica da parte dell'Ufficio dell'Avviso di Liquidazione, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 27 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente LU De RO IL PR