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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1290/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA GE PATRIZIA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2868/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014313205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90143132 05/000, notificata in data 27.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. per un importo di € 246,54, relativa a tassa automobilistica anno 2013.
Il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione triennale del credito, sostenendo che tra la notifica della cartella di pagamento n. 09420180013725090000 avvenuta in data 04.10.2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 27.03.2025 è abbondantemente decorso il termine prescrizionale triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, anche considerando la sospensione COVID-19 che ha prorogato il termine fino al 04.04.2023.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni eccependo:
Inammissibilità del ricorso per mancata vocazione in giudizio dell'ente impositore
Definitività della cartella regolarmente notificata
Sospensione dei termini COVID-19 che avrebbe impedito la maturazione della prescrizione
Difetto di legittimazione passiva per le eccezioni relative all'attività dell'ente impositore
La Regione Calabria si è costituita eccependo:
Inammissibilità del ricorso per omessa notifica al co-resistente principale
Prescrizione decennale della tassa automobilistica
Precedente giudicato (CGT RC 2157/2024) che ha rigettato analogo ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa vocazione in giudizio dell'ente impositore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il contribuente impugna una cartella esattoriale per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima ma all'esistenza stessa del tributo, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio (Cass.
Civ. Sez. VI sent. n. 5062/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente non attiene a vizi originari della cartella, bensì a un fatto estintivo verificatosi interamente dopo la sua notifica. Come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata impugnazione della cartella esattoriale pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, con la conseguente ammissibilità dell'azione diretta a far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata, risultando l'Agenzia delle Entrate
Riscossione legittimata passiva per le questioni relative alla prescrizione maturata durante la fase di sua competenza. Giova in ogni caso sottolineare che la Regione Calabria si è costituita in giudizio
La questione centrale attiene alla natura giuridica del termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n.
953/1982 per il recupero delle tasse automobilistiche.
La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che il termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 per il recupero delle tasse automobilistiche si applica sia alla fase di accertamento che a quella di riscossione mediante cartella esattoriale (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n.
14312/2024).
Tale termine, pur qualificato dalla norma come prescrizione, ha natura decadenziale con riferimento alla fase di accertamento. Per la successiva fase riscossiva, la prescrizione triennale decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, momento in cui l'atto diviene definitivo per mancata impugnazione (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 21915/2024).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 09420180013725090000 è stata notificata in data
04.10.2018. Il termine prescrizionale triennale decorre dalla data di notifica della cartella, non essendo stata preceduta da avviso di accertamento.
Pertanto, il termine prescrizionale sarebbe spirato in data 04.10.2021, salvo l'applicazione della normativa emergenziale COVID-19.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (complessivamente 542 giorni), con rinvio alle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
La sospensione dei termini di versamento comporta altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere.
Applicando tale sospensione, il termine prescrizionale originariamente scadente il 04.10.2021 risulta prorogato al 04.04.2023 (04.10.2021 + 542 giorni di sospensione).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha altresì allegato di aver notificato un'ulteriore intimazione di pagamento n. 09420229006833009000 in data 13.02.2023, che avrebbe interrotto la prescrizione.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente nella memoria difensiva, l'onere di provare l'esistenza e la ritualità degli atti interruttivi della prescrizione grava sul creditore che li allega. Nel caso di specie, l'Agenzia si è limitata a produrre la mera attestazione di consegna della raccomandata, senza depositare in giudizio copia dell'atto che asserisce di aver notificato.
La sola prova della ricezione di un plico non è sufficiente a dimostrare né la natura, né il contenuto dell'atto stesso, né tantomeno la sua idoneità a interrompere la prescrizione. Pertanto, l'allegazione relativa alla notifica dell'intimazione intermedia del 13.02.2023 deve considerarsi tamquam non esset, in quanto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Alla luce di quanto esposto, il termine prescrizionale triennale, decorso dalla notifica della cartella del
04.10.2018 e prorogato per effetto della sospensione COVID-19, è spirato in data 04.04.2023.
L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è stata notificata solo in data 27.03.2025, ossia quasi due anni dopo l'avvenuta prescrizione del credito. Non risultando provati validi atti interruttivi della prescrizione, il credito deve ritenersi estinto per prescrizione.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA GE PATRIZIA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2868/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014313205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90143132 05/000, notificata in data 27.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. per un importo di € 246,54, relativa a tassa automobilistica anno 2013.
Il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione triennale del credito, sostenendo che tra la notifica della cartella di pagamento n. 09420180013725090000 avvenuta in data 04.10.2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 27.03.2025 è abbondantemente decorso il termine prescrizionale triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, anche considerando la sospensione COVID-19 che ha prorogato il termine fino al 04.04.2023.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni eccependo:
Inammissibilità del ricorso per mancata vocazione in giudizio dell'ente impositore
Definitività della cartella regolarmente notificata
Sospensione dei termini COVID-19 che avrebbe impedito la maturazione della prescrizione
Difetto di legittimazione passiva per le eccezioni relative all'attività dell'ente impositore
La Regione Calabria si è costituita eccependo:
Inammissibilità del ricorso per omessa notifica al co-resistente principale
Prescrizione decennale della tassa automobilistica
Precedente giudicato (CGT RC 2157/2024) che ha rigettato analogo ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa vocazione in giudizio dell'ente impositore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il contribuente impugna una cartella esattoriale per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima ma all'esistenza stessa del tributo, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio (Cass.
Civ. Sez. VI sent. n. 5062/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente non attiene a vizi originari della cartella, bensì a un fatto estintivo verificatosi interamente dopo la sua notifica. Come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata impugnazione della cartella esattoriale pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, con la conseguente ammissibilità dell'azione diretta a far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata, risultando l'Agenzia delle Entrate
Riscossione legittimata passiva per le questioni relative alla prescrizione maturata durante la fase di sua competenza. Giova in ogni caso sottolineare che la Regione Calabria si è costituita in giudizio
La questione centrale attiene alla natura giuridica del termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n.
953/1982 per il recupero delle tasse automobilistiche.
La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che il termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 per il recupero delle tasse automobilistiche si applica sia alla fase di accertamento che a quella di riscossione mediante cartella esattoriale (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n.
14312/2024).
Tale termine, pur qualificato dalla norma come prescrizione, ha natura decadenziale con riferimento alla fase di accertamento. Per la successiva fase riscossiva, la prescrizione triennale decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, momento in cui l'atto diviene definitivo per mancata impugnazione (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 21915/2024).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 09420180013725090000 è stata notificata in data
04.10.2018. Il termine prescrizionale triennale decorre dalla data di notifica della cartella, non essendo stata preceduta da avviso di accertamento.
Pertanto, il termine prescrizionale sarebbe spirato in data 04.10.2021, salvo l'applicazione della normativa emergenziale COVID-19.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (complessivamente 542 giorni), con rinvio alle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
La sospensione dei termini di versamento comporta altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere.
Applicando tale sospensione, il termine prescrizionale originariamente scadente il 04.10.2021 risulta prorogato al 04.04.2023 (04.10.2021 + 542 giorni di sospensione).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha altresì allegato di aver notificato un'ulteriore intimazione di pagamento n. 09420229006833009000 in data 13.02.2023, che avrebbe interrotto la prescrizione.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente nella memoria difensiva, l'onere di provare l'esistenza e la ritualità degli atti interruttivi della prescrizione grava sul creditore che li allega. Nel caso di specie, l'Agenzia si è limitata a produrre la mera attestazione di consegna della raccomandata, senza depositare in giudizio copia dell'atto che asserisce di aver notificato.
La sola prova della ricezione di un plico non è sufficiente a dimostrare né la natura, né il contenuto dell'atto stesso, né tantomeno la sua idoneità a interrompere la prescrizione. Pertanto, l'allegazione relativa alla notifica dell'intimazione intermedia del 13.02.2023 deve considerarsi tamquam non esset, in quanto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Alla luce di quanto esposto, il termine prescrizionale triennale, decorso dalla notifica della cartella del
04.10.2018 e prorogato per effetto della sospensione COVID-19, è spirato in data 04.04.2023.
L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è stata notificata solo in data 27.03.2025, ossia quasi due anni dopo l'avvenuta prescrizione del credito. Non risultando provati validi atti interruttivi della prescrizione, il credito deve ritenersi estinto per prescrizione.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.